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Corrispettivi Telematici Regime Forfettario dal 2020

Obbligo di adozione dei corrispettivi telematici per i commercianti al dettaglio che applicano il Regime Forfettario. La comunicazione sostituisce il registro corrispettivi e la certificazione fiscale del ricavo. Tutte le info in questo contributo.

L’articolo 2, comma 1 del DLgs, n 127/15, contiene le disposizioni in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare, il citato articolo dispone la disciplina applicabile ai soggetti che effettuano cessioni:

  • Nell’attività di commercio al minuto e attività assimilate (comma 1);
  • Di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (comma 1-bis);
  • Di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (comma 2).

Sul punto, già in passato, l’articolo 1, commi da 429 a 432, Legge n 311/04 disciplinava la trasmissione telematica dei corrispettivi per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione organizzata (GDO).

A partire dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda anche i soggetti che applicano il Regime Forfettario (articolo 1, co. 54-89 Legge n 190/14 e ss.mm.).

Corrispettivi telematici
Corrispettivi telematici

Corrispettivi telematici nel Regime Forfettario

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda anche i soggetti che adottano il Regime Forfettario.

Infatti, nonostante questi ultimi non addebitino l’IVA in rivalsa e siano esonerati dalla fatturazione elettronica ex art. 1 comma 3 del DLgs. n 127/2015, non beneficiano, allo stato attuale, di una specifica esclusione ai fini dei “corrispettivi telematici”.

Dal 2020, dunque, saranno tenuti ad adempiere i nuovi obblighi nel rispetto della disciplina generale dettata dall’art. 2 comma 1 del DLgs. n 127/2015.

Tale disposizione prevede l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR n 633/72 (commercio al dettaglio e attività assimilate). Sul punto, infatti, è rinviata ad apposito decreto l’individuazione delle ipotesi di esclusione.

Tuttavia, gli esoneri individuati dal relativo decreto attuativo (DM 10 maggio 2019) hanno carattere oggettivo, essendo riferiti a determinate categorie di operazioni, senza che sia attribuita rilevanza al regime fiscale adottato dai soggetti interessati.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Lo stesso art. 2 del DLgs. n 127/2015 stabilisce che la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici sostituiscono: 

  • Sia la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR n 633/72;
  • Sia le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale

La circostanza che i soggetti in Regime Forfetario siano esonerati dall’annotazione dei corrispettivi non comporta, però, una loro eventuale esclusione dai nuovi obblighi.

Infatti, come precisato in più occasioni dall’Amministrazione finanziaria, l’art. 2 comma 1 del DLgs. n 127/2015 pone:

una regola di ordine generale – che sostituisce qualunque altra precedentemente in essere – in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri

Sul punto si veda la Risoluzione n 47/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Commercianti al minuto in Regime Forfettario: gestione dei corrispettivi telematici

Sostanzialmente, dal 1° gennaio 2020, i soggetti che si avvalgono del Regime Forfetario e che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR n 633/72 (es. prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico) saranno tenuti ad assolvere i nuovi adempimenti. Questo, salvo che rientrino tra le esclusioni di cui al DM 10 maggio 2019.

Ad esempio, laddove effettuino operazioni di cui all’art. 2 del DPR n 696/96 (esonerate ai sensi dell’art. 1 lett. a) del DM citato) non saranno tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei relativi corrispettivi.

In tal caso, però, essendo esonerati anche dall’emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, dovranno annotare i corrispettivi in apposito registro cronologico, secondo le modalità di cui all’art. 24 del DPR n 633/72 (ritenendosi applicabili i chiarimenti resi con ris. n. 108/2009 per i contribuenti “minimi”, confermati con Circolare n. 9/E/2019 per i forfetari).

Al di fuori degli esoneri previsti, però, essi dovranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi e rilasciare il documento commerciale. Fermo restando l’obbligo di emettere fattura se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Nel caso dei forfetari, la fattura potrà essere sia cartacea che elettronica e dovrà riportare l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA” con indicazione della normativa di riferimento.

Non è chiaro se tali soggetti potranno fruire della semplificazione riconosciuta con la risposta a interpello n. 149/2019. Disposizione secondo cui il soggetto passivo può scegliere di certificare le operazioni mediante fattura, anche emessa su base volontaria, in sostituzione dei nuovi adempimenti telematici. La risposta citata, infatti, nel riconoscere tale possibilità, richiamava l’obbligo di fatturazione elettronica.

Commercianti al dettaglio: come superare la certificazione dei corrispettivi?

In attesa di chiarimenti su eventuali possibilità di esoneri dei contribuenti in Regime Forfettario dalla certificazione dei corrispettivi, possiamo trarre alcune considerazioni:

  • E’ consigliabile applicare la Fattura su tutte le operazioni, in modo da superare l’obbligo di certificazione dei corrispettivi;
  • Per ottenere una migliore gestione degli obblighi di fatturazione può essere consigliabile adottare (per chi non lo avesse ancora fatto) la fatturazione elettronica.

In alternativa, in assenza di disposizioni di divieto dal 2020 anche i contribuenti forfettari dovranno conservare e trasmettere i propri corrispettivi in formato telematico.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

2 COMMENTI

  1. Quindi anche se sono esonerato dalla IVA Con il regime dei minimi devo comprare il ricevitore di cassa telematico che costa circa 600 euro minimo senza neanche avere il bonus del 50% per l acquisto dato che ti danno un credito iva che non pago p.

  2. In attesa che vi sia una deroga al momento la situazione è questa. Chi opera in regime forfettario al momento è esonerato dalla fattura elettronica ma non dai corrispettivi telematici. Le opzioni sono: l’acquisto del registratore telematico oppure operare con il portale “fatture e corrispettivi”, ma nel caso occorre avere sempre attiva una connessione internet.

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