Negli ultimi anni l’esercizio in forma associata delle libere professioni si sta diffondendo sempre più. Complice anche la generalizzata crisi economica, ma anche l’evoluzione dei servizi verso la multi-disciplinarità e la specializzazione professionale. Inoltre, l’esercizio in comune dell’attività professionale può diventare una interessante possibilità per tanti giovani architetti, ingeneri, notai, avvocati, commercialisti, medici, ed altri per iniziare o proseguire la professione con altri giovani partner.
Lo scopo è quello di offrire servizi professionali “multibrand” sempre più completi, capaci di accompagnare il cliente su varie aspetti della sua attività economica.
In linea generale, l’esercizio in forma associata dell’attività professionale consente ai professionisti di sfruttare diversi vantaggi, come la possibilità di ripartire i costi dello studio professionale tra tutti gli associati, ma soprattutto una migliore specializzazione professionale. In questo report voglio spiegarti la procedura da seguire per la costituzione di uno studio associato tra professionisti.
Indice degli Argomenti
- I vantaggi dell’aggregazione attraverso uno studio associato
- Costituire uno studio associato: normativa civilistica
- La modalità di costituzione dello studio associato
- La disciplina fiscale di uno studio associato
- Aspetti operativi
- Studio associato vs Società tra professionisti: le differenze
- Costituire uno studio associato: consulenza
- Domande frequenti
I vantaggi dell’aggregazione attraverso uno studio associato
La costituzione di uno studio associato può apportare numerosi vantaggi per un professionista. Innanzitutto, permette di condividere i costi con altri professionisti, come quelli relativi all’affitto, alle utenze, alle attrezzature e al personale. Questo può comportare un risparmio economico significativo, soprattutto per i professionisti che si affacciano da poco al mondo del lavoro.
Inoltre, lo studio associato offre la possibilità di accedere a nuove competenze e professionalità, ampliando così la gamma di servizi offerti ai clienti. Questo può essere un importante vantaggio competitivo, in quanto permette di soddisfare le esigenze di una clientela più ampia e diversificata.
Un altro vantaggio da non sottovalutare è la creazione di una rete di contatti con altri professionisti, che può portare a nuove opportunità di collaborazione e di crescita professionale.
Inoltre, lo studio associato può migliorare la visibilità e la reputazione dei professionisti che ne fanno parte, grazie all’immagine di solidità e competenza che ne deriva.
Infine, lo studio associato può facilitare la successione dell’attività professionale, in quanto le quote dello studio possono essere cedute ad altri professionisti.
Oneri e responsabilità
Tuttavia, è importante ricordare che la costituzione di uno studio associato comporta anche alcuni oneri e responsabilità. È fondamentale, quindi, valutare attentamente tutti gli aspetti prima di prendere una decisione definitiva. In particolare, è necessario:
- Scegliere con cura i soci con cui associarsi, in modo da creare un team coeso e collaborativo.
- Redigere un contratto di associazione che disciplini i diritti e i doveri di ciascun socio.
- Assicurarsi di avere le competenze e le risorse necessarie per gestire lo studio associato in modo efficiente.
In definitiva, la costituzione di uno studio associato può essere una scelta vantaggiosa per un professionista, ma è importante valutare attentamente tutti i pro e i contro prima di intraprendere questa strada.
Costituire uno studio associato: normativa civilistica
L’articolo 1 della Legge n. 1815/39 rappresenta la normativa di base per la costituzione di uno studio professionale associato. In particolare, lo studio associato assume una rilevanza verso i terzi per la sua natura di contratto associativo, ma nello stesso tempo è caratterizzato dal principio fondamentale della personalità della prestazione.
La caratteristica dello studio professionale associato è che più professionisti si uniscono insieme sotto un’unica unità organizzazione. Tuttavia, l’elemento dirimente di questa organizzazione rimane l’attività professionale di ciascun soggetto appartenente allo studio.
Per questo motivo, infatti, la prestazione professionale è fornita in modo personale dai professionisti che compongono lo studio, che si sono aggregati attraverso un contratto associativo.
Esempio: |
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Ad esempio, la prestazione professionale resa da uno studio di medici sarà sempre riferibile al medico che l’ha prestata, anche se appartenente ad uno studio professionale. |
La modalità di costituzione dello studio associato
La costituzione di uno studio associato può avvenire, alternativamente, con:
- Una scrittura privata autenticata da un notaio, oppure,
- Direttamente con atto pubblico.
Si tratta di due modalità di costituzione con le quali i singoli associati (professionisti) definiscono le regole del contratto associativo (articolo 5 del DPR n. 917/86).
La dizione di “Studio Associato” dove necessariamente riportare il nome, il cognome e i titoli professionali dei singoli associati. L’atto deve poi essere necessariamente comunicato a tutti gli ordini professionali competenti.
Costituire uno studio associato: responsabilità giuridica
Lo studio associato, dopo la sua costituzione possiede la capacità giuridica di concludere contratti obbligatori. Tuttavia, come anticipato, a livello di responsabilità professionale, il rapporto si instaura esclusivamente tra il singolo associato ed il cliente stesso. In pratica, infatti, la prestazione professionale richiesta dal cliente può essere adempiuta direttamente dal singolo associato.
L’onorario professionale per tale prestazione è effettuato direttamente dall’associazione che, nei confronti dei terzi, rappresenta un centro di imputazione di interessi.
Il rapporto professionale tra il professionista e il cliente rimane individuale, e formalmente viene regolarizzato mediante una lettera d’incarico, che definisce la tipologia della prestazione richiesta dal cliente allo studio.
Gli associati dello studio
Negli ultimi anni, in molti atti di costitutivi di associazioni professionali si nota la presenza sia di “soci” che di “associati“. In pratica, secondo la l’esperienza anglosassone si indicano con il termine di “soci” i professionisti fondatori dell’associazione. Soci fondatori ai quali solitamente vengono riservati maggiori diritti, rispetto agli “associati“, che nella norma sono costituiti da giovani professionisti.
La disciplina fiscale di uno studio associato
Da un punto di vista fiscale l’apertura dello studio associato necessita dell’apertura della partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Questo è il presupposto fondamentale per poter iniziare l’attività.
Accanto all’apertura della partita Iva è necessario procedere con la scelta del codice ATECO da utilizzare. In questo caso il codice ATECO è legato all’attività professionale esercitata dallo studio, che necessariamente deriva dall’attività professionale dei singoli soci che lo compongono.
Il reddito dello studio associato
Il reddito prodotto dallo studio associato non è classificabile come reddito d’impresa, ma piuttosto come di reddito di lavoro autonomo. Il primo passo per la determinazione del reddito è quello di individuare il reddito dell’associazione professionale.
Le entrate ed i compensi dell’associazione professionale sono percepite direttamente dall’associazione e le quote di partecipazione. In un’associazione tra professionisti gli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti degli associati, se non risultano diversamente determinate dall’atto costitutivo.
Il singolo professionista a questo punto va a dichiarare gli utili di propria spettanza nella sua dichiarazione dei redditi personale.
La dichiarazione dei redditi dello studio associato
Gli studi associati determinano autonomamente il proprio reddito, e presentano ogni anno la propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia, non sono direttamente soggetti ad imposte dirette. Gli studi professionali sono tassati per trasparenza, infatti, il reddito prodotto in forma associata è soggetto a tassazione Irpef in capo ai singoli soci.
In base all’articolo 5 del DPR n. 917/86, i redditi delle associazioni costituite da persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La tassazione ai fini IRAP dello studio associato
Ai fini IRAP, invece, lo studio associato è un soggetto passivo, e quindi tenuto autonomamente al pagamento dell’imposta. Questo significa che ogni anno lo studio associato è obbligato alla presentazione della dichiarazione IRAP. Questo, a meno che non venga dimostrato che il reddito prodotto è derivato esclusivamente dal mero lavoro professionale dei singoli associati.
Applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
Gli studi associati sono soggetti anche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ovvero uno strumento accertativo che mira a calcolare i ricavi presunti di ogni singola attività professionale per confrontarli con quelli effettivamente realizzati.
Aspetti previdenziali dello studio associato
Per quanto attiene al trattamento previdenziale, i singoli associati devono iscriversi alla Cassa di Previdenza del proprio ordine professionale di appartenenza.
Aspetti operativi
Di seguito analizzeremo alcuni aspetti operativi legati alla costituzione di uno studio associato.
Che forma giuridica ha lo studio associato?
Lo studio associato non ha una vera e propria forma giuridica autonoma. Si tratta di un contratto di associazione tra professionisti che esercitano la loro attività in forma individuale. Lo studio associato è privo di personalità giuridica, ed è legato alla costituzione di una società semplice.
L’accordo associativo
Per ogni studio associato è di fondamentale importanza stipulare, in forma scritta, un accordo che definisca gli aspetti essenziali del rapporto instaurato tra gli associati, unitamente ai valori e ai principi comuni.
Un accordo associativo delinea l’impostazione che verrà data all’attività dello studio, anche se evidentemente non potrà mai prevedere tutte le decisioni che verranno prese nel corso del tempo. Esso dovrà sempre essere visto come un “documento aperto“, per recepire le modifiche in funzione dei cambiamenti delle scelte degli associati.
A questo proposito, è consigliabile stipulare un atto ufficiale, con la consulenza di un legale esperto che disciplini i rapporti reciproci tra gli associati. Uno statuto chiaro, stipulato per iscritto, consente di evitare molte controversie tra gli associati (e soprattutto gli ex-associati).
L’accordo servirà anche a chiarire molti dubbi e a fornire criteri di riferimento per la successiva associazione di altri professionisti.
Ripartizione degli utili
Il sistema di ripartizione degli utili ha lo scopo di ricompensare e motivare ciascun associato in maniera equa, rafforzando l’idea che è preferibile continuare a collaborare con lo studio, anziché mettersi in proprio.
Se si decide di optare per un sistema diverso, è necessario tener conto di:
- Ciò che si intende premiare: la presenza nello studio, il conseguimento di un risultato minimo, ad esempio un determinato livello di fatturato o la realizzazione di prestazioni eccezionali, valutate in base all’ammontare delle parcelle oppure a qualche altro criterio di riferimento, considerate la performance individuale e del team;
- Criteri monetari: l’ammontare totale delle parcelle fatturate, singolarmente o dal team di lavoro. L’ammontare delle perdite su crediti/svalutazione dei crediti/rivalutazione creditizia. L’ammontare del margine realizzato; il numero di ore di lavoro che possono essere imputate o fatturabili;
- Attività scarsamente misurabili: la direzione, il marketing, la gestione delle risorse umane, soprattutto quando a svolgerle è uno degli associati. Tutte le altre attività che non si traducono in ore o prestazioni fatturate ai clienti. L’acquisizione di nuovi clienti o di nuove commesse per gli altri team. La partecipazione alle iniziative dell’ordine professionale di categoria; tutte quelle prestazioni che esulano dalle mansioni ordinarie.
Studio associato vs Società tra professionisti: le differenze
Generalmente, quando un gruppo di professionisti decidono di operare in comune vi è sempre il dubbio se operare con uno studio professionale associato o con una società tra professionisti. Per questo di seguito le differenze tra queste due opzioni giuridiche, in modo che possano essere utili a comprenderne le differenze.
Caratteristica | Studio associato | Società tra professionisti |
---|---|---|
Forma giuridica | Contratto di associazione | Società di capitali (Srl, Sapa, Spa) |
Personalità giuridica | No | Sì |
Responsabilità dei soci | Personale e solidale | Limitata al capitale sociale versato (tranne per la Sapa) |
Autonomia patrimoniale | Limitata | Piena |
Adempimenti formali | Semplici | Più complessi |
Costi | Contenuti | Più elevati |
Flessibilità | Elevata | Minore |
Nello studio associato il reddito generato dall’attività professionale viene ripartito tra gli associati secondo quota di partecipazione. Quindi, non si guarda tanto all’apporto di ciascun professionista, in quanto il reddito è ripartito pro-quota. Nella società tra professionisti i singoli soci, professionisti, possono operare per conto della società e prenderne un compenso. In questo caso, i professionisti possono operare con compenso, ed eventualmente distribuirsi gli utili alla fine dell’anno, o autofinanziare la società. In questo modo il reddito personale del professionista è legato al compenso percepito ed agli utili erogati. La quota rimasta nella società, sotto forma di autofinanziamento non è tassata sul professionista.
In definitiva, la scelta tra studio associato e società tra professionisti è una decisione importante che deve essere presa con attenzione, valutando tutti i pro e i contro di ciascuna forma.
Costituire uno studio associato: consulenza
In questo articolo abbiamo visto qual’è la corretta procedura legata alla costituzione di uno studio associato di professionisti. La costituzione di uno studio associato rappresenta sicuramente un’opportunità da sfruttare sia per chi inizia un’attività professionale unendosi con altri colleghi, ma anche per chi decide di offrire servizi multidisciplinari.
Nella nostra attività di consulenza, come studio tributario, sappiamo qual’è il modo migliore per affiancarti in questo tipo di attività e sicuramente potremo esserti di aiuto sia per la fase iniziale che per la gestione degli adempimenti fiscali annuali.
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Domande frequenti
Uno studio associato tra professionisti è una forma di collaborazione tra professionisti, come avvocati, commercialisti, architetti, ecc., che desiderano unire le loro competenze e risorse. Questo tipo di struttura permette di condividere spazi, strumenti di lavoro, personale e costi, mantenendo però la propria indipendenza professionale.
I vantaggi includono la condivisione dei costi operativi, l’accesso a un pool più ampio di competenze e esperienze, la capacità di gestire un volume maggiore di lavoro e di offrire una gamma più ampia di servizi ai clienti.
La costituzione di uno studio associato avviene attraverso la redazione di un contratto di associazione, che deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate. Questo contratto deve delineare aspetti chiave come la ripartizione dei costi, la gestione dei profitti, le modalità di ingresso e uscita dei membri, e le responsabilità di ciascun associato.
La distribuzione dei profitti e la gestione delle responsabilità dovrebbero essere chiaramente stabilite nel contratto di associazione. Di solito, i profitti vengono suddivisi in base ad accordi prestabiliti e le responsabilità professionali sono individuali, a meno che non si decida diversamente.