L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 individua l’ambito di applicazione del “Superbonus” del 110% legato alla riqualificazione energetica degli edifici ed all’adeguamento antisismico degli stessi.
Sostanzialmente, possiamo dire che l’ambito di applicazione di questa disciplina si basa, essenzialmente sul rispetto di due diversi aspetti:
- L’ambito soggettivo di chi effettua gli interventi agevolati;
- L’ambito oggettivo della tipologia di interventi effettuati.
In questo articolo concentreremo l’attenzione sull’aspetto soggettivo del Superbonus. Andremo a vedere, quindi, tutte le categorie di beneficiari del bonus e le problematiche legate al rispetto di alcune casistiche particolari.
Se, invece, desideri approfondire in modo completo l’agevolazione legata al superbonus del 110% ti lascio a questo contributo dedicato: “Superbonus 110%: guida agli interventi agevolati“.
I soggetti beneficiari del Superbonus 110%
Il c.d. Superbonus 110% compete per i lavori effettuati dalle seguenti tipologie di soggetti:
- Dai condomìni;
- Dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (sono previsti limiti, analizzati in seguito);
- Dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- Dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati. Nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- Dalle ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97;
- Dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
- Dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della Legge n. 383/2000;
- Dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 242/99. Questo, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Le limitazioni per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari
Per quanto riguarda gli interventi sulle singole unità immobiliari, la detrazione del 110% spetta soltanto alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, tuttavia, per le persone fisiche e soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica il Superbonus 110% riguarda limitatamente ad un numero massimo di due unità immobiliari, “fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio“.
Rispetto al testo originario del D.L. n. 34/2020, è stata eliminata la disposizione secondo cui il Superbonus poteva spettare soltanto per gli interventi su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale.
Pertanto, la detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica compete alle persone fisiche:
- Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- Per gli interventi effettuati su due singole unità immobiliari, a prescindere dalla loro destinazione ad abitazione principale.
Immobili di “lusso” esclusi dal Superbonus 110%
Il Superbonus del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
L’unico proprietario di edifici plurifamiliari può accedere al Superbonus 110%?
La casistica degli edifici plurifamiliari detenuti da un unico proprietario è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate. Questo sia nelle FAQ pubblicate sul suo sito che nella Circolare n. 24/E/2020.
La situazione classica è quella di più unità immobiliari separatamente accatastate ma detenute da un unico proprietario.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile beneficiare del Superbonus 110% in edifici plurifamiliari con unico proprietario. Questo sia per gli interventi trainanti che per quelli trainati.
Secondo l’Agenzia, non è possibile beneficiare del bonus in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti” (Circolare n. 24/E/2020).