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Congedo paternità obbligatorio e facoltativo: come funziona?

NewsCongedo paternità obbligatorio e facoltativo: come funziona?

Il congedo di paternità, sia nella sua forma obbligatoria che facoltativa, riguarda periodi di assenza retribuita dal lavoro concesso ai neopapà lavoratori dipendenti, sia nel settore privato che in quello pubblico, in occasione della nascita, adozione o affidamento di un bambino.

In prima battuta, i padri che sono lavoratori dipendenti, indipendentemente dal contesto pubblico o privato, hanno diritto al congedo di paternità obbligatorio che dura 10 giorni. Può essere richiesta da due mesi prima della data presunta del parto fino a cinque mesi successivi alla nascita.

In aggiunta, i papà hanno a disposizione il congedo parentale, che rappresenta un periodo di assenza facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino durante i suoi primi anni di vita. E’ strutturato in modo tale che i padri lavoratori dipendenti possano fruirne alternativamente rispetto alle madri.

L’obiettivo è agevolare la presenza dei padri nella vita dei loro figli nei primi anni di vita, fornendo al contempo un supporto alle madri e contribuendo al benessere generale dell’intera famiglia. Analizziamo nel dettaglio il funzionamento.

Congedo di paternità obbligatorio, di cosa si tratta?

Esso consiste in un permesso retribuito concesso ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita, adozione o affidamento di un bambino. È costituito da un periodo obbligatorio di 10 giorni di astensione dal lavoro retribuito al 100%, da richiedere entro due mesi prima e cinque mesi dopo il parto. 

E’ regolamentato dall’articolo 27-bis del Testo Unico maternità/paternità (decreto legislativo 151/2001) e mira a promuovere una distribuzione più equa delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne, oltre a favorire una precoce formazione del legame tra padre e figlio.

Quando spetta

E’ attribuito ai padri con un contratto di lavoro dipendente in occasione delle seguenti situazioni:

  • Nascita di un figlio;
  • Adozione o affidamento di un minore;
  • Decesso del figlio entro i primi 10 giorni di vita o dal primo giorno della 28ª settimana di gestazione.

In corrispondenza di queste tre circostanze, il padre con un lavoro dipendente ha diritto a 10 giorni, ai quali si aggiunge un giorno facoltativo. Quest’ultimo può essere preso dal padre nel caso in cui la madre lavoratrice rinunci a un giorno del proprio congedo di maternità. È importante sottolineare che i giorni non possono essere suddivisi in ore, ma possono essere utilizzati anche in modo discontinuo. Nel caso di nascita di gemelli (parto plurimo, ovvero di 2 o più bambini), i giorni previsti rimangono invariati, come precisato dalla circolare INPS del 14 marzo 2013, n. 40.

Inoltre, il papà ha la possibilità di usufruirne nei primi 5 mesi di vita del bambino, senza oltrepassare tale termine. Nel caso di padri adottivi o affidatari, i 5 mesi sono conteggiati a partire dalla data in cui il minore arriva in famiglia o in Italia (a seconda dell’adozione o dell’affidamento, sia nazionale che internazionale). Lo stesso intervallo temporale è applicabile per usufruirne anche in situazioni di morte perinatale del figlio.

I beneficiari

L’INPS delinea chiaramente i destinatari. Questo diritto spetta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:

  • Lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione;
  • Lavoratori domestici, i quali possono accedervi senza il requisito contributivo richiesto previsto dall’articolo 28 del Testo Unico;
  • Lavoratori agricoli a tempo determinato, che non sono vincolati al requisito contributivo.

Va sottolineato che, per queste ultime due categorie, è essenziale avere un rapporto di lavoro attivo al momento dell’utilizzo del periodo di astensione. Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, può essere riconosciuto anche in situazioni di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 24 del Testo Unico.

Sono quindi esclusi i padri lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.

La retribuzione

Ciascun giorno è retribuito al 100%. Il lavoratore ha infatti diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, che equivale alla retribuzione abitualmente percepita. Normalmente l’indennità è erogata dal datore di lavoro, il quale anticipa al dipendente il pagamento dell’indennità fornita dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. In alcune situazioni, però, è l’INPS stesso a erogare direttamente l’indennità al padre lavoratore.

Come fare domanda

Il lavoratore deve presentare la richiesta almeno 15 giorni prima del periodo in cui desidera prendersi il periodo di astensione. Nel caso di assenza per la nascita del figlio, bisogna calcolare i 15 giorni di preavviso considerando la data presunta del parto.

Esistono due modalità di presentazione della domanda in base a chi si occuperà del pagamento dell’indennità:

  • Se il pagamento avviene tramite il datore di lavoro: la domanda deve essere presentata in forma scritta al datore di lavoro con la specifica delle date di assenza; 
  • Se il pagamento avviene direttamente dall’INPS: la domanda deve essere presentata online mediante la procedura telematica sul sito dell’Inps. In questo caso, è necessario visitare la sezione dedicata e autentificarsi con SPID, CIE o CNS. È sempre possibile rivolgersi al Contact Center dell’INPS, enti di patronato o intermediari, che predisporranno la domanda per conto del richiedente.

Congedo parentale facoltativo: le linee guida per i padri

Consiste in un periodo facoltativo di astensione dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei primi 12 anni di vita, al fine di soddisfarne le sue esigenze affettive e relazionali.

Ne possono beneficiare i lavoratori dipendenti, inclusi marittimi, lavoratori naviganti e dell’aviazione civile, ma non è applicabile alle seguenti categorie:

  • Genitori con rapporto di lavoro sospeso o cessato;
  • Lavoratori domestici;
  • Lavoratori a domicilio.

Durata

Spetta per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, che possono arrivare a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi

I genitori possono fruirne contemporaneamente. Sono, inoltre, previste le seguenti condizioni:

  • la mamma può usufruire di un massimo di sei mesi consecutivi o frammentati;
  • un genitore singolo (padre o madre) può usufruire di un massimo di 11 mesi consecutivi o frammentati;
  • il diritto al congedo cessa dalla data di interruzione del lavoro, se il rapporto di lavoro dovesse terminare durante il congedo;
  • in caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale si applica alle stesse condizioni per ogni bambino;
  • e’ applicabile anche ai genitori adottivi o affidatari entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della sua maggiore età.

Quanto spetta: il nodo della retribuzione per l’equilibrio in famiglia

AI genitori lavoratori spetta:

  • Un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
    • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
    • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
  • per i periodi di astensione ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
  • un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per un mese complessivo (dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore), per entrambi i genitori, da fruire, in modalità ripartita o da uno solo dei genitori, entro il sesto anno di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), a condizione che:
    • i periodi di astensione siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;
    • sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione;
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.

La legge di bilancio ha elevato l’indennità di congedo parentale per due mesi all’80% dello stipendio. Per il 2025 l’importo del secondo mese scenderà al 60%.

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    Elena Lamperti
    Elena Lamperti
    Laureata in Scienze del Lavoro e Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Milano. Appassionata da sempre di economia e diritto del lavoro, racconta con parole semplici questo mondo, in costante evoluzione.
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