Cessione di terreni edificabili esteri: tassazione

HomeFiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriCessione di terreni edificabili esteri: tassazione

La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili situati all'estero genera redditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. b) del TUIR. Tassazione separata oppure opzione per la tassazione ordinaria IRPEF (nel caso spetta il credito per imposte assolte all'estero).

Nel caso in cui un soggetto residente detenga la proprietà di un terreno edificabile situato all'estero questi è chiamato a valutare gli aspetti fiscali legati ad una possibile cessione dello stesso. Infatti, la cessione del terreno è in grado di generare materia imponibile (plusvalenza da cessione), imponibile sia nello Stato dove è situato il terreno, sia nello Stato di residenza fiscale del soggetto detentore (se guardiamo il modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. In questa casistica particolare attenzione deve essere prestata alle modalità di tassazione previste in Italia, anche per valutare l'opzione più conveniente e per far concorrere come credito l'imposta estera versata a titolo definitivo. Di seguito proviamo ad analizzare le opzioni a disposizione del soggetto cedente residente in Italia. Criteri di collegamento per la tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili esteri Esattamente come per i beni immobili esteri, anche la cessione di terreni edificabili comporta come criterio di collegamento del reddito (plusvalenza) la tassazione concorrente dello Stato ove si trova il terreno e dello Stato di residenza del soggetto detentore. Questa situazione è in grado di generare una situazione di doppia imposizione che può essere attenuata attraverso il riconoscimento di un credito per le imposte assolte all'estero. Tuttavia, la concessione del credito è legata anche alla modalità di tassazione della plusvalenza in Italia. La cessione a titolo oneroso di terreni edificabili situati all'estero, in caso di realizzazione di plusvalenza, genera tassazione in Italia. Ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. b), ultimo periodo del TUIR, tale plusvalenza è tassata come reddito diverso. La disposizione in commento, infatti, legata alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili situati nel territorio nazionale, trova applicazione anche nel caso in cui la cessione riguardi aree situate all'estero, di proprietà di una persona fisica residente in Italia. Pertanto, ai fini fiscali le plusvalenze su terreni posseduti all'estero, generano reddito imponibile in Italia, come nel caso delle plusvalenze su terreni nazionali. È all'interno di questo perimetro, infatti, che il cedente residente in Italia deve valutare i propri obblighi fiscali. Vedasi anche la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 18 maggio 2021 n. 350.

Art. 67, co. 1, lett. b TUIR – Tassazione plusvalenze immobiliari

Le plusvalenze [...] realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessio...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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