La conciliazione giudiziale è un istituto deflattivo del contenzioso tributario che consiste nella definizione di una controversia davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado, dopo che le parti del processo si sono accordate. Infatti, con questo termine si fa riferimento alla conciliazione della pretesa che avviene durante l’udienza.
L’istituto può essere richiesto sia da parte del contribuente sia dall’Amministrazione finanziaria, quando vi è un contenzioso pendente. La finalità è quella di definire il contenzioso ponendo fine al conflitto tra le parti.
Indice degli Argomenti
Che cos’è la conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale (artt. 48 – 48-ter del D.Lgs. n. 546/92) è la definizione di un accordo tra ente impositore e contribuente, avente ad oggetto la pretesa tributaria, ed ha come principale effetto quello della riduzione delle sanzioni al:
- 40% del minimo, in primo grado;
- 50% del minimo, in secondo grado.
- 60% del minimo, in Cassazione (per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024).
L’accordo deve essere redatto in forma scritta e deve essere sottoscritto dalle parti. Deve poi essere depositato nel termine massimo di dieci giorni precedenti la controversia, presso la segreteria della Corte.
Oggetto dell’accordo può essere qualsiasi imposta e quindi qualsiasi atto impugnato in CGT. Nulla vieta di pervenire ad una conciliazione che abbia come effetto la sola riduzione delle sanzioni. Non ha rilevanza la tipologia di tributo, di atto o di ente impositore. Nel momento in cui l’entrata ha natura fiscale, può essere conciliata, su accordo delle parti.
A titolo esemplificativo, rientrano nella conciliazione non solo le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP, ma pure i tributi locali (IMU, TASI), i contributi consortili, la tassa di concessione governativa etc.
Liti di rimborso
I processi che originano da domande di rimborso possono essere definiti trami- te conciliazione giudiziale. Ciò sia quando l’ente impositore ha opposto un diniego espresso sia in caso di silenzio-rifiuto.
Proposta del giudice
Se la conciliazione è proposta dal giudice (ex art. 48-bis.1 del D.Lgs. n. 546/92), essendo egli super partes, non può effettuare valutazioni nel merito. Quest’ultima infatti spetta soltanto alle parti. Il giudice, nella sua posizione, esamina soltanto gli aspetti di legittimità della controversia e della conciliazione. Una volta che le parti arrivano ad un accordo, a quel punto viene redatto un apposito processo verbale, in sede di udienza. Tale documento presenta vari elementi:
- I termini;
- I modi di conciliazione;
- Gli importi dovuti.
Inoltre, esso rappresenta il titolo necessario per la riscossione delle somme dovute.
Procedimento
Il procedimento che può condurre alla definizione può essere distinto in conciliazione “fuori udienza” e conciliazione “in udienza”.
Accordo giudiziale
La conciliazione può avvenire fino a quando la causa “passa in decisione“, ovvero sino a quando si chiude l’udienza. Inoltre, può concretizzarsi sia in udienza sia fuori udienza, mediante accordo sottoscritto da entrambe le parti o processo verbale.
La possibilità di usufruire di questo strumento non è influenzata dal fatto che, ancor prima della notifica del ricorso, il contribuente e l’ente impositore non abbiamo raggiunto un accordo in sede di adesione.
Deve essere evidenziato che l’accordo può anche essere parziale (a differenza dell’accertamento con adesione), con prosecuzione del processo per la parte restante. Questa causa l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con decreto presidenziale (se in sede di esame preliminare del ricorso) o sentenza (se in udienza).
La conciliazione è sottoposta ad un controllo di legittimità da parte del giudice tributario. In detta sede, egli non può vagliare il merito delle scelte effettuate dalle parti, dovendosi limitare ad un esame formale dell’atto.
Il raggiungimento dell’accordo può essere, in sede penale, sia una circostanza attenuante sia una causa di non punibilità del reato (art. 13 e 13-bis del D.Lgs. n. 74/00).
Accordo extragiudiziale
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546/92:
se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia
La conciliazione extragiudiziale ha come caratteristica il fatto che l’intesa viene raggiunta esternamente al processo. Quindi, vi è un atto già sottoscritto dalle parti, che viene rilasciato dall’Ufficio finanziario presso la segreteria della CGT, antecedentemente alla data di fissazione dell’udienza.
Se si tratta di discussione in Camera di consiglio, si ritiene, a titolo prudenziale, che il termine ultimo per depositare l’istanza congiunta coincida con quello per le memorie di replica, quindi con i 5 giorni liberi prima dell’udienza.
Il giudice controlla soltanto la legittimità della conciliazione. Se egli, per sbaglio, stabilisce la non ammissibilità dell’accordo, allora la sentenza è viziata e quindi risulta impugnabile davanti all’autorità giudiziaria di appello.
Perfezionamento
Tale strumento si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo o con la formazione del processo verbale di conciliazione, e non con il pagamento delle somme. Questo significa che, se per caso, il contribuente nulla pagasse dopo l’accordo, oppure non pagasse una rata successiva alla prima, l’accordo raggiunto rimane valido. Questo significa, in altre parole, che non è legittima, in questo caso, la riscossione delle somme richieste con l’atto in origine impugato.
L’effetto principale, quindi, del mancato pagamento delle somme dovute è l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 15-ter del DPR n. 602/73. Si tratta della sanzione amministrativa del 45% da applicare sul residuo dovuto a titolo di tributo.
Gestione delle spese processuali
Le spese si devono intendere compensate, salvo diversa pattuizione contenuta nell’accordo conciliativo. Quando una parte rifiuta una proposta conciliativa da parte dell’altra parte o del giudice senza giustificato motivo, le spese sono a suo carico maggiorate del 50% “ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata” (art. 15, co. 2-octies del D.Lgs. n. 546/92).
Versamento delle somme dovute
Il versamento degli importi o della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o dalla formazione del processo verbale. È ammessa la dilazione senza la prestazione di garanzie, in 8 rate trimestrali oppure 16 rate trimestrali (solo se gli importi dovuti superano la soglia di 50.000 euro). Per il pagamento è ammessa la compensazione.
Deve essere evidenziato che, alle condizioni previste dall’art. 15-ter del DPR n. 602/73, i tardivi o omessi versamenti delle rate possono essere oggetto di ravvedimento operoso.
Con il principio del lieve inadempimento il contribuente non perdere la rateizzazione quando l’irregolarità è minima. Quindi, gli basta regolarizzare il pagamento versando la rata o la parte mancante, includendo la sanzione ridotta per via del ravvedimento e gli interessi entro la data ultima per il versamento della rata successiva o entro 90 giorni, nel caso in cui si tratti dell’ultima rata.
Modalità di versamento
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i versamenti devono avvenire mediante modello F24 con l’utilizzo degli appositi codici tributo.
Essi, anche per IRAP e addizionali, devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “Importi a debito versati”. Nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nella forma “AAAA”) vanno riportate le informazioni contenute nell’atto definito.
Il versamento delle imposte indirette diverse dall’IVA deve essere effettuato secondo le modalità loro proprie (con modello F24 oppure modello F23), utilizzando i relativi codici tributo ordinariamente previsti.
Rimangono ferme le modalità di pagamento previste per specifici tributi (ad esempio, in tema di fiscalità locale può essere necessario il bollettino postale).
Cumulo giuridico
Se il contribuente ha commesso diverse violazioni, anche concernenti più anni e più imposte, le sanzioni, di norma, non vengono sommate occorrendo applicare la sanzione per la violazione più grave con gli aumenti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97.
Nell’accertamento con adesione, nella conciliazione giudiziale e nella mediazione, ai sensi dell’art. 12 co. 8 del D.Lgs. n. 472/97, il cumulo sussiste limitatamente al singolo anno e al singolo tributo. Di fatto, risulta inapplicabile per la maggioranza delle ipotesi, operando solo quando, relativamente alla stessa annualità , il contribuente ha commesso diverse violazioni sullo stesso tributo
Valutazioni di convenienza
La convenienza alla conciliazione giudiziale può emergere in tutte le situazioni caratterizzate da margini valutativi. Può essere il caso, ad esempio, degli accertamenti basati sulle c.d. “percentuali di ricarico”, o alla determinazione di maggiori valori in caso di cessione immobiliare, oppure ancora in caso di accertamenti sul reddito di impresa.
Questo tipo di valutazione di convenienza deve essere effettuato tenendo in considerazione il vantaggio di evitare al contribuente un lungo ed incerto contenzioso. Un accordo conciliativo può ridurre i tempi e abbattere i costi rispetto alle procedure ordinarie di risoluzione del contenzioso. Per questo, essa interviene solo sul quantum debeatur e non sull’an cioè solo quando l’ufficio considerala pretesa tributaria del tutto illegittima. A quel punto, l’ufficio ha l’obbligo di provvedere in autotutela a ritirare l’atto impositivo.
Fac simile di istanza
Accordo di conciliazione giudiziale
(Ex art. 48 D.lgs. 546/1992)
TRA
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di __________________, rappresentata da ____________________________, nella sua qualità di _________________________;
E
Il/La Sig./Sig.ra/Società __________________________, C.F./P.IVA __________________________, rappresentato/a da __________________________ in qualità di __________________________;
PREMESSO
- Che in data //____ il contribuente ha proposto ricorso avverso __________________________ n. __________________ del //, notificato in data //, emesso per l’anno d’imposta ________;
- Che il ricorso è stato iscritto al R.G.R. n. __________ presso la Commissione Tributaria Provinciale di __________________;
- Che le parti, al fine di evitare l’alea del giudizio, intendono definire la controversia mediante conciliazione ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 546/1992;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
- La pretesa tributaria oggetto del ricorso viene rideterminata come segue:
- Imposta: € ________________
- Sanzioni: € ________________ (ridotte come previsto dalla legge)
- Interessi: € ________________
- TOTALE: € ________________
- Il contribuente si impegna a versare l’importo di cui sopra secondo le seguenti modalità :
- In un’unica soluzione entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
- Ovvero in n. ____ rate trimestrali di pari importo (max 8 rate o 16 rate se l’importo dovuto supera 50.000 euro);
- Il contribuente si impegna a depositare copia dell’accordo di conciliazione e della ricevuta del versamento dell’intero importo o della prima rata presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di ___________________;
- Le spese di giudizio si intendono compensate tra le parti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data ______________, //
Per l’Agenzia delle Entrate
Il/La Contribuente
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Riferimenti normativi
- Art. 48 del D.Lgs. n. 546/92 – Conciliazione giudiziale tributaria
- Art. 48-bis del D.Lgs. n. 546/92 – Conciliazione in udienza
- Art. 48-ter del D.Lgs. n. 546/92 – Definizione e pagamento delle somme dovute