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Credito d’imposta capital gain estero: la svolta della sentenza CGT Brescia 413/2/26

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
7 min di lettura
In sintesi

Sentenza CGT Brescia 413/2/26 apre al credito d'imposta capital gain estero tassato con sostitutiva del 26%. Quando e come chiedere rimborso.

La sentenza CGT Brescia n. 413/2/26 estende alle plusvalenze estere il credito d’imposta già riconosciuto sui dividendi, superando il vincolo dell’imposta sostitutiva del 26%, quando la Convenzione lo consente.


Il credito d’imposta capital gain estero spetta anche se la plusvalenza è tassata in Italia con l’imposta sostitutiva del 26%, perché il regime è obbligatorio e non opzionale. Lo ha stabilito la CGT I Brescia (sent. 413/2/26), estendendo alle plusvalenze i principi già affermati dalla Cassazione sui dividendi esteri. Il diritto al rimborso dipende dalla Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

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Perché l’imposta sostitutiva sul capital gain blocca (in teoria) il credito d’imposta

Il credito d’imposta capital gain estero trova un ostacolo strutturale nel meccanismo dell’art. 165 del TUIR: la detrazione dell’imposta pagata all’estero spetta solo se il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Dal 2019, però, tutte le plusvalenze da cessione di partecipazioni estere, qualificate e non qualificate, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, senza possibilità di optare per la tassazione ordinaria IRPEF. Il capital gain tassato con la sostitutiva non entra quindi nel reddito complessivo, e per questa via il meccanismo del credito d’imposta ex art. 165 TUIR risulta tecnicamente inapplicabile. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate questa lettura è stata confermata dalla Circolare n. 9/2015, tuttora mai superata da documenti di prassi successivi. Il risultato pratico è una doppia imposizione: l’imposta trattenuta nello Stato della fonte e la sostitutiva italiana calcolata sulla plusvalenza lorda, senza alcuno scomputo.

La sentenza CGT Brescia n. 413/2/26: cosa cambia

La sentenza della CGT I Brescia n. 413/2/26 del 9 luglio 2026 estende alle plusvalenze da cessione di partecipazioni estere i principi già affermati dalla Cassazione in tema di dividendi, allineandosi al precedente giurisprudenziale sui dividendi esteri (sentt. nn. 25698/2022 e 10204/2024). Il percorso argomentativo è lo stesso: se la Convenzione inibisce la detrazione dell’imposta estera solo quando il reddito è assoggettato in Italia a regime sostitutivo su richiesta del contribuente, il credito spetta comunque, perché nell’attuale contesto l’imposta sostitutiva del 26% ha carattere obbligatorio e non opzionale. La pronuncia apre quindi alla possibilità di richieste di rimborso della maggiore imposta versata in Italia per plusvalenze di fonte estera. Resta però un limite pratico: occorre verificare che l’imposta estera non detratta abbia carattere definitivo e sia legittimata dalla Convenzione applicabile, condizione che per i dividendi è quasi sempre verificata, ma per il capital gain va controllata caso per caso.

Il principio Cassazione sui dividendi esteri esteso al capital gain

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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