Bilancio SNC e SAS: la Direttiva UE 2025/25 introduce nuovi obblighi di pubblicità. Cosa cambia, quali documenti e quali scadenze.
La Direttiva (UE) 2025/25 modifica la disciplina europea sulla pubblicità delle società di persone. Per SNC e SAS italiane, l’art. 14-bis della Direttiva 2017/1132 riguarda informazioni societarie, documenti contabili e accessibilità tramite i registri delle imprese.
La Direttiva (UE) 2025/25 introduce nuove regole europee sulla pubblicità degli atti e delle informazioni delle società commerciali di persone, individuando per l’Italia società in nome collettivo (SNC) e società in accomandita semplice (SAS).
La disciplina modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 attraverso il nuovo articolo 14-bis e comprende, tra le informazioni soggette a pubblicità, anche i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione sia obbligatoria in base alle direttive contabili richiamate dalla norma. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie al recepimento entro il 31 luglio 2027 e applicare le relative misure dal 31 luglio 2028. Per le imprese italiane, quindi, il punto centrale non consiste nell’affermare una generalizzata equiparazione tra bilancio delle società di persone e bilancio delle società di capitali, ma nel comprendere quali informazioni e documenti dovranno essere resi pubblici e con quali modalità.

Cosa prevede la Direttiva (UE) 2025/25 per le società di persone
La Direttiva (UE) 2025/25 introduce nuove regole europee sulla pubblicità degli atti e delle informazioni relative alle società commerciali di persone. La disciplina modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 e inserisce l’articolo 14-bis, destinato a stabilire un insieme minimo di informazioni che gli Stati membri devono rendere pubbliche per le forme societarie individuate nell’Allegato II-ter. Per l’Italia, l’Allegato II-ter comprende società in nome collettivo (SNC) e società in accomandita semplice (SAS). L’obiettivo della disciplina è aumentare la trasparenza delle informazioni disponibili nei registri delle imprese e facilitarne l’accesso anche nelle operazioni transfrontaliere. La nuova disciplina deve quindi essere letta principalmente come un intervento sugli obblighi di pubblicità societaria, e non come una generale equiparazione delle società di persone alle società di capitali sotto ogni profilo contabile.
Il nuovo articolo 14-bis della Direttiva 2017/1132
L’articolo 14-bis della Direttiva (UE) 2017/1132 stabilisce che gli Stati membri devono assicurare la pubblicità di almeno determinati atti e informazioni delle società di persone individuate dalla disciplina europea. L’elenco comprende elementi identificativi della società, informazioni sulla sede e sulla registrazione, dati relativi ai soci e ai poteri di rappresentanza, atti societari e informazioni relative allo scioglimento e alla liquidazione. Tra le informazioni previste rientrano anche i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive contabili espressamente richiamate dall’articolo 14-bis. Questa formulazione è rilevante perché collega la pubblicità dei documenti contabili alla sussistenza del relativo obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa europea richiamata, senza stabilire in modo autonomo che ogni società di persone debba adottare integralmente la disciplina del bilancio prevista per le società di capitali.
La Direttiva non equivale automaticamente a un nuovo bilancio “come quello delle SRL”
La pubblicità dei documenti contabili prevista dalla Direttiva (UE) 2025/25 non deve essere confusa con l’introduzione automatica di un obbligo generalizzato di redigere e depositare per ogni SNC e SAS un bilancio identico a quello delle società di capitali. L’articolo 14-bis richiede agli Stati membri di assicurare la pubblicità dei documenti contabili quando la loro pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive contabili richiamate. La disciplina europea stabilisce quindi un quadro di trasparenza e accessibilità delle informazioni societarie, mentre la concreta attuazione nell’ordinamento italiano richiede il recepimento della direttiva. Per questa ragione, nella valutazione degli obblighi delle SNC e delle SAS occorre mantenere distinti almeno tre profili: redazione della documentazione contabile, obbligo di pubblicazione e modalità di accesso alle informazioni. La distinzione sarà determinante per interpretare correttamente gli effetti della riforma.
SNC e SAS rientrano espressamente nella disciplina europea
La Direttiva (UE) 2025/25 riguarda, per l’Italia, società in nome collettivo (SNC) e società in accomandita semplice (SAS), indicate nell’Allegato II-ter tra i tipi di società di persone ai quali si applicano le nuove regole di pubblicità. La classificazione europea è quindi determinante per individuare le forme societarie interessate dalla modifica della Direttiva (UE) 2017/1132. L’articolo 14-bis stabilisce infatti gli atti e le informazioni che gli Stati membri devono assoggettare a pubblicità proprio con riferimento ai tipi di società elencati nell’Allegato II-ter. Per le imprese italiane, la conseguenza è che l’analisi della nuova disciplina deve partire dalla forma giuridica della società, prima ancora di esaminare quali specifici documenti o informazioni saranno oggetto di pubblicità.
La società semplice segue una disciplina diversa
La società semplice non è indicata nell’Allegato II-ter per l’Italia tra le società commerciali di persone interessate dall’articolo 14-bis. La distinzione deriva dalla stessa impostazione della Direttiva (UE) 2025/25, che collega i nuovi obblighi ai tipi di società di persone individuati specificamente per ciascuno Stato membro. Ne consegue che non è corretto estendere automaticamente alla società semplice gli obblighi previsti dalla direttiva per SNC e SAS. La qualificazione giuridica assume quindi un ruolo centrale: una società costituita in forma di SNC o SAS rientra nel perimetro soggettivo individuato dalla disciplina europea, mentre la società semplice deve essere tenuta distinta nell’analisi degli obblighi di pubblicità introdotti dalla direttiva.
Tabella decisionale: quali società italiane rientrano nell’Allegato II-ter
La verifica della forma societaria consente di individuare immediatamente il perimetro soggettivo della nuova disciplina. Per l’Italia, l’Allegato II-ter della Direttiva (UE) 2025/25 indica espressamente SNC e SAS. La società semplice, invece, non figura nell’elenco italiano delle forme societarie interessate.
| Forma societaria | Allegato II-ter | Art. 14-bis | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Società in nome collettivo (SNC) | Sì | Applicabile | Società commerciale di persone interessata |
| Società in accomandita semplice (SAS) | Sì | Applicabile | Società commerciale di persone interessata |
| Società semplice | No | Non applicabile sulla base dell’Allegato II-ter italiano | Da distinguere da SNC e SAS |
Quali dati societari dovranno essere resi pubblici
La Direttiva (UE) 2025/25 prevede che per le società di persone interessate siano oggetto di pubblicità almeno le principali informazioni identificative e organizzative della società. L’articolo 14-bis della Direttiva (UE) 2017/1132, come modificata dalla Direttiva (UE) 2025/25, comprende tra queste la denominazione, la forma giuridica, la sede sociale, lo Stato membro di registrazione e il numero di registrazione. È inoltre prevista la pubblicità dell’eventuale modifica della sede sociale. Il sistema europeo mira così a rendere disponibili informazioni societarie essenziali attraverso i registri delle imprese e, per le informazioni accessibili a livello dell’Unione, mediante il sistema di interconnessione dei registri. La disciplina riguarda quindi non soltanto i documenti contabili, ma un insieme più ampio di dati societari, destinato a consentire ai terzi di identificare la società e comprenderne gli elementi fondamentali.
Devono essere pubblicati anche atto costitutivo e informazioni sui soci
Tra le informazioni soggette a pubblicità rientrano anche l’atto costitutivo e lo statuto, qualora quest’ultimo costituisca un atto separato e tali documenti siano richiesti dal diritto nazionale. La disciplina comprende inoltre le successive modifiche degli atti societari e il testo integrale aggiornato dell’atto modificato. L’articolo 14-bis considera rilevanti anche le informazioni relative ai soci: devono essere rese pubbliche le generalità dei soci autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con i terzi e nei procedimenti giudiziari, indicando se possono agire individualmente oppure congiuntamente. Sono inoltre previste le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nelle società in accomandita, quelle dei soci accomandanti. L’obiettivo è rendere conoscibile ai terzi chi può impegnare la società e quali soggetti assumono la responsabilità prevista dalla forma societaria.
L’elenco delle informazioni previsto dalla Direttiva
L’articolo 14-bis individua un elenco articolato di atti e informazioni. La pubblicità non si limita quindi al bilancio o ai documenti contabili, ma comprende anche elementi relativi alla costituzione, alla struttura, alla rappresentanza e alla cessazione della società.
| Categoria | Informazioni previste | Riferimento |
|---|---|---|
| Identificazione | Denominazione, forma giuridica, sede sociale, Stato membro di registrazione e numero di registrazione | Art. 14-bis, lett. a)-e) |
| Struttura societaria | Conferimenti complessivi, atto costitutivo, statuto e relative modifiche | Art. 14-bis, lett. f)-i) |
| Soci | Soci autorizzati a rappresentare la società, soci illimitatamente responsabili e soci accomandanti | Art. 14-bis, lett. j)-k) |
| Documenti e cessazione | Documenti contabili soggetti a pubblicazione, scioglimento, liquidazione e cancellazione | Art. 14-bis, lett. l)-p) |
L’elenco comprende inoltre la sede dell’amministrazione centrale e il centro dell’attività principale quando non coincidono con lo Stato membro della sede sociale. La Direttiva stabilisce pertanto un livello minimo europeo di trasparenza delle società commerciali di persone, lasciando agli Stati membri il compito di attuare concretamente tali disposizioni nell’ordinamento nazionale.
Documenti contabili, scioglimento e sede dell’attività
La Direttiva (UE) 2025/25 include tra le informazioni soggette a pubblicità anche i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in base alle direttive contabili richiamate dall’articolo 14-bis della Direttiva (UE) 2017/1132. La disposizione comprende inoltre le informazioni relative allo scioglimento della società, alla sentenza che dichiara la nullità, alle generalità dei liquidatori e ai loro poteri, nonché all’eventuale chiusura della liquidazione e alla cancellazione dal registro quando quest’ultima produce effetti giuridici nello Stato membro. Sono infine considerate le situazioni nelle quali la sede dell’amministrazione centrale oppure il centro dell’attività principale della società di persone si trovano in uno Stato diverso da quello della sede sociale. La disciplina costruisce quindi un quadro informativo destinato a rappresentare anche le vicende societarie successive alla costituzione.
Pubblicità dei documenti contabili: il punto da non confondere
Il riferimento ai documenti contabili costituisce uno degli aspetti più delicati della disciplina. L’articolo 14-bis non stabilisce, nella sua formulazione, che ogni SNC o SAS debba necessariamente pubblicare un bilancio secondo le medesime regole applicabili alle società di capitali. La disposizione richiede la pubblicità dei documenti contabili la cui pubblicazione sia obbligatoria secondo le direttive contabili richiamate. Il passaggio dalla disciplina europea all’obbligo concretamente applicabile in Italia richiede pertanto di considerare le norme nazionali di recepimento e la disciplina contabile applicabile alla specifica società. È quindi opportuno evitare di interpretare la Direttiva (UE) 2025/25 come una immediata introduzione, direttamente operativa, di un nuovo obbligo di deposito del bilancio per tutte le SNC e SAS. La verifica deve essere effettuata sulla disciplina italiana di attuazione.
La nuova disciplina amplia la trasparenza delle società di persone
L’effetto complessivo della Direttiva (UE) 2025/25 è l’estensione del livello minimo europeo di trasparenza societaria alle forme di società di persone individuate nell’Allegato II-ter. Le informazioni riguardano l’intero ciclo di vita della società: identificazione, struttura, rappresentanza, responsabilità dei soci, documentazione contabile, scioglimento, liquidazione e cancellazione. Per le società italiane interessate, l’effettivo contenuto degli adempimenti dovrà essere coordinato con le disposizioni nazionali adottate per il recepimento della direttiva. La novità non deve quindi essere letta isolatamente come una riforma del bilancio delle SNC e delle SAS, ma come parte di un intervento europeo più ampio sulla pubblicità delle informazioni societarie e sull’interconnessione dei registri delle imprese.
La Direttiva UE non introduce immediatamente l’obbligo in Italia
La Direttiva (UE) 2025/25 non rende automaticamente operativi nell’ordinamento italiano tutti i nuovi obblighi per SNC e SAS dalla sua entrata in vigore. Trattandosi di una direttiva, gli Stati membri devono adottare le disposizioni nazionali necessarie per recepirne il contenuto. La disciplina europea prevede un termine di due anni dall’entrata in vigore della direttiva per il recepimento e un termine di 30 mesi dall’entrata in vigore per l’applicazione delle disposizioni. Di conseguenza, tra la pubblicazione della direttiva europea e l’effettiva operatività degli adempimenti per le società italiane esiste una fase intermedia nella quale occorre attendere le norme nazionali di attuazione. Per valutare gli obblighi concretamente applicabili a una SNC o a una SAS italiana è quindi necessario distinguere la regola europea dall’adempimento previsto dalla successiva normativa italiana di recepimento.
Il termine di due anni riguarda il recepimento
Il termine di due anni dall’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2025/25 riguarda l’adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della disciplina europea negli ordinamenti degli Stati membri. Il termine non coincide quindi con l’effettiva applicazione delle nuove regole alle società di persone. La distinzione è importante perché il recepimento costituisce il passaggio attraverso il quale ciascuno Stato membro traduce le prescrizioni della direttiva nelle proprie disposizioni interne. Per le SNC e le SAS italiane, sarà quindi la normativa nazionale di recepimento a definire concretamente le modalità con cui gli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 14-bis della Direttiva (UE) 2017/1132 verranno inseriti nel sistema italiano del Registro delle imprese. Fino a tale intervento, la previsione europea non può essere utilizzata, da sola, per individuare tutti gli adempimenti operativi richiesti a una specifica società italiana.
L’applicazione delle nuove disposizioni è prevista dopo 30 mesi
La Direttiva (UE) 2025/25 prevede un termine di 30 mesi dall’entrata in vigore per l’applicazione delle nuove disposizioni. Il termine di applicazione è quindi distinto dai due anni assegnati agli Stati membri per il recepimento: la normativa nazionale deve essere adottata entro il termine previsto per il recepimento, mentre l’applicazione delle nuove disposizioni segue la tempistica stabilita dalla direttiva. Per le SNC e le SAS italiane, la conseguenza pratica è che non è sufficiente conoscere il contenuto dell’articolo 14-bis della Direttiva (UE) 2017/1132 per determinare gli adempimenti immediatamente applicabili. Occorre verificare la normativa italiana di recepimento e la data dalla quale le nuove regole diventano operative. Fino a quel momento, la disciplina nazionale vigente continua a costituire il riferimento per gli obblighi societari e pubblicitari delle società di persone.
Cos’è la procura digitale europea
La procura digitale europea è uno strumento previsto dalla Direttiva UE per semplificare le procedure transfrontaliere delle società e ridurre le formalità connesse all’utilizzo dei poteri di rappresentanza in un altro Stato membro. La disciplina prevede un modello standard multilingue, basato su un modello comune europeo, che le società possono decidere di utilizzare nelle situazioni transfrontaliere. La procura dovrebbe contenere un insieme minimo di informazioni obbligatorie ed essere redatta nel rispetto dei requisiti giuridici e formali previsti dall’ordinamento nazionale applicabile. L’obiettivo è facilitare la verifica dei poteri conferiti senza ricorrere necessariamente alle tradizionali formalità documentali connesse alla circolazione degli atti tra Stati diversi, comprese apostille e traduzioni. La procura digitale si inserisce quindi nel più ampio processo di digitalizzazione delle procedure societarie europee.
Un modello standard multilingue per le operazioni transfrontaliere
La procura digitale dell’UE dovrebbe essere disponibile attraverso un modello standard multilingue fondato su un modello comune europeo. La società può scegliere di utilizzare questo modello quando deve conferire o dimostrare poteri di rappresentanza in una situazione transfrontaliera. Il documento dovrebbe avere un contenuto minimo obbligatorio e, allo stesso tempo, rispettare i requisiti giuridici e formali previsti dalla legislazione nazionale applicabile. La standardizzazione mira quindi a ridurre le differenze formali tra gli ordinamenti senza eliminare le esigenze giuridiche previste dal singolo Stato membro. Il modello europeo è concepito come uno strumento facoltativo per le società, destinato a rendere più agevole la circolazione delle procure e la loro comprensione da parte dei soggetti che operano in Stati membri diversi da quello nel quale la società è registrata.
Formato digitale e autenticazione della procura
La procura digitale dell’UE dovrebbe essere disponibile esclusivamente in formato digitale e autenticata mediante i servizi fiduciari previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014. La previsione mira a garantire l’affidabilità dell’identificazione e dell’autenticazione del documento utilizzato nelle operazioni transfrontaliere. La disciplina prevede inoltre che la procura sia conforme ai requisiti giuridici e formali nazionali applicabili, pur utilizzando il modello comune europeo. La combinazione tra standardizzazione e autenticazione digitale dovrebbe consentire ai soggetti che ricevono la procura di disporre di uno strumento più facilmente verificabile rispetto alla documentazione tradizionale. La digitalizzazione non elimina quindi la necessità di rispettare le formalità giuridiche richieste dall’ordinamento competente, ma introduce un formato europeo standardizzato per agevolare la circolazione dei poteri rappresentativi tra Stati membri.
Iscrizione nel registro e verifica dei poteri
La procura digitale dell’UE dovrebbe essere iscritta nel registro della società, dove sarebbe consultabile dai terzi in grado di dimostrare un interesse legittimo. L’iscrizione consentirebbe quindi di verificare l’esistenza dei poteri conferiti senza dover fare affidamento esclusivamente sulla documentazione presentata dal rappresentante. Tra i soggetti che potrebbero effettuare tale verifica sono indicati avvocati, notai, enti creditizi, istituti finanziari e autorità competenti ai quali la procura viene presentata. Il meccanismo collega quindi la digitalizzazione della procura alla pubblicità delle informazioni societarie: il registro diventa il punto attraverso il quale i terzi possono controllare l’effettiva esistenza dei poteri rappresentativi. La disciplina è funzionale soprattutto alle operazioni transfrontaliere, nelle quali la verifica della rappresentanza può richiedere il confronto con informazioni provenienti da un diverso ordinamento.
La disciplina europea deve essere coordinata con le regole italiane
Per le società di persone italiane, gli effetti della Direttiva (UE) 2025/25 dipenderanno dalle disposizioni adottate dall’Italia per il suo recepimento. La direttiva individua infatti un insieme minimo di informazioni che gli Stati membri devono rendere oggetto di pubblicità per le forme societarie comprese nell’Allegato II-ter, ma non disciplina direttamente ogni modalità dell’adempimento nazionale. Il passaggio attraverso la legislazione italiana sarà quindi necessario per stabilire come le nuove prescrizioni verranno coordinate con il Registro delle imprese e con gli obblighi societari già previsti dall’ordinamento nazionale. Per una SNC o una SAS non sarà quindi sufficiente verificare il testo della direttiva europea: occorrerà considerare anche la normativa italiana di attuazione e le eventuali disposizioni operative emanate successivamente. La concreta portata degli obblighi dovrà essere valutata sulla base della disciplina vigente nel momento in cui le nuove regole diventeranno applicabili.
L’impatto riguarda soprattutto gli obblighi di pubblicità
La principale conseguenza per le società di persone interessate riguarda l’ampliamento delle informazioni societarie accessibili attraverso i registri delle imprese. La Direttiva (UE) 2025/25 prevede infatti che gli Stati membri assicurino la pubblicità di una serie di dati relativi alla società, ai soci, ai poteri di rappresentanza, ai documenti societari e alle vicende della società. L’obiettivo dichiarato è rendere le informazioni più facilmente accessibili anche nelle operazioni transfrontaliere e favorire l’interconnessione dei registri attraverso il sistema europeo. Per le imprese italiane, l’effettiva introduzione e le modalità di pubblicazione dovranno essere definite dalla normativa nazionale di recepimento. L’impatto operativo non consiste quindi soltanto nella possibile pubblicazione di documenti contabili, ma in un sistema più ampio di trasparenza e accessibilità delle informazioni relative alle società di persone.
La verifica deve riguardare la singola forma societaria
L’applicazione delle nuove disposizioni dovrà essere valutata distinguendo tra le diverse forme di società di persone. Il materiale europeo considera le società commerciali di persone e, sulla base del testo della direttiva, le società semplici risultano estranee al perimetro individuato per gli obblighi di pubblicità previsti per le partnership commerciali. La qualificazione della società assume quindi rilievo prima ancora di verificare quali documenti o informazioni dovranno essere pubblicati. Per una società italiana sarà inoltre necessario considerare l’attività esercitata, la forma giuridica adottata e le disposizioni nazionali che recepiranno la direttiva. La verifica degli obblighi non può pertanto essere effettuata applicando indistintamente la disciplina europea a tutte le società di persone: SNC, SAS e società semplice devono essere considerate separatamente, alla luce del rispettivo regime giuridico e delle successive norme italiane di attuazione.
Tabella decisionale: come verificare gli obblighi
| Passaggio | Cosa verificare | Riferimento | Esito operativo |
|---|---|---|---|
| 1. Forma societaria | Verificare se la società rientra tra le società commerciali di persone interessate dalla disciplina. | Direttiva (UE) 2025/25, Allegato II-ter | Individuazione del perimetro soggettivo |
| 2. Normativa italiana | Verificare le disposizioni nazionali adottate per il recepimento della direttiva. | Normativa italiana di recepimento | Individuazione dell’obbligo concretamente applicabile |
| 3. Informazioni | Individuare gli atti, i dati e i documenti soggetti a pubblicità. | Art. 14-bis della Direttiva (UE) 2017/1132 | Determinazione dei dati da pubblicare |
| 4. Adempimenti | Verificare documenti contabili, modalità e termini di deposito presso il Registro delle imprese. | Disciplina nazionale di attuazione | Definizione degli adempimenti operativi |
Il recepimento italiano sarà determinante
Per le società di persone italiane, il passaggio decisivo sarà rappresentato dalle norme nazionali di recepimento della Direttiva (UE) 2025/25. Saranno queste disposizioni a stabilire come le prescrizioni europee verranno integrate nel sistema italiano della pubblicità societaria, quali informazioni dovranno essere depositate e secondo quali procedure. La direttiva assegna agli Stati membri un termine di due anni dall’entrata in vigore per adottare le misure necessarie al recepimento e prevede l’applicazione delle nuove disposizioni entro il termine di 30 mesi dall’entrata in vigore. Fino all’operatività della disciplina nazionale, le SNC e le SAS devono continuare a fare riferimento agli obblighi societari e pubblicitari previsti dall’ordinamento italiano vigente. La pianificazione degli adempimenti dovrà quindi essere effettuata sulla base della normativa italiana effettivamente applicabile, senza anticipare automaticamente gli effetti della disciplina europea.
Le società dovranno monitorare l’evoluzione della disciplina
Per le SNC e SAS, la novità europea richiede soprattutto un monitoraggio dell’evoluzione normativa e delle successive disposizioni italiane. La Direttiva (UE) 2025/25 stabilisce un quadro comune di maggiore trasparenza per le società commerciali di persone, ma la concreta applicazione degli obblighi dipenderà dalle scelte normative effettuate dall’Italia in sede di recepimento. Prima di procedere alla predisposizione o al deposito di nuovi documenti, sarà quindi necessario verificare il perimetro soggettivo, le informazioni richieste, gli eventuali obblighi contabili e le modalità di pubblicazione previste dalla disciplina nazionale. La questione assume particolare rilievo per le società che operano in contesti transfrontalieri, considerato che la riforma europea mira anche a rendere più facilmente accessibili le informazioni societarie tra gli Stati membri e a ridurre le formalità nelle operazioni internazionali.
Domande frequenti
Le SNC e le SAS dovranno pubblicare il bilancio?
La Direttiva (UE) 2025/25 prevede la pubblicità dei documenti contabili la cui pubblicazione è obbligatoria secondo le direttive contabili richiamate. L’obbligo concreto dipenderà dal recepimento italiano.
La nuova disciplina riguarda anche le società semplici?
La società semplice risulta esclusa dal perimetro delle disposizioni riferite alle società commerciali di persone. L’applicazione concreta dovrà comunque essere verificata sulla normativa italiana di recepimento.
Quando entreranno in vigore i nuovi obblighi?
La Direttiva (UE) 2025/25 prevede un termine di due anni per il recepimento e un termine di 30 mesi per l’applicazione delle nuove disposizioni. Occorre verificare la normativa italiana di attuazione.
Quali informazioni dovranno essere pubblicate?
La disciplina europea comprende dati quali denominazione, forma giuridica, sede, numero di registrazione, conferimenti, atto costitutivo, rappresentanti, soci e documenti contabili, oltre alle informazioni relative a scioglimento e liquidazione.
Chi dovrà depositare le nuove informazioni nel Registro delle imprese?
La Direttiva (UE) 2025/25 stabilisce le categorie di informazioni soggette a pubblicità, mentre le modalità operative saranno definite dalla normativa nazionale di recepimento e dalle relative disposizioni applicative.
La direttiva europea è già sufficiente per imporre il nuovo bilancio alle SNC?
No. La direttiva stabilisce il quadro europeo, ma l’obbligo concretamente applicabile in Italia dipende dal recepimento nazionale e dal coordinamento con la disciplina contabile italiana.
La nuova disciplina interessa le società di persone che operano all’estero?
La riforma europea mira anche a facilitare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società di persone. Per le società italiane con attività in altri Stati membri sarà quindi rilevante verificare le nuove regole di pubblicità e gli strumenti digitali previsti dalla direttiva.
Fonti e riferimenti
- Direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132
- Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.
- Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di diritto societario relativamente alle società a responsabilità limitata con un unico socio.
- Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.
- Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), relativo all’identificazione elettronica e ai servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.