I contributi Enasarco rappresentano un importo pagato da tutti i rappresentanti di commercio e agenti come percentuale delle provvigioni maturate. Si tratta di una forma di previdenza integrativa non cumulabile coi contributi INPS oppure con i versamenti delle casse professionisti.
Andremo ad ottenere una pensione autonoma affinchè maturiamo 20 anni di contributi pagati. Questa situazione, per lo meno, è ciò che attualmente è in vigore, seppur da qualche anno si stia cercando una soluzione per utilizzare questi contributi insieme a quelli dell’INPS, andando così ad ottenere una pensione unica.
Tutti i rappresentanti ed agenti di commercio in Italia sono gli unici lavoratori che devono per legge essere iscritti a due enti previdenziali:
- Alla gestione separata Inps;
- All’Enasarco.
La tassa del contributo Enasarco viene calcolato tenendo conto di tutti gli importi percepiti dagli agenti come: provvigioni, rimborsi spese, premi produzione e indennità di mancato preavviso.
Nei seguenti capitoli andremo ad analizzare i vari aspetti che costituiscono e formano i contributi Enasarco.
Indice degli Argomenti
Cos’è l’Enasarco?
L’Enasarco è nato nel 1938 ma è durante il 1996 che vede la sua privatizzazione e la nascita del Fondo per il versamento dei contributi integrativi ed obbligatori. Si tratta quindi dell’Ente nazionale per l’assistenza ai rappresentanti e agenti di commercio.
L’iscrizione a questo ente va in pari passo alla registrazione all’INPS, con la differenza che nell’Enasarco la cassa previdenziale è privata ed integrativa, cosa che l’INPS non è.
Enasarco, come funziona
Prima di inoltrarci nel mondo dei numeri per capire come calcolare i contributi Enasarco, vediamo un po’ come funziona questo Ente. In premessa a tutto, sottolineiamo l’importanza dell’iscrizione all’Enasarco e il versamento dei contributi nelle casse della fondazione per tutti quei lavoratori che operano sul territorio italiano, o che lavorano per aziende, e vengono assunti per il loro servizio commerciale.
Una volta conclusa l’operazione di iscrizione bisogna essere coscienti dei tipi di prestazione offerti dall’Ente:
- Pensione di vecchiaia;
- Rendita integrativa Enasarco.
Pensione di vecchiaia
Differente dal pensionamento generalmente conosciuto, le norme previste sono leggermente differenti. Viene infatti richiesta la maturazione di 20 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, mentre le donne possono richiederla a 63 anni di età. Altri casi di pensione di vecchiaia vengono inclusi, chiamati quota 92 o 86. In breve bisogna sommare l’età anagrafica e gli anni di contributi versati, dove per gli uomini la somma deve essere 92 mentre per le donne 86.
Rendita integrativa Enasarco
In passato, qualora non si fosse raggiunto nessuno dei questi requisiti sopra elencati, i pagamenti effettuati durante gli anni erano da considerarsi nulli. La rendita integrativa Enasarco, invece, è una new entry del 2021 e riguarda tutti coloro che non sono riusciti a maturare i 20 anni di contributi, quindi non potrebbero avere accesso alla pensione di vecchiaia.
Per poter riuscire ad ottenere la rendita bisogna aver un trascorso di almeno 5 anni contributivi ed avere 67 anni di età. Per quanto riguarda l’importo da ricevere, il calcolo va in base a quanto si è versato meno gli anni che servono al raggiungimento della quota 92.
La riduzione prevede una differenza del 2% per ogni anno mancante.
Contributi Enasarco, come calcolarli
Prima di iniziare la spiegazione, vogliamo farvi presente che sul sito ufficiale enasarco.it è possibile trovare un simulatore di calcolo per farvi un’idea della possibile quota da versare. Il conteggio delle somme per i versamenti dei contributi Enasarco vanno ad includere tutte le spese ottenute in relazione al rapporto di agenzia e rappresentanza. Tra i suddetti costi troviamo:
- provvigioni;
- rimborsi spese;
- premi produzione;
- indennità di mancato preavviso.
In ogni caso non dovrà essere l’agente o il rappresentante ad effettuare il calcolo, sarà infatti il mandante a farsi carico delle spese e ad effettuare il versamento.
Per quanto riguarda la determinazione della somma da versare al Fondo Enasarco, bisogna tenere in considerazione tre elementi:
- L’aliquota contributiva
- Il massimale
- Il minimale
Il massimale e il minimale fanno riferimento al contributo annuale massimo e minimo che i rappresentanti sono obbligati a versare.
L’aliquota, invece, deve essere pagata in parti uguali sia dal mandate sia dal mandatario, per un totale di 15.55%, ovvero il 7.775% ciascuno. Si riferiscono rispettivamente al contributo annuo massimo e minimo che gli agenti di commercio sono tenuti a versare.
L’aliquota di 15,55% deve essere pagata in parti uguali da mandante e mandatario nella misura di 7,775% ciascuno. Da tenere a mente è che l’applicazione dell’aliquota contributiva dei limiti minimi di contributi e dei massimi di reddito a cui può essere applicata.
Contributo minimale annuo
Si tratta di un contributo che viene rivalutato periodicamente in base all‘indice generale Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, conosciuto con la sigla FOI.
I pagamenti avvengono in modo trimestrali e completamente a carico dell’agenzia mandante, tenendo conto di questi principi fondamentali:
- produttività: solo se il rapporto ha prodotto provvigioni durante l’anno solare, anche in poche quantità.
- frazionabilità: se dovesse presentarsi un inzio o una cessazione del rapporto di agenzia durante l’arco dell’anno.
Differenti costi si vedono se si tratta di mandati plurimandatari o monomandatari, dove la prima prevede una quota massima di 431€ mentre la seconda 861€.
Contributo massimale annuo
A differenza del collega sopra elencato, il massimale non è possibile suddividerlo in pagamenti trimestrali, infatti una volta raggiunto il tetto massimo previsto, non è più possibile effettuare versamenti previdenziali a favore dell’agente.
Qualora si trattasse di una società, e non del singolo, i versamenti sia minimali sia massimali, vanno effettuati alla società e non ai singoli, quindi il contributo va suddiviso fra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.
Aliquota
Allo stato attuale, come possiamo vedere sul sito ufficiale dell’Enasarco, le variazioni delle aliquote contributive sono fisse al 2020, quindi secondo il regolamento del 2013, sono al 17%, di cui 3% di solidarietà.
Che cos’è il FIRR e chi lo richiede?
Il Firr, acronimo di Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto, viene erogato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per esempio, il Firr del 2023 deve essere erogato entro il 31 marzo 2024. Il FIRR può essere richiesto da un agente di commercio se ha chiuso il rapporto di lavoro.
La richiesta viene presentata online tramite l’accesso alla propria area riservata sul sito Enasarco, oppure recandosi agli uffici territoriali Enasarco o tramite il contact center 06 57930 dal lunedì al venerdì, tra le ore 8.30 e le 19.
Nel modulo di richiesta si dovrà specificare la modlaità di ricezione del fondo: tramite bonifico bancario, indicando l’IBAN, o tramite prelievo presso una filiale BNL per importi inferiori a 1.000 euro. L’importo del Firr dipende dalle provvigioni ricevute, dal tipo di mandato e dalla durata dell’attività.
Calcolo erogazione del FIRR
Per gli agenti plurimandatari l’importo si calcola applicando il:
- 4% sulle provvigioni fino a 6.200€
- 2% su quelle comprese tra 6.201€ e 9.300€
- 1% su quelle che superano i 9.301€
Per gli agenti monomandatario il Firr sarà pari al:
- 4% sulle provvigioni fino a 12.400€
- 2% su quelle comprese tra 12.401€ e 18.600€
- 1% su quelle che superano i 18.601€
In caso di chiusura del rapporto per cause non imputabili all’agente, come ad esempio la cessazione dell’attività stessa, si applica l’indennità suppletiva di clientela ovvero:
- 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di lavoro
- 3,50% su quelle maturate dal quarto al sesto anno
- 4% sulle provvigioni degli anni successivi
Versamento del FIRR
Il FIRR in scadenza al prossimo 31 Marzo 2024, slittato al 2 Aprile 2024, viene calcolato in automatico dalla piattaforma Enasarco grazie alla funzionalità di monitoraggio dei contributi versati e delle distinte ordinarie create. In questo modo l’Enasarco tiene traccia delle imponibili imputabili all’agente sulla base delle quali viene versato il FIRR.
All’interno della propria area riservata il portale mette già in Alert la scadenza prefissata, con la possibilità di controllare e/o modificare la distinta del FIRR ed infine ne permette la creazione. Il pagamento può avvenire tramite il modello MAV.
Pensione di vecchiaia contributi Enasarco
In merito ai requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, il Regolamento delle Attività Istituzionali dell’Enasarco, in vigore, stabilisce che gli uomini devono avere almeno 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, mentre le donne devono avere almeno 65 anni di età e 20 anni di contribuzione entro il 2021.
Questo requisito di contribuzione di 20 anni deriva dalla natura complementare della prestazione erogata dall’Enasarco rispetto a quella del sistema principale maturata presso l’INPS.
Questo ha portato ad alcuni problemi riscontrati da chi ha svolto l’agente di commercio per molti anni della sua vita, versando i contributi Enasarco, ma non abbastanza per arrivare ai 20 anni di contributi versati e ottenere la pensione integrativa dall’Ente né richiederne il rimborso, poiché non previsto dalla legge.
Questo perché il sistema si basa su principi di solidarietà e non nell’individuale contribuzione.
Soluzioni possibili
Per ovviare al problema, l’Ente ha rivisto il proprio regolamento, introducendo:
- Una rendita contributiva per gli agenti iscritti dopo il 1° gennaio 2013 che abbiano almeno 67 anni e 5 anni di anzianità contributiva, calcolata con il metodo contributivo e ridotta proporzionalmente per gli anni mancanti al raggiungimento della quota necessaria per la pensione (quota 92);
- Una contribuzione volontaria per coloro che cessano l’attività, purché abbiano almeno 5 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 3 nei cinque anni precedenti la cessazione.
Gli iscritti all’Enasarco si trovano in una situazione difficile in quanto non hanno alternative al pagamento dei contributi e i requisiti di anzianità contributiva sono più elevati rispetto ad altre casse di previdenza. Inoltre, la contribuzione volontaria non è un’opzione vantaggiosa a causa dei costi elevati. È una situazione che richiede una soluzione, poiché attualmente i contributi non versati non possono essere oggetto di ricongiunzione né di totalizzazione.
Domande frequenti
Il FIRR può essere richiesto da agenti di commercio che hanno chiuso il rapporto di lavoro. La richiesta può essere presentata online tramite l’area riservata sul sito Enasarco, presso gli uffici territoriali o tramite il contact center.
Il FIRR può essere ricevuto tramite bonifico bancario indicando l’IBAN o tramite prelievo presso una filiale BNL per importi inferiori a 1.000€.
L’importo del FIRR dipende dalle provvigioni ricevute, dal tipo di mandato e dalla durata dell’attività, con percentuali diverse per agenti plurimandatari e monomandatari.
Il FIRR può essere calcolato automaticamente dalla piattaforma Enasarco entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Il pagamento può essere effettuato tramite il modello MAV.
L’Enasarco ha introdotto una rendita contributiva per gli agenti iscritti dopo il 1° gennaio 2013 e una possibilità di contribuzione volontaria per chi cessa l’attività, al fine di ovviare a questa situazione.