Rimodulato l’ambito di applicazione della responsabilità solidale dell’acquirente in caso di cessione dei crediti edilizi (tra cui il Superbonus 110%). Il Senato, infatti, ha approvato l’emendamento alla legge di conversione del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”) messo a punto dopo un lungo processo di mediazione politica. Il testo prevede una limitazione delle responsabilità in capo ai cessionari (acquirenti) dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi limitata alle sole fattispecie di dolo o colpa grave.
La cessione dei crediti edilizi
I bonus edilizi, tra cui il più noto è il Superbonus 110%, prevedono come una delle modalità per usufruire del beneficio la possibilità di ricorrere alla c.d. cessione del credito. Si tratta di un contratto con il quale il creditore, cedente, trasferisce ad un altro soggetto, cessionario, a titolo oneroso o gratuito, il proprio diritto di credito. Tramite la cessione del credito è, infatti, possibile “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti.
All’interno di questa regola generale è sorta poi la questione legata alla solidarietà dei cessionari (acquirenti). A far innescare le problematica l’Agenzia delle Entrate, che con la Circolare n. 23 del 23 giugno 2022, aveva fatto un richiamo rilevante a tutti i cessionari, sottolineando che in caso di “mancanza di diligenza” nel controllare i documenti prima di acquisire i crediti avrebbe fatto scattare il recupero delle somme non solo nei confronti dei contribuenti ma anche degli intermediari, sulla base, appunto, del principio della responsabilità solidale.
Di fatto, abbiamo assistito, da quel momento ad un “blocco” del mercato dei crediti. Aspetto questo che poi ha portato ad un “fermo” anche di molti interventi da parte delle imprese edili. La ragione è presto detta: chi rischierebbe di comprare dei crediti con la possibilità di trovarsi poi a rispondere di queste somme, anche se acquistate in banca e del tutto in buona fede? Per questo, da tempo si attendeva una modifica normativa in grado di far sbloccare la situazione. Tuttavia, sino a questo momento non si era mai trovata la quadra tra gli interessi delle varie forze politiche.
Possibile sblocco dello stallo sulla cessione dei crediti edilizi
L’intervento del parlamento è frutto di settimane di mediazione tra le forze politiche per arrivare ad una soluzione in grado di far ripartire il mercato della compravendita dei bonus edilizi. Infatti, negli ultimi mesi banche ed intermediari hanno fermato l’attività di acquisto di crediti di imposta derivanti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi (di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/20). Questo fermo è avvenuto in quanto gli istituti, di fatto, erano arrivati a completare il proprio plafond di disponibilità per sfruttare i crediti acquistati per ridurre i propri debiti fiscali (attraverso il meccanismo della compensazione). L’approvazione di questa modifica al testo con una sostanziale rimodulazione delle responsabilità in capo al cessionario (acquirente) del credito servirà (o almeno così si auspica) a far ripartire il mercato con acquirenti finali che possono andare ad acquistare crediti adesso in capo alle banche, le quali potranno liberarsi degli stessi ed assumere nuovi impegni di acquisto di crediti verso imprese edili (soprattutto).
Cessione del credito con responsabilità solidale del cessionario solo con dolo o colpa grave
Il testo approvato dal Senato si inserisce nel Ddl di conversione del D.L. n. 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”) il quale va ad aggiungere al comma 6 dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 che il “concorso nella violazione”, che fa scattare i profili di responsabilità solidale del fornitore, che applica lo sconto in fattura, e dei cessionari, che si susseguono nei limiti del numero di cessioni effettuabili, è solo quello attuato “con dolo o colpa grave”.
Tradotto, questo dovrebbe significare, in attesa di chiarimenti ufficiali che il soggetto che acquista un credito di imposta che gli viene venduto da una banca o altro intermediario finanziario, il quale gli attesti di aver effettuato, in sede di acquisto del credito, controlli conformi a quelli indicati, per questa tipologia di soggetti acquirenti, dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria non può avere responsabilità.
Attenzione però che il confinamento della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave viene limitato ai soli crediti “generati” nei cassetti fiscali con l’accompagnamento dei visti fiscali di conformità e delle attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 comma 1-ter del D.L. n. 34/2020, mentre, per quelli sorti anteriormente, questo confinamento può valere solo se il cedente, ora per allora, accompagna il credito con quei visti e quelle attestazioni non predisposti (in quanto non richiesti) all’epoca.
Dolo e colpa
Il dolo si manifesta quando un soggetto compie un’azione o un’omissione che costituisce un reato con la consapevolezza di commettere l’illecito.
La colpa è grave, invece, solo in caso di mancato rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia che quel tipo di operazione richiede, pur essendo a conoscenza di questi obblighi.
Per gli altri bonus edilizi responsabilità solidale cancellata
Per gli altri bonus edilizi (diversi dal Superbonus), la responsabilità solidale del cessionario (acquirente) del credito è cancellata. Tale disposizione è valida, tuttavia, solo per le cessioni effettuate a partire dallo scorso 11 novembre 2021. Si tratta della data di entrata in vigore del c.d. Decreto “Antifrode”, che ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per lo sconto in fattura o la cessione del credito nell’ambito di un intervento agevolato con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus o bonus facciate o in caso di installazione di un impianto fotovoltaico o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per quanto riguarda, invece, le cessioni di questi crediti effettuate prima dell’entrata in vigore del Decreto Antifrode la responsabilità solidale del cessionario è esclusa solo in presenza di una asseverazione di un tecnico che certifichi l’effettiva realizzazione del lavoro. In ogni caso i cessionari (acquirenti) saranno sempre chiamati a rispondere in solido solo in caso di accertamento di dolo o colpa grave.
Conclusioni
Con l’approvazione del testo si dovrebbe arrivare (lo auspichiamo) ad uno sblocco nel mercato delle compravendite di bonus edilizi. Infatti, il “nodo” della responsabilità solidale del cessionario (acquirente) viene molto ridimensionata. Possiamo dire che, con il nuovo testo sia possibile chiamare in causa il cessionario (per le proprie responsabilità) solo se è stato “volontariamente” complice della frode per non aver rispettato le regole. In tutti gli altri casi, la responsabilità rimane in capo al cedente (banca o intermediario finanziario) che ha dichiarato di aver effettuato tutte le verifiche previste dalla legge sul credito.