Nell’ottica di un utilizzo sempre maggiore degli strumenti digitali, si moltiplicano le attività che utilizzano il web per la compravendita online. Oggi trattiamo una tematica che può interessare tutte le imprese o i singoli che intendono utilizzare un portale e-commerce per mettere in vendita online, attraverso specifici portali, prodotti o servizi.

La società o il soggetto, che detiene partita Iva, che andrà a proporre i propri beni in vendita online, potrebbe decidere di applicare una forma di cashback per gli utenti che acquistano online, garantendo sconti specifici su prodotti o il rimborso di particolari cifre sulla base degli acquisti effettuati dagli utenti.

Ad oggi il web si moltiplica di piattaforme di compravendita online che propongono prodotti di diversa natura: dall’abbigliamento ai prodotti per la casa, dall’arredamento ai libri, fino agli alimentari. In questi store online capita di frequente che i venditori offrano dei particolari sconti su acquisti effettuati con un importo minimo, o per specifici prodotti per invogliare possibili acquirenti verso i loro prodotti.

In questo ambito può essere utile andare ad approfondire come la normativa fiscale nazionale disciplina le iniziative di cashback. Per questo motivo andiamo ad analizzare in particolare una risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la risposta n. 338/2021 che per la prima volta fornisce un parere dell’Agenzia delle Entrate su questo tipo di attività.

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Compravendita online: il cashback è soggetto a tassazione?

Come funziona un e-commerce?

Un portale di vendita online, o e-commerce, presuppone che qualsiasi utente possa accedere ad una personale area riservata per poter visionare i prodotti e procedere alla scelta di quali acquistare. Successivamente, a pagamento avvenuto, il prodotto verrà consegnato a casa in base ai tempi previsti, e tramite particolari metodi di spedizione.

Incluse nel prezzo del prodotto spesso ci sono le spese di spedizione per consegnare a casa dell’acquirente i prodotti scelti, ma possono anche essere coperte dal venditore. In base al tipo di e-commerce, esistono particolari tempistiche di consegna, e spesso si può chiedere la consegna veloce pagando una cifra aggiuntiva.

Gli e-commerce offrono l’opportunità per i venditori di raggiungere un più grande numero di persone rispetto a quelle che normalmente frequenterebbero un negozio fisico, in quanto il numero di utenti sul web è potenzialmente infinito, e molti negozi online italiani vendono anche all’estero.

La compravendita online è sempre più frequente, e la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate a cui ci riferiamo prende in esame la tassazione relativa a questo tipo di operazioni di vendita online, in particolare andando a chiarire quali sono le spese corrispondenti a tassazione che il venditore deve pagare nel caso in cui decidesse di proporre un cashback ai propri utenti.

Cashback e e-commerce: come funziona

Il cashback funziona in base ad una specifica percentuale del prezzo originario del prodotto che viene scontata dal venditore, per favorire l’acquisto. Il venditore può scegliere di utilizzare il cashback sia come metodo di autopromozione, sia per invogliare l’utente a tornare ad acquistare nello stesso portale, come strumento di fidelizzazione.

La domanda posta dall’Istante all’Agenzia delle Entrate riguarda proprio la tassazione relativa alle cifre corrispondenti al cashback. Nel caso in analisi, il venditore utilizza più di un portale online per la vendita dei propri prodotti, e usa il metodo del cashback:

“L’importo del Cashback è calcolato nella misura percentuale indicata sul Portale, percentuale variabile e/ o fissa indicata di volta in volta e che viene applicata sull’importo degli acquisiti effettuati presso i Merchant.”

Questo vuol dire che il cashback non necessariamente corrisponde ad una percentuale fissa o a un importo stabile, ma può variare molto nel tempo, in base all’e-commerce e ai prodotti. Il cashback viene applicato nel momento in cui l’utente procede all’acquisto, che vedrà in automatico lo sconto applicato sui prodotti ordinati. Nel caso particolare viene anche spiegato come l’utente può visualizzare il proprio cashback:

“L’Utente può verificare – in qualunque momento – i Cashback maturati accedendo al Portale, tramite il proprio account, nella sezione Rimborsi e Pagamenti.”

Compravendita online: nessuna tassazione sui cashback

L’Istante chiede all’Agenzia delle Entrate se le percentuali relative ai programmi di cashback possono essere in qualche modo soggetti alla tassazione italiana, e l’Agenzia ribadisce che il cashback è in questo caso da considerarsi come uno sconto commerciale:

“La Società istante ritiene che il Cashback sia inquadrabile nel novero degli sconti commerciali, in quanto l’importo rimborsato all’utente a seguito degli acquisti di beni e/o servizi dal medesimo effettuati ha la mera funzione di incentivare l’acquisto.”

Come avviene per gli sconti commerciali presso negozi fisici, la parte scontata non produce nessun tipo di reddito al venditore, quindi non si può applicare una tassazione specifica su questo tipo di percentuale. Per il cashback viene qui confermato che la situazione non cambia nel momento in cui i portali e-commerce di vendita siano gestiti da soggetti terzi.

Come specifica la risposta all’Interpello all’Agenzia delle Entrate, il cashback non è assoggettabile a tassazione:

“Il Cashback corrisposto non rientrando in nessuna delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), non risulta assoggettabile ad imposizione.”

Compravendita online: le iniziative “porta un amico” sono soggette a tassazione

L’Agenzia delle Entrate a questo proposito non si limita a dichiarare che non si possano applicare metodi di tassazione sul cashback, ma chiarisce anche un altro punto, relativo ad una funzione che spesso è presente nei portali di vendita online.
Si tratta delle iniziative “porta un amico che molti portali e applicazioni offrono per garantirne l’utilizzo da un numero maggiore di utenti.

Secondo queste iniziative, un utente può essere incentivato dal portale ad introdurre tramite iscrizione anche un proprio amico, ricevendo una somma in denaro o particolari sconti per questa azione.

Nel caso in cui esistono somme relative ad iniziative di questo tipo, si tratta di un “reddito diverso”, per cui si applica la tassazione. E questo sia se in cambio di un amico aggiunto al portale si riceva una percentuale sia una somma prestabilita:

“Diversa è l’ipotesi in cui, invece, venisse riconosciuto dalla Società all’utente una somma per incentivare l’utilizzo del Portale da parte di altri utenti (ad esempio, con la formula “porta un amico”), sia in misura fissa che in misura percentuale, in base agli acquisti dagli stessi effettuati.”

Bisogna tenere conto del fatto che con la digitalizzazione crescente e l’uso sempre più frequente del web a fini di compravendita online, molte normative al momento presenti solo sui negozi fisici potrebbero presto arrivare anche online.

Per quanto riguarda la tassazione, qui l’Agenzia delle Entrate ci offre una prima panoramica di come viene applicata nel momento in cui sussistano cashback o programmi di affiliazione specifici.

Cashback non soggetto a tassazione: conclusioni

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello in commento entra per la prima volta nel mondo del cashback analizzando l’operazione sotto il profilo tributario. E’ interessante notare come l’Agenzia non consideri tassabile il rimborso ottenuto a seguito di un acquisto online, ma ritenga tassabile il rimborso in cambio della promozione (“porta un amico“) verso un determinato portale di e-commerce. In quest’ultimo caso il rimborso ottenuto deve essere qualificato nelle categoria dei redditi diversi ex art. 67 del TUIR, quindi, assoggettato a tassazione attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non va oltre queste informazioni lasciando sull’argomento ancora interrogativi che non hanno risposta. Infatti, l’aspetto che rimane ancora aperto è se i portali online che offrono questo tipo di promozione ai propri iscritti (come sostituti di imposta) abbiano l’obbligo di trattenere una ritenuta ai fini IRPEF del 20%. Inoltre, a seguito di tale ritenuta per i portali vi sarebbe sicuramente l’obbligo di predisporre e rilasciare ai singoli iscritti la Certificazione Unica (CU) delle somme corrisposte e delle ritenute operate. L’emissione della CU, infatti, è propedeutica all’inserimento degli importi corrisposti nella dichiarazione dei redditi del contribuente (anche per il tramite della dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate). Su questi punti rimangono ad oggi ancora interrogativi senza risposta che rendono difficoltosa la gestione fiscale di queste attività promozionali da parte dei portali online.

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