Per crediti e debiti commerciali attestati da fatture elettroniche entrerà in vigore la compensazione digitale dei rapporti commerciali. Si potranno, infatti, sfruttare le potenzialità della fatturazione elettronica e del connesso sistema di interscambio, per estinguere reciprocamente rapporti di credito/debito fra operatori economici virtuosi.
L’art. 1 co. 222 della Legge n. 178/20 ha inserito il co. 3-bis all’art. 4 del D.Lgs. n. 127/15. Tale disposizione ha previsto l’introduzione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle e-fatture trasmesse mediante Sistema di Interscambio (SdI).
Attraverso questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile all’art. 1241 il quale dispone che “quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti“. Tali effetti, di estinzione dell’obbligazione vengono riproposti in questa modalità di compensazione tra crediti e debiti derivanti dalle e-fatture. La procedura di compensazione è utile a condizione che nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.
La novità è di particolare interesse per le piccole imprese (tradizionalmente soggette a maggiori problematiche in materia di accesso al credito) ma che può funzionare in modo generalizzato indipendentemente dalle dimensioni. Il tutto, tra le altre cose, con evidenti effetti positivi al fine di ridurre il fenomeno delle perdite su crediti e contenere i ritardi della giustizia che, troppo spesso, sono causa di fallimenti e di buona parte dei crediti deteriorati del sistema bancario stesso.
Esempio di compensazione tra crediti e debiti con le e-fatture
Ipotizziamo l’azienda Alfa fatturi 100 euro nei confronti di Beta, che a sua volta fattura 200 euro all’impresa Gamma, che ha un debito di 100 euro nei confronti di Alfa. Tutti e tre i soggetti dell’esempio hanno certificato che le operazioni cui si riferiscono le posizioni debitorie descritte mediante emissione di fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio. Qualora i tre soggetti decidano di aderire alla procedura di compensazione delle posizioni creditorie/debitorie reciproche, gli effetti che si possono ottenere possono essere così riassunti: compensando le diverse fatture, resta solo un debito di 100 euro dell’impresa Beta verso l’impresa Gamma.
Tieni presente che questo è soltanto un esempio di massima, utile a comprendere il meccanismo della compensazione delle fatture che verrà poi messo a punto attraverso la pubblicazione di decreti attuativi.
La piattaforma telematica per la compensazione delle e-fatture
L’art. 1, co. 227 della Legge n. 178/20 prevede che “l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali“. Inoltre, la norma esclude le amministrazioni pubbliche dall’ambito applicativo della piattaforma per le compensazioni.
L’individuazione delle modalità di attuazione della norma e le condizioni di servizio relative alla piattaforma di compensazione sono demandate ad apposito decreto, che dovrà essere emanato dopo l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. Aspetto di fondamentale importanza questo, in quanto, l’ipotesi avanzata di trasformare i crediti documentati da fattura elettronica in compensazione si fonda proprio sulla possibilità di conoscere i diversi “attori in gioco”, ovvero quei soggetti nei confronti dei quali si vantano dei crediti che potrebbero essere compensati con debiti nei confronti dei soggetti stessi, ma anche con debiti di altri soggetti, cui corrisponda un totale o parziale riferimento circolare al credito originario. Inoltre, per le modalità attuative occorrerà attendere uno specifico Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo economico e per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.
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