Abbonati
In evidenza

Conferimento di partecipazioni intracomunitario

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
7 min di lettura
In sintesi

Conferimento di partecipazioni intracomunitario ex art. 178 e 179 TUIR in neutralità fiscale: requisiti, funzionamento.

Il conferimento di partecipazioni è un’operazione attraverso la quale un soggetto (conferente), trasferisce ad una società beneficiaria (conferitaria) una partecipazione societaria ricevendo, come corrispettivo, una partecipazione al capitale sociale della società beneficiaria/conferitaria. Si tratta, in buona sostanza, di un’operazione di scambio di partecipazioni.

Nell’operazione di conferimento sono coinvolti tre soggetti: il conferente, la società beneficiaria del conferimento e le società le cui partecipazioni sono oggetto del conferimento. Il regime ordinario del conferimento è disciplinato dall’art. 9 del TUIR, che considera realizzativo il conferimento di partecipazioni societarie, al valore normale. In secondo luogo trovano applicazione le seguenti disposizioni:

  • L’art. 175 del TUIR disciplina il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento tra soggetti residenti, nell’esercizio di imprese commerciali. Questo regime considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente, ovvero se superiore, a quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del soggetto conferitario.
  • L’art. 177, co. 2 e 2-bis TUIR che riguarda lo scambio di partecipazioni di controllo o di collegamento realizzato mediante conferimento, anche da soggetti privati, per il quale le azioni ricevute in cambio sono valutate in base alla corrispondente quota di patrimonio netto della società conferitaria (“realizzo controllato“).
  • Gli art. 178 e 179 del TUIR relativi agli scambi di partecipazioni intracomunitari.

Conferimento di partecipazioni intracomunitario

Il regime di conferimento di partecipazioni intracomunitario presuppone la partecipazione di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea (UE). Questo regime viene definito nel modo seguente:

l’operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un’altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un’ulteriore partecipazione, in cambio dell’assegnazione ai soci di quest’ultima, in contropartita dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile dei titoli assegnati in cambio

Nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 178 e 179 del TUIR i conferimenti di partecipazioni intracomunitari sono considerati neutrali. Questi, ai sensi del co. 4 dell’art. 179 del TUIR, non contemplano “realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio”. Questo, fatta eccezione per gli eventuali conguagli in denaro che concorrono, secondo le regole ordinariamente applicabili dal TUIR, alla formazione del reddito dei riceventi.

I soggetti coinvolti

I soggetti cui si applica la disciplina sono indicati dall’art. 178, lett. a), TUIR. Si tratta dei seguenti:

  • Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e
  • Soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea (oggi Unione Europea), purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A11, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B22 (di seguito riportata), senza possibilità di opzione.

Soggetto conferito

Come soggetto conferito (ovvero la società le cui partecipazioni risultano oggetto di scambio) deve trattarsi di società comunitaria, appartenente ad una delle categorie indicate nella tabella A e sottoposta ad una delle imposte indicate dalla tabella B.

Società conferitaria

Abbonati per continuare a leggere

Accedi a tutti i contenuti premium di Fiscomania.com

Abbonamento trimestrale

72€ / 3 mesi
24,00€/mese
  • Accesso a tutti gli articoli premium
  • Guide operative, checklist e modulistica
  • Newsletter settimanale su fiscalità internazionale
  • Disdici quando vuoi — garanzia 14 giorni
Abbonati ora
Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

Richiedi la tua consulenza fiscale

Risposta entro 24 ore lavorative · Dati protetti

Qual è il tuo profilo fiscale?

Scegli per personalizzare la consulenza.

Descrivi brevemente la tua situazione

Più dettagli ci dai, più la nostra risposta sarà mirata. Bastano 2-3 frasi.

Come ti contattiamo?

Solo nome ed email sono obbligatori. Il telefono velocizza la risposta.

Conferma e invia

Controlla i dati e invia la richiesta. Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative.