Contributi Inps sospesi artigiani e commercianti 2020. Con il massaggio Inps n. 2871 del 20 luglio 2020 le istruzioni per la ripresa dei versamenti a partire dal 16 settembre, per tutte le partite Iva, lavoratori autonomi.

Dopo il periodo di sospensione dei contributi Inps artigiani e commercianti in scadenza nell’emergenza Covid-19, si avvicina la data di pagamento del 16 settembre 2020. A confermare la ripartenza contributiva il messaggio Inps n. 2871 del 20 luglio 2020 relativo ai contributi Inps sospesi.

A fornire gli attesi chiarimenti è l’Inps che ha dato le istruzioni per effettuare i versamenti, con modello F24, in unica soluzione o a rate, dei contributi Inps sospesi. La data di riferimento per la ripresa dei versamenti, come detto, è il prossimo 16 settembre 2020.

In questo senso artigiani e commercianti sono chiamati a presentare una apposita domanda di sospensione contributiva all’Inps. Questo in quanto beneficiari della proroga dei versamenti Inps. La domanda di sospensione, è valida anche per la richiesta di rateazione dei contributi.

Sospensione contributi Inps

La sospensione contributiva Inps per artigiani e commercianti

La sospensione contributiva per artigiani e commercianti è diretta conseguenza del D.L. n. 9/20, del D.L. n. 18/20 (decreto Cura Italia), D.L. n. 23/20 (decreto Liquidità) e D.L. n. 34/20 (decreto Rilancio). Si tratta di disposizioni che hanno introdotto una serie di misure riguardanti la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare sono state disposte le sospensioni dei termini di pagamento relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e disposta la proroga della sospensione, facendo slittare il termine per il versamento alla data del 16 settembre 2020. Questo, ad eccezione dei contributi sospesi ai sensi del combinato disposto degli articoli 61, comma 1 e 78, comma 2-quinquiesdecies, del D.L. n. 18/2020, che hanno mantenuto la scadenza originaria del 31 luglio 2020.

Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 l’INPS ha indicato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione entro il termine del 16 settembre 2020, in 4 rate a partire dal 16 settembre 2020 per la sospensione di cui all’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies del D.L. n. 18/2020, fornendo le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento dei contributi previdenziali.

Contributi Inps sospesi: istruzioni per i versamenti dal 16 settembre 2020

Tutti i contribuenti che rientrano nella gestione artigiani e commercianti Inps, quindi sia imprese individuali , imprese agricole, ma anche aziende con dipendenti devono fare riferimento alle indicazioni contenute nel messaggio Inps n. 2871 del 20 luglio 2020.

Con questo messaggio l’Inps ha fornito, in dettaglio, le indicazioni operative per effettuare il versamento dei contributi Inps oggetto di sospensione nel periodo di emergenza Covid-19.

Versamento dei contributi sospesi per aziende con dipendenti

Per le aziende con dipendenti, il versamento dei contributi Inps deve essere effettuato tramite il modello F24, compilando la sezione Inps ed utilizzando il codice tributo DSOS ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).

L’Inps per queste aziende specifica inoltre che qualora esse abbiano beneficiato della sospensione dei versamenti contributivi e non abbiano trasmesso gli Uniemens, devono provvedervi entro il 16 settembre 2020. Le indicazioni operative di dettaglio sono contenute nel messaggio dell’Inps.

Contributi artigiani e commercianti, domanda INPS per sospensione e rateizzazione contributi in scadenza il 16 settembre 2020

Per artigiani e commercianti che hanno beneficiato della sospensione dei contributi INPS in scadenza il 18 maggio 2020 è richiesta la presentazione di un’apposita domanda. Sul punto, il messaggio INPS n. 2871 del 20 luglio 2020 indica quanto segue:

I soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”, come indicato al paragrafo 2.4 del presente messaggio. Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).

La presentazione della domanda di sospensione, necessaria per la verifica dei requisiti per beneficiarne, vale anche come istanza per la rateizzazione dei versamenti, da effettuare a partire dalla scadenza del 16 settembre 2020.

Per la ripresa dei versamenti i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello F24 precompilato e da utilizzare per il versamento.

Cosa dovrà essere indicato nell’istanza da presentare?

Nell’istanza da presentare all’Inps, i soggetti che si sono avvalsi della sospensione devono indicare il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva.

Quali sono i soggetti interessati dalla sospensione dei contributi Inps?

I soggetti che hanno potuto godere della sospensione del versamento dei contributi artigiani e commercianti Inps sono i titolari di imprese individuali iscritti alla gestione artigiani e commercianti, per i contributi propri ed eventualmente per quelli dei collaboratori familiari. Come chiarito dall’Inps con la Circolare n. 59 del 16 maggio 2020, anche i soci lavoratori di società potevano beneficiare della sospensione.

Quali sono le condizioni per avvalersi della sospensione?

Il versamento dei contributi Inps in scadenza il 18 maggio 2020 poteva essere sospeso al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente;
  • Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Cosa devono fare adesso i soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei contributi Inps?

Coloro che si sono avvalsi della sospensione del versamento a seguito di emergenza Covid-19 sono tenuti a comunicare all’Inps tramite apposita istanza di aver beneficiato dell’agevolazione.

La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione. Sono tenuti a trasmettere l’istanza anche coloro che hanno beneficiato della sospensione e hanno già effettuato il pagamento ad una data successiva alla naturale scadenza.

La comunicazione ha lo scopo di segnalare all’istituto previdenziale che il versamento di maggio non è stato effettuato in forza delle disposizioni del decreto liquidità ed evitare l’applicazione delle sanzioni per mancato versamento delle somme dovute e ottenere il rilascio delle codeline da utilizzarsi obbligatoriamente in caso di scelta di pagamento rateale dal 16 settembre 2020 (in caso di pagamento in unica soluzione si può utilizzare la codeline dedicata originaria).

Sul punto, oltre alla visualizzazione della codeline, dal cassetto previdenziale Inps è possibile anche scaricare il modello di pagamento F24 precompilato da utilizzarsi per il versamento.

La domanda di rateizzazione dei contributi sospesi deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, tramite il servizio on line direttamente dal titolare, dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, selezionando il riferimento normativo che riconosce il diritto alla sospensione.

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