Il Ministero dell’Economia chiarisce che i contributi emergenziali Covid-19, qualificati come “non concorrenti” alla formazione del reddito, non rientrano tra i proventi esenti e non riducono l’ammontare delle perdite fiscali riportabili.
In sintesi:
- Nessun taglio: I contributi Covid NON riducono le tue perdite fiscali pregresse.
- Costi deducibili: I costi sostenuti con quei contributi restano deducibili al 100%.
- Recupero soldi: Puoi correggere le dichiarazioni passate e recuperare le perdite “tagliate” per errore.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, con protocollo n. 34 del 22 dicembre 2025, un atto di indirizzo che fornisce chiarimenti definitivi sul trattamento dei contributi Covid-19 ai fini del riporto delle perdite fiscali. Il documento, firmato dal Vice Ministro Maurizio Leo, stabilisce che tali contributi non determinano alcuna riduzione delle perdite riportabili ai sensi dell’art. 84 del TUIR.
La questione riguarda migliaia di imprese che hanno percepito contributi a fondo perduto o crediti d’imposta durante l’emergenza pandemica e che, contestualmente, hanno maturato perdite fiscali negli stessi periodi d’imposta. L’interpretazione ministeriale consente il riporto integrale di tali perdite, con potenziali effetti anche sulle dichiarazioni già presentate.
Fonte: Fiscomania.com
Indice degli argomenti
Cosa prevede l’atto di indirizzo del MEF
L’atto di indirizzo affronta il coordinamento tra la disciplina dei contributi emergenziali Covid-19 e l’art. 84, comma 1, terzo periodo del TUIR, che regola il riporto delle perdite fiscali.
Come noto, l’art. 84 TUIR prevede che la perdita fiscale riportabile sia diminuita dell’importo dei proventi esenti dall’imposta, al netto dei componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, comma 5. La ratio è evitare che il contribuente cumuli il beneficio dell’esenzione con quello del riporto perdite.
Il MEF chiarisce che i contributi Covid-19, pur non concorrendo alla formazione del reddito d’impresa, non possono essere qualificati come proventi esenti. Le norme istitutive di tali contributi hanno infatti utilizzato una formulazione specifica, stabilendo che essi “non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP” e “non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR“.
La distinzione tra proventi esenti, esclusi e non concorrenti
Il cuore dell’atto di indirizzo risiede nella qualificazione sistematica delle diverse categorie di proventi che non partecipano alla formazione del reddito imponibile.
La distinzione tra proventi esenti e proventi esclusi, ricorda il MEF, è stata introdotta con la riforma IRES del 2004. I proventi esclusi (come i dividendi da participation exemption) godono di un trattamento fiscale differenziato rispetto agli esenti: consentono la piena deducibilità dei costi correlati e il riporto delle perdite secondo le regole ordinarie.
Con l’emergenza pandemica, il legislatore ha introdotto una terza categoria: i proventi “non concorrenti” alla formazione del reddito. Tale qualificazione è stata espressamente confermata dall’art. 1, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, che distingue sistematicamente tra redditi “esenti, esclusi o non concorrenti”.
L’atto di indirizzo conclude che, poiché l’art. 84 TUIR fa riferimento esclusivamente ai proventi esenti, la riduzione delle perdite riportabili non si applica ai contributi qualificati come non concorrenti.
| Tipologia di provento | Esempio | Tassazione | Deducibilità costi correlati | Riduce le perdite (art. 84 TUIR)? |
| Proventi esenti | Alcune plusvalenze specifiche | No | Parziale (pro-rata) | SÌ (Riduce la perdita) |
| Proventi esclusi | Dividendi PEX (95%) | No | Sì (Totale) | NO |
| Non concorrenti | Contributi Covid-19 | No | Sì (Totale) | NO (Riporto Integrale) |
Deducibilità integrale dei costi correlati
Un ulteriore profilo rilevante riguarda la deducibilità dei costi afferenti ai contributi Covid-19.
Il MEF conferma che tali costi restano integralmente deducibili, sia quelli specificamente riferibili ai contributi sia quelli promiscui. Questo perché le stesse norme istitutive hanno escluso i contributi dal calcolo del pro-rata generale e del pro-rata relativo agli interessi passivi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.
In altri termini, il trattamento dei contributi Covid risulta più favorevole rispetto a quello dei proventi esenti: non solo non riducono le perdite riportabili, ma consentono anche la deduzione piena dei componenti negativi correlati.
Implicazioni operative: cosa verificare ora
L’atto di indirizzo ha efficacia interpretativa e vincola gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria. Questo apre scenari rilevanti per le imprese che hanno presentato dichiarazioni in cui le perdite fiscali sono state erroneamente ridotte per effetto dei contributi Covid percepiti.
Le verifiche da effettuare riguardano i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023 (quest’ultimo se con contributi residui), con particolare attenzione a:
- Dichiarazioni in cui sono stati indicati contributi Covid a fondo perduto o crediti d’imposta emergenziali;
- Quadri in cui sono state riportate perdite fiscali ridotte per effetto di tali proventi;
- Utilizzo di perdite pregresse in misura inferiore a quella effettivamente spettante.
Per i periodi d’imposta ancora aperti ai fini dell’accertamento, è possibile valutare la presentazione di dichiarazioni integrative a favore o istanze di rimborso, nel rispetto dei termini di decadenza.
Il chiarimento ministeriale risolve un’incertezza che ha caratterizzato la gestione delle dichiarazioni dei redditi negli ultimi anni. Nella pratica, ho riscontrato comportamenti difformi: alcuni contribuenti hanno prudenzialmente ridotto le perdite riportabili, altri hanno optato per il riporto integrale confidando nella natura sui generis dei contributi Covid.
L’aspetto più rilevante dell’atto di indirizzo riguarda la sua portata estensiva. Il MEF precisa infatti che le stesse considerazioni valgono per tutte le misure agevolative che adottano formulazioni normative analoghe. Questo significa che il principio si applica non solo ai contributi a fondo perduto, ma anche ai crediti d’imposta per locazioni, sanificazione, adeguamento ambienti di lavoro e altre misure emergenziali che utilizzano la formula “non concorre alla formazione del reddito“.
Caso pratico
Alfa SRL ha percepito nel 2020 un contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. n. 34/2020 di € 50.000. Nello stesso periodo ha maturato una perdita fiscale ante contributo di € 120.000.
Trattamento errato: riduzione della perdita riportabile a € 70.000 (€ 120.000 – € 50.000), applicando per analogia la disciplina dei proventi esenti.
Trattamento corretto secondo il MEF: perdita riportabile integralmente per € 120.000. Il contributo, qualificato come “non concorrente“, non rileva ai fini dell’art. 84 TUIR.
Conseguenza: se la società ha utilizzato perdite pregresse in misura ridotta nei periodi successivi, può valutare la rettifica delle dichiarazioni interessate.
Checklist operativa
Checklist operativa da seguire per i controlli da effettuare:
- [ ] Verificare Modelli Redditi 2021, 2022, 2023, 2024.
- [ ] Controllare il Quadro RS (prospetto perdite).
- [ ] Verificare se è stata applicata la riduzione ex art. 84 TUIR sui contributi Covid.
- [ ] Se sì: Predisporre Dichiarazione Integrativa a favore (scadenza 31/12 del 5° anno).
Domande frequenti
No, i contributi Covid non riducono le perdite riportabili. L’atto di indirizzo MEF del 22 dicembre 2025 chiarisce che tali contributi, qualificati come “non concorrenti” alla formazione del reddito, non rientrano tra i proventi esenti di cui all’art. 84 TUIR. Le perdite possono quindi essere riportate integralmente.
Sì, nei limiti dei termini di decadenza. Per i periodi d’imposta ancora aperti è possibile presentare dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Per il 2020, il termine scade il 31 dicembre 2026.
Sì, l’atto di indirizzo si applica a tutti i contributi emergenziali che adottano la formulazione “non concorre alla formazione del reddito”, inclusi i crediti d’imposta per locazioni, sanificazione e altre misure Covid-19.