Compensazione con credito IVA è una modalità per il pagamento delle accise dovute dal depositario per merci movimentate in conto proprio. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 4 del 18 maggio 2020. Da rispettare, comunque, il limite dei 700.000 euro.
Il titolare del deposito fiscale autorizzato può effettuare la compensazione con un credito IVA del pagamento delle accise dovute per merci movimentate in conto proprio, non sono necessari i presupposti per il rimborso, tuttavia vige il rispetto del limite dei 700.000 euro. Basta, infatti, la preventiva presentazione della dichiarazione annuale e, per somme superiori a 5.000 euro, l’apposizione del visto di conformità.
Compensazione accise con credito IVA
Il contribuente che si è rivolto all’Agenzia delle Entrate, ritiene di poter effettuare il pagamento delle accise dovute per merci movimentate in conto proprio utilizzando in compensazione i crediti IVA, tenendo conto dei limiti di quanto potrebbe essere chiesto a rimborso, entro il limite massimo compensabile di 700.000 euro. L’Agenzia delle Entrate, avalla la posizione prospettata dal contribuente, tramite la consulenza giuridica numero 4 del 18 maggio 2020.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
Qualora si voglia utilizzare in compensazione un credito IVA infrannuale è, invece, necessaria la presenza di uno dei presupposti per il rimborso. In questo caso, la compensazione di crediti d’imposta è subordinata alla presentazione del modello IVA TR, munito del visto di conformità.
Compensazione con credito IVA e pagamento delle accise
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato “F24 ACCISE“, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte, tuttavia, non è possibile utilizzare le eccedenze a credito, per compensare i debiti per altre imposte e contributi. In linea generale, perché sia possibile utilizzare la compensazione è necessario che i debiti ed i crediti siano riferibili allo stesso soggetto passivo. Non possono essere, infatti, utilizzati in compensazione crediti d’imposta maturati da altri soggetti.