Il contratto di intermediazione finanziaria è un negozio che si stipula con l’intermediario, in genere una banca, con il quale si attribuisce all’intermediario il compito di individuare i possibili investimenti che il risparmiatore può porre in essere e procedere alla relativa conclusione dei contratti satelliti, a valle dell’originario rapporto a monte.

Tali atti negoziali regolano il rapporto tra cliente e intermediario, stabilendo:

  • i servizi forniti e le loro caratteristiche;
  • la durata del rapporto;
  • le modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto;
  • le modalità con le quali il cliente impartisce ordini o istruzioni all’intermediario, la frequenza.

Il contratto di intermediazione finanziaria è, dunque, uno strumento particolarmente delicato con cui si gestiscono i risparmi del cliente. Quindi, tale strumento è protetto da una serie di cautele concernenti sia oneri di forma che obblighi informativi.

Ma cosa accade se tali doveri sono violati?

Analizziamo insieme gli aspetti maggiormente problematici dell’istituto.


Il contratto di intermediazione finanziaria

Come dicevamo poc’anzi, il contratto di intermediazione finanziaria è un atto negoziale con i quali i risparmiatori pongono in essere un rapporto con le banche, il quale si svilupperà in una serie di negozi successivi di investimento.

I negozi in questione sono disciplinati all’art. 23 del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dalla Consob con i propri Regolamenti, di cui il principale è il  n. 16190/2007.

Come sostenuto dalla normativa in questione, la stipulazione del contratto quadro, costituisce il necessario presupposto della stipulazione del contratto di ordine, ossia dei singoli atti di investimento. Proprio per tale ragione che vi è una correlazione anche da un punto di vista formale e di validità.

L’art. 23 TUF prevede espressamente che il contratto di intermediazione finanziaria sia scritto in forma scritta, comportando il medesimo onere anche per i relativi negozi consequenziali.

Inoltre, la mancanza di predetta forma è causa di nullità, che si ripercuote sugli atti a valle. La norma, infatti, asserisce che:

” la mancata stipulazione in forma scritta del contratto quadro comporta la nullità degli ordini di acquisto per mancanza di causa, giacché il contratto quadro costituisce il fondamento causale degli ordini impartiti dall’investitore all’intermediario finanziario i quali, pur se conclusi in forma scritta, sono nulli qualora non siano preceduti dalla stipulazione di un contratto quadro in forma scritta”.

Onere di forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria

L’onere della forma scritta, invero, assolve ad una fondamentale funzione. E’ il principale strumento con il quale si assolve a dovere di informare il risparmiatore.

Quest’ultimo, che assume una posizione di subornazione nel rapporto con il professionista, avrà un’adeguata e corretta rappresentazione dell’impegno contrattuale assunto anche grazie alla forma scritta del contratto.

L’onere, dunque, si connota non solo per una funzione formalistica, ma anche e principalmente sostanzialistica. Assolve alla funzione di veicolo di informazione e, quindi di tutela.

Chi sono gli intermediari finanziari?

Il contratto di intermediazione finanziaria dovrà essere stipulato con specifici soggetti. E’ sicuramente prassi comune dei risparmiatori rivolgersi direttamente alle banche, ma questi non sono gli unici soggetti che offrono il predetto servizio:

  • SIM;
  • imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia;
  • imprese di investimento extracomunitarie;
  • SGR, le società di gestione armonizzate;
  • SICAV;
  • gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario;
  • le banche italiane;
  • banche comunitarie con succursale in Italia;
  • le banche extracomunitarie, autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento» (art. 1, c. 1, lett. r, t.u.f.).

Quali sono gli oneri di informazione dell’intermediario finaziario?

Come abbiamo evidenziato nei precedenti paragrafi, l’onere di informazione è essenziale al fine di tutelare il risparmiatore, soggetto debole del rapporto.

Il risparmiatore si trova in una posizione di naturale svantaggio rispetto all’intermediario. Quest’ultimo, infatti, svolge l’attività in via professionale, ha, dunque, una conoscenza approfondita della materia, connotata da un alto livello di tecnicismo

Proprio per tale ragione che il Testo unico finanziario predispone una serie di obblighi e oneri informativi.

In particolare, tra tali doveri individuiamo tre categorie:

  • obbligo di compilazione del questionario, che raccoglie una serie di informazioni concernenti il cliente. Il questionario serve a comprendere il livello di conoscenze dello stesso, in modo da calibrare la consulenza sulla base dell’effettivo livello informativo. Le banche comunemente ricorrono al questionario MiFID. Questo ha l’obiettivo di permettere di valutare l’adeguatezza dei prodotti o servizi che ci vengono offerti. Questo metodo si basa essenzialmente su quelle che sono le nostre conoscenze specifiche nel settore
  • prospetto rischi, il quale ha lafunzione di rendere edotto il cliente dei possibili rischi che assume nella conclusione del contratto di intermediazione finanziaria. Il documento deve essere completo, qualora sia parziale o non contenga le informazioni corrette, celando eventuali intenti speculativi a danno del cliente comporta la responsabilità dell’intermediario ;
  • obblighi di informazione periodica, l’intermediario è tenuto ad informare periodicamente il cliente dell’andamento degli investimenti effettuati. Tale onere grava su qualsiasi informazione che possa comportare un’alterazione del rischio che grava sul risparmiatore.

Contratto di intermediazione finanziaria: tutela e rimedi

La disciplina del contratto di intermediazione finanziaria comporta una serie di oneri informativi ed obblighi formali, come la prescrizione della forma scritta ad substantiam.

Tuttavia, è opportuno chiedersi quali sono le conseguenze della trasgressione a tali doveri.

Come abbiamo più volte evidenziato nei precedenti paragrafi, infatti, queste prescrizione sono poste a presidio dell’interesse del risparmiatore a non subire abusi dell’intermediario e pregiudizi.

Dunque, se si trasgredisce a questo dovere di informazione, anche per il tramite della forma, cosa accade?

Obblighi informativi: regole di validità o regole di comportamento?

Il contratto di intermediazione finanziaria è stato oggetto di un noto intervento delle Sezioni Unite, la c.d. sentenza Rordorf, che ha delineato la linea di demarcazione tra responsabilità precontrattuale e nullità del contratto. 

Oggetto del giudizio era, appunto, la violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario e gli effetti del contratto. In questa sede la giurisprudenza ha, per la prima volta, introdotto la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento. 

Le prime individuano le norme imperativa che regolano il contratto in quanto atto. La loro violazione è causa di nullità dello stesso. Si distinguono da esse le norme che, invece, regolano il rapporto contrattuale e, in particolare, la condotta delle parti, le quali devono essere sempre rispettose dei criteri di buona fede e correttezza. La loro violazione non comporta invalidità del negozio, ma responsabilità.

La sentenza dà legittimo statuto nel nostro ordinamento a quella che è la responsabilità precontrattuale da contratto valido, ma svantaggioso. Tale figura costituisce una terza ipotesi, la quale ha ampliato la disciplina codicistica degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

Nel caso degli obblighi informativi, tuttavia, è opportuno fare delle precisazioni. La loro violazione, in quanto attinente regole di comportamento concernenti l’agere di una delle parti contrattuali, dovrebbe determinare responsabilità contrattuale. 

La normativa in tema di contratti con i consumatori, invece, come abbiamo poc’anzi evidenziato, si fonda sulla necessità di eliminare lo squilibrio informativo tra le parti. 

Ciò ha indotto il legislatore nazionale, su impulso delle istituzioni comunitarie, ad introdurre nullità testuali per violazione delle norme sugli obblighi informativi. 

Responsabilità precontrattuale e contrattuale

Il contratto di intermediazione finanziaria può quindi essere fonte di un danno risarcibile per il risparmiatori.

Ma di che tipo di responsabilità si tratta? Invero, la questione varia a seconda dell’obbligo violato e la fase del rapporto che viene in evidenza.

Nella fase precontrattuale, l’intermediario dovrà, nel rispetto degli obblighi di diligenza professionale, adempiere ad alcuni degli obblighi informativi citati, tra i quali:

  • consegnare il documento informativo;
  • acquisire le informazioni necessarie in ordine alla situazione finanziaria del cliente;

Consegnare un prospetto dei rischi completo per poter strutturare la proposta contrattuale rispetto al suo profilo, con il fine di costruire una volontà consapevole.

La responsabilità, in tale sede, deriva dall’interferenza generata dalla condotta scorretta nell’esercizio della libertà negoziale da parte del cliente, il quale sarà indotto a concludere un contratto svantaggioso, o che non avrebbe, altrimenti, concluso.

L’intermediario è tenuto anche nella fase di esecuzione vera e propria al rispetto dei doveri di correttezza e buona fede. Il professionista è chiamato in via continuativa a porre il cliente nella condizione di valutare la fattibilità delle singole operazioni di investimento.

Comportamenti contrari agli obblighi informativi e di trasparenza, si concretizzano anche qualora l’intermediario non informi il cliente di eventuali conflitti di interesse, consigli di effettuare operazioni non proporzionate al quadro finanziario del risparmiatore.

In tale seconda ipotesi, verrà in evidenza una responsabilità contrattuale. 

Articolo precedenteSportello unico doganale: arriva il nuovo regolamento
Prossimo ArticoloPensione anticipata e riscatto laurea
Clelia Tesone
Avvocato "Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente concluso la pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord".

Lascia una Risposta