La recente Circolare 16/E del 28 giugno 2024 dell’Agenzia dell’Entrate chiarisce le misure operative relative alle procedure di compensazione dei crediti fiscali, che sono pienamente operative dal 1° luglio 2024. Queste modifiche sono state necessarie in risposta alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto Agevolazioni, che hanno introdotto nuovi requisiti e limiti per garantire una gestione più efficiente e trasparente delle operazioni fiscali.
L’intervento dell’Agenzia si concentra su due aspetti fondamentali:
- Modifiche delle procedure telematiche: le compensazioni dei crediti possono avvenire solo mediante i sistemi informatici e delle modalità di trasmissione messe a disposizione dall’Agenzia dell’Entrate. Questo include l’implementazione di nuovi strumenti e processi per garantire la conformità normativa e la sicurezza nella gestione dei dati fiscali;
- Introduzione di nuovi limiti per debiti superiori a 100.000 euro: la definizione di nuovi limiti massimi per l’ammissibilità della compensazione mirano a migliorare il monitoraggio e la gestione dei crediti e debiti fiscali di importo più elevato. Lo scopo è quello di ottimizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche e a prevenire possibili abusi o irregolarità nel sistema fiscale.
È giunto il momento di entrare nel dettaglio e analizzare le istruzioni operative fornite dall’Agenzia dell’Entrate sulle pratiche di compensazione dei crediti fiscali da parte dei contribuenti.
Compensazione dei crediti INPS e INAIL: obbligo di utilizzo dei servizi telematici
A partire dal 1° luglio 2024, prende avvio l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Questo vincolo è stato introdotto dall’articolo l’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, commi 94-98 (legge 30 dicembre 2023, n. 2131).
Il punto 1 della Circolare 16/E dell’Agenzia dell’Entrate alcuni aspetti operativi relativi all’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in caso di compensazione. Nello specifico, si confermano le modalità specifiche per la trasmissione dei modelli di pagamento F24, compresi i crediti da compensare, anche per fini di controllo
Le disposizioni precedenti stabilivano che i versamenti dovevano essere effettuati tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate solo se il saldo finale era zero, ovvero i modelli F24 a saldo zero, oppure tramite anche intermediari della riscossione convenzionati in caso di saldo positivo. Ma la Legge di Bilancio 2024 ribalta questa disposizione e conferma che la compensazione di tutti crediti deve avvenire solo mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal 1° luglio 2024.
Devono, quindi, essere utilizzati i servizi telematici anche nei seguenti casi:
- Compensazione parziale;
- Modello F24 non a saldo zero;
- Compensazione verticale all’interno dello stesso tributo, come acconti IRES con saldi a credito IRES;
- Delega con compensazione e saldo superiore a zero a partire dal 1° luglio 2024, a prescindere dalla prenotazione tramite intermediari entro il 30 giugno 2024 e delll’invio del modello F24 all’intermediario prima del 1° luglio 2024.
È evidente come queste disposizioni rappresentino un cambiamento significativo nelle modalità di gestione dei crediti fiscali, introducendo nuove procedure di trasmissione per il modello F24 e rafforzando i controlli sulle operazioni di compensazione.
Compensazione dei crediti: esclusione per i debiti superiori a 100.000 Euro
Il secondo punto della Circolare dell’Agenzia dell’Entrate si concentra sulla restrizione introdotta a partire dal 1° luglio 2024: i contribuenti con debiti superiori a 100.000 euro per imposte erariali, accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione non potranno più compensare i crediti fiscali. È importante specificare che l’esclusione rimane finché le violazioni contestate non sono rimosse.
Queste disposizioni sono previste dall’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 394, il cosiddetto decreto Agevolazioni e sii applicano anche ai debiti derivanti da atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative relative a quattro macroaree, che andremo nei paragrafi successivi.
Le somme rilevanti al raggiungimento della soglia di 100.000 euro
Per quanto riguarda i debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro, sono considerati gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e accessori, comprese le somme derivanti da atti di recupero dell’Agenzia delle Entrate. Questi includono imposte dirette, IVA, imposta di registro, e somme recuperate da compensazioni indebite. Le somme devono essere scadute, non sospese e non in piani di rateazione validi. I carichi con piani di rateazione non decaduti non contribuiscono alla soglia, mentre quelli decaduti sì.
Divieto di compensazione dei crediti orizzontale
Il divieto di compensazione “orizzontale” si applica quando i debiti superano i 100.000 euro, con un’eccezione per i crediti verso INPS e INAIL. Questo veto riguarda i crediti per imposte erariali, bonus edilizi, crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, investimenti nel Mezzogiorno e Industria 4.0. Di consguenza, prima di effettuare la compensazione, il contribuente deve necessariamente ridurre i debiti al di sotto della soglia di 100.000 euro.
Il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti
Il divieto alla compensazione viene meno quando i debiti scendono sotto i 100.000 euro a causa di sospensione, rateazione valida o pagamento. Non è più necessaria, come in passato, la completa rimozione delle violazioni. Ora è possibile accedere alla compensazione per ridurre i debiti erariali.
Il coordinamento con il divieto alla compensazione “orizzontale”
Entra in gioco un altro limite. L’articolo 31, comma 1, del DL n. 78 del 2010, vieta, infatti, la compensazione di crediti erariali se i debiti superano i 1.500 euro. La nuova normativa cambia questa disciplina e vieta solo la compensazione dei crediti erariali fino alla loro estinzione, se i debiti erariali superano i 1.500 euro.
Conclusione
Le nuove disposizioni introdotte dalla Circolare n. 16/E dell’Agenzia dell’Entrate rappresentano un passo significativo verso la razionalizzazione e il controllo delle compensazioni dei crediti fiscali. L’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e l’esclusione dalla compensazione per debiti superiori a 100.000 euro sono destinate a migliorare la trasparenza e ridurre il rischio di evasione fiscale. Pur imponendo nuovi obblighi e restrizioni, queste due misure rappresentano un’opportunità per rafforzare il sistema fiscale italiano, rendendolo più trasparente e sicuro, favorendo una gestione responsabile dei crediti e dei debiti fiscali da parte di tutti i contribuenti.