Le istanze per richiedere i contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni (art. 1 D.L. n. 41/21) possono essere presentate a partire dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021. Tali domande possono essere inviate autonomamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato esclusivamente con modalità telematica all’Agenzia delle Entrate. La presentazione della domanda può essere effettuata tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate definisce le modalità ed i termini per richiedere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19.

Ma quando arrivano i pagamenti?

I primi pagamenti per coloro che hanno indicato correttamente l’IBAN sono stati erogati a partire dall’8 aprile, come annunciato dal premier Mario Draghi durante la conferenza stampa di presentazione del Decreto Sostegni. In alternativa, il contribuente ha la possibilità di richiedere l’erogazione del credito di imposta da sfruttare in compensazione con modello F24.


Il modulo per richiedere il contributo a fondo perduto

L’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto può essere presentata, compilando online il modulo a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021. Il contribuente può avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche ed è possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

In caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato. Puoi scaricare il modulo di domanda al link seguente:

Nell’istanza è prevista un’apposita sezione relativa alla “modalità di fruizione del contributo”, in cui il contribuente deve scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore
totale del contributo con accredito sul conto corrente bancario o postale ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.


In quanto tempo arriva il contributo in denaro?

Gli aiuti partono da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, a 2.000 euro per le partite Iva in forma di impresa, fino a un massimo 150.000 euro per le imprese (anche artigiane), con 5 fasce percentuali in base al reddito.

Mario Draghi, ha annunciato la prima data in cui saranno effettuati i bonifici per il pagamento del contributo a fondo perduto, ovvero:

“I pagamenti inizieranno l’8 aprile per chi avrà fatto domanda naturalmente, quindi se tutto va come previsto oggi 11 miliardi entreranno nell’economia nel mese di aprile”.

Gli importi saranno erogati sulla base al fatturato:

  • 60% per le imprese con fatturato fino a 100.000 euro;
  • 50% per le imprese con fatturato tra 100.000 e 400.000 euro;
  • 40% per le imprese con fatturato tra 400.000 e un milione;
  • 30% per le imprese con fatturato tra uno e 5 milioni;
  • 20% per le imprese con fatturato tra 5 e 10 milioni.

Nella presentazione dell’istanza occorre prestare particolare attenzione all’indicazione dell’IBAN. Chi lo avrà indicato senza errori ed avrà espletato correttamente la domanda, riceverà già dalla settimana scorsa il sostegno.

L’Agenzia delle Entrate nel provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto, ha chiarito che:

“Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l’IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell’IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo”.

La fruizione del contributo sotto forma di credito in compensazione con modello F24

In alternativa alla fruizione del contributo con accredito sul conto corrente è possibile beneficiare di un credito di imposta spendibile in compensazione con modello F24. In questo caso il contribuente ha la possibilità di usufruire immediatamente del credito in compensazione con modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo6941” denominato “Contributo a fondo perduto decreto sostegni“. Il codice tributo è stato istituito con la pubblicazione della Risoluzione n. 24/E/2021.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “cassetto fiscale“, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sotto la sezione “Crediti Iva – agevolazioni utilizzabili“.

Cosa fare in caso di bonus non spettante?

Con questo documento di prassi sono stati istituiti anche i nuovi codici tributo da utilizzare per chi ha ricevuto o riceverà il bonus non spettante, intutto o in parte.

Per la restituzione delle somme indebitamente incassate o usate in compensazione, sono dovuti anche gli interessi e le sanzioni, riducibili con il ravvedimento operoso. La sanzione applicabile è quella prevista dall’articolo 13, comma 5,del D.Lgs. n. 471/97, ovvero la sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento. Tuttavia, si rendono applicabili le riduzioni in materia di ravvedimento operoso, nella misura disposta dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, con decorrenza dei termini indicati dalla data di effettiva percezione del contributo o di importo indebitamente compensato.

Nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, è superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato automaticamente. Per restituire spontaneamente il bonus non spettante, erogato con accredito su conto corrente o usato in compensazione, nonché per versare i relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). In particolare, i codici tributo da utilizzare per la restituzione del contributo sono i seguenti:

  • Codice tributo 8128, denominato contributo a fondo perduto, decreto sostegni, restituzione spontanea, capitale;
  • Codice tributo 8129, denominato contributo a fondo perduto, interessi;
  • Codice tributo 8130, denominato contributo a fondo perduto, sanzione.

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5 COMMENTI

  1. Gentilmente, quando ricevo un contributo Covid esentasse, alla mia srl, di cui. Sono unico socio, vuol dire che lo posso girare all’unico socio, e mantiene la caratteristica di esentasse, cioè quando il socio farà il suo unico, come lo deve dichiarare , grazie

  2. Scusa ma per chi ha fatto la domanda per i sostegni partite iva dopo il 5 quando vengono fatti i bonifici sul conto.grazie

  3. Ho fatto la domanda il 28 aprile non ho ricevuto ancora il bonifico quanto tempo passa ?

  4. buon pomeriggio , volevo chiedere come sono le tempistiche di erogazione avendo fatto istanza di erogazione contributo il 06-05-2021 . sono una partita iva . grazie e buona continuazione a tutti

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