L'art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR considera redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Questo, anche quando il compenso amministratore è corrisposto da parte di una società non residente.
Questo, a meno che l'attività svolta dall'amministratore non richieda le competenze legate all'attività ordinariamente svolta come professionista autonomo da parte dell'amministratore. In questo caso i redditi percepiti rientrano tra quelli di lavoro autonomo. Detto questo, vediamo quali sono i criteri di collegamento per i compensi percepiti dall'amministratore residente in Italia che opera per una società non residente.
Verifica della residenza fiscale
Al fine di individuare i criteri di collegamento legati alla tassazione dei compensi esteri che derivano dall'attività di amministrazione di società estera, è necessario analizzare la residenza fiscale dell'amministratore. In questo caso, preliminarmente occorre analizzare se l'amministratore svolge la propria attività in uno Stato legato all'Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni. In questo caso qualora questi, pur dimorando stabilmente all'estero per lo svolgimento dell'attività, mantenga la residenza fiscale italiana occorre individuare se e come deve dichiarare il reddito percepito dallo svolgimento delle carica in Italia.
Per esemplificare, è necessario, affinché l'amministratore abbia residenza in Italia che questi mantenga in Italia un elemento tale da poterlo qualificare come residente. Ai sensi della normativa interna questo elemento potrebbe essere la mancata iscrizione AIRE. A livello convenzionale, invece, esempi di elementi di collegamento con l'Italia possono essere il mantenimento di un'abitazione permanente, la presenza di legami familiari in Italia (figli, coniuge, etc), un particolare radicamento in Italia, tale da mantenere in Italia il proprio "centro degli interessi vitali".
Qualora l'amministratore dimostri, invece, la propria residenza fiscale estera non si pongono problematiche di tassazione italiana del reddito. Questo, in quanto l'attività di amministratore è svolta da soggetto residente all'estero, senza obblighi di tassazione in Italia (ex art. 23 del TUIR). Per questo motivo è importante andare ad analizzare, preliminarmente, la residenza fiscale dell'amministratore al fine di individuare se la disciplina che viene delineata di seguito può concretamente trovare applicazione.
Criteri di collegamento del reddito estero da amministratore
Per quanto riguarda la normativa convenzionale il riferimento è dato dall'art. 16 del modello OCSE. La disposizione prevede che le retribuzioni ed i compensi ricevuti come membro del consiglio di amministrazione di società residente nell'altro Stato contraente siano i...
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