Denuncia e comunicazione di infortunio all'INAIL: termini, sanzioni, indennità economica e adempimenti per il datore di lavoro.
L’infortunio sul lavoro obbliga il datore di lavoro a due adempimenti distinti verso l’INAIL, la denuncia, subordinata alla ricezione del certificato medico, e la comunicazione statistica, con termini, sanzioni e prestazioni economiche disciplinati dal DPR 1124/1965 e dal D.Lgs. 81/2008.
L’infortunio sul lavoro è, ai sensi degli artt. 52 e 210 del DPR 1124/1965, ogni incidente avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni.
Al verificarsi dell’evento sorgono due obblighi distinti e non sovrapponibili in capo al datore di lavoro: la denuncia ai fini assicurativi all’INAIL (art. 53 DPR 1124/1965), dovuta per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, e la comunicazione a fini statistici e informativi (art. 18 D.Lgs. 81/2008), dovuta per qualsiasi assenza di almeno un giorno. Entrambi gli obblighi decorrono dalla ricezione del numero identificativo del certificato medico trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria, non dalla semplice notizia dell’evento.
L’omesso o tardivo adempimento espone a sanzioni amministrative pecuniarie autonome per ciascuno dei due obblighi, con una regola di anti-cumulo per gli infortuni oltre i tre giorni (art. 55 co. 6 D.Lgs. 81/2008).

Cos’è l’infortunio sul lavoro
Ai sensi degli artt. 52 e 210 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, l’infortunio sul lavoro è definito come ogni incidente avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente oppure l’inabilità temporanea assoluta per un periodo superiore a tre giorni. La qualificazione dell’evento come infortunio richiede la compresenza di tre elementi, ciascuno con una propria autonoma rilevanza ai fini dell’indennizzo: la lesione, la causa violenta e l’occasione di lavoro.
Lesione, causa violenta e occasione di lavoro
La lesione consiste in una menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore, la cui esistenza deve essere attestata da una certificazione sanitaria. Ai fini dell’indennizzo INAIL, la lesione deve tradursi nel decesso, nell’inabilità permanente oppure nell’inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni: un’inabilità di durata inferiore non integra, sul piano assicurativo, un infortunio indennizzabile, pur restando rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione statistica trattati al paragrafo successivo.
La causa violenta indica un fattore che agisce con azione esterna, concentrata nel tempo e di intensità tale da produrre la lesione. Rientrano in questa categoria gli sforzi fisici e le azioni meccaniche, termiche ed elettriche. La prassi INAIL equipara alla causa violenta anche la causa virulenta, propria delle affezioni morbose a rapida evoluzione: su questa base, la circolare INAIL 3.4.2020 n. 13 ha ricondotto all’infortunio sul lavoro anche il contagio da SARS-CoV-2 avvenuto in occasione di lavoro, con presunzione semplice di origine professionale per il personale sanitario e per chi opera a contatto con il pubblico. Trattandosi di presunzione semplice, può essere superata da elementi che escludano con chiarezza il nesso con l’attività lavorativa.
L’occasione di lavoro non richiede che l’evento si verifichi durante lo svolgimento materiale della prestazione, ma che sussista un nesso eziologico, anche indiretto, tra l’attività lavorativa e la lesione. Sono tutelati anche gli infortuni derivanti da colpa del lavoratore, quando la condotta imperita, negligente o imprudente sia comunque riconducibile allo svolgimento dell’attività lavorativa; restano esclusi gli eventi originati da comportamenti estranei alla prestazione, simulati o le cui conseguenze siano state dolosamente aggravate dallo stesso lavoratore. La valutazione sulla sussistenza dell’occasione di lavoro spetta alla sede INAIL competente, che può avvalersi del proprio servizio ispettivo per acquisire ulteriori elementi probatori.
Denuncia di infortunio: obblighi e termini
L’art. 53, comma 1, del DPR 1124/1965 pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione sulla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. Questo secondo punto non è una precisazione di stile: la norma attribuisce esclusivamente all’INAIL, e non al datore di lavoro, il giudizio sulla sussistenza dell’infortunio. Un errore frequente nella prassi aziendale è proprio quello di non presentare la denuncia perché si ritiene, autonomamente, che l’evento non sia effettivamente accaduto nei termini riferiti dal lavoratore o non si configuri giuridicamente come infortunio: si tratta di una valutazione che la norma non attribuisce al datore di lavoro, il quale deve inviare la denuncia in presenza del certificato medico, riservandosi semmai di segnalare tempestivamente all’Istituto le circostanze che rendano l’evento non veritiero.
Quando scatta l’obbligo: la subordinazione al certificato medico
L’obbligo di denuncia non sorge dalla semplice notizia dell’infortunio, ma è subordinato alla ricezione del certificato medico che attesti una prognosi non guaribile entro tre giorni, con indicazione del datore di lavoro o del soggetto tenuto alla denuncia. Lo ha chiarito la circolare INAIL 9.9.2021 n. 24: in assenza di un certificato medico d’infortunio trasmesso al lavoratore o di una richiesta di denuncia da parte della sede INAIL competente, non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione. Questo principio è emerso con particolare evidenza durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19: la sola notizia che un lavoratore avesse contratto il contagio, anche se esposto a rischio elevato per le mansioni svolte, non faceva scattare l’obbligo di denuncia in assenza del certificato medico d’infortunio. Ove il certificato non venga trasmesso al datore di lavoro e questi non abbia altra informativa certa, il termine decorre dalla data della richiesta di produzione della denuncia formulata dall’INAIL.
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