La cessione dei crediti edilizi, derivanti da bonus fiscali come il Superbonus 110%, rappresenta un’importante opportunità per migliorare la liquidità e incentivare i lavori di riqualificazione. Tuttavia, il sistema è stato spesso al centro di frodi e irregolarità, portando il legislatore a introdurre norme più stringenti per contrastare gli abusi.
Uno dei temi più critici riguarda la responsabilità solidale del cessionario, ovvero di chi acquista il credito. Il concetto di dolo e colpa grave assume qui un ruolo centrale, poiché delimita i confini della responsabilità in caso di utilizzo fraudolento dei crediti (legge di conversione del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, c.d. decreto “Aiuti-bis”). Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e come proteggersi da eventuali rischi.
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Cosa si intende per cessione dei crediti edilizi
La cessione dei crediti edilizi è un’operazione che consente di trasferire il beneficio fiscale da un soggetto (cedente) a un altro (cessionario). Si tratta di un contratto con il quale il creditore, cedente, trasferisce ad un altro soggetto, cessionario, a titolo oneroso o gratuito, il proprio diritto di credito. Tramite la cessione del credito è, infatti, possibile “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti.
Questo meccanismo è particolarmente utilizzato per:
- Superbonus 110%;
- Ecobonus;
- Bonus facciate;
- Sismabonus;
- Bonus ristrutturazioni.
In pratica, il proprietario di un immobile, anziché recuperare l’incentivo fiscale in dichiarazione dei redditi, può trasferire il credito a un’impresa, una banca o un altro intermediario finanziario, ricevendo in cambio un immediato beneficio economico.
Solidarietà del cessionario
All’interno di questa regola generale di cessione del credito è sorta poi la questione legata alla solidarietà dei cessionari (acquirenti). A far innescare le problematica l’Agenzia delle Entrate, che con la Circolare n. 23 del 23 giugno 2022, aveva fatto un richiamo rilevante a tutti i cessionari, sottolineando che in caso di “mancanza di diligenza” nel controllare i documenti prima di acquisire i crediti avrebbe fatto scattare il recupero delle somme non solo nei confronti dei contribuenti ma anche degli intermediari, sulla base, appunto, del principio della responsabilità solidale.
Di fatto, abbiamo assistito, da quel momento ad un “blocco” del mercato dei crediti. Aspetto questo che poi ha portato ad un “fermo” anche di molti interventi da parte delle imprese edili. La ragione è presto detta: chi rischierebbe di comprare dei crediti con la possibilità di trovarsi poi a rispondere di queste somme, anche se acquistate in banca e del tutto in buona fede? Per questo, da tempo si attendeva una modifica normativa in grado di far sbloccare la situazione. Tuttavia, sino a questo momento non si era mai trovata la quadra tra gli interessi delle varie forze politiche.
Possibile sblocco dello stallo sulla cessione dei crediti edilizi
L’intervento del parlamento è frutto di settimane di mediazione tra le forze politiche per arrivare ad una soluzione in grado di far ripartire il mercato della compravendita dei bonus edilizi. Infatti, negli ultimi mesi banche ed intermediari hanno fermato l’attività di acquisto di crediti di imposta derivanti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi (di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/20).
Questo fermo è avvenuto in quanto gli istituti, di fatto, erano arrivati a completare il proprio plafond di disponibilità per sfruttare i crediti acquistati per ridurre i propri debiti fiscali (attraverso il meccanismo della compensazione). L’approvazione di questa modifica al testo con una sostanziale rimodulazione delle responsabilità in capo al cessionario (acquirente) del credito servirà (o almeno così si auspica) a far ripartire il mercato con acquirenti finali che possono andare ad acquistare crediti adesso in capo alle banche, le quali potranno liberarsi degli stessi ed assumere nuovi impegni di acquisto di crediti verso imprese edili (soprattutto).
Cessione del credito con responsabilità solidale del cessionario solo con dolo o colpa grave
Il testo approvato dal Senato si inserisce nel Ddl di conversione del D.L. n. 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”) il quale va ad aggiungere al comma 6 dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 che il “concorso nella violazione”, che fa scattare i profili di responsabilità solidale del fornitore, che applica lo sconto in fattura, e dei cessionari, che si susseguono nei limiti del numero di cessioni effettuabili, è solo quello attuato “con dolo o colpa grave”.
Tradotto, questo dovrebbe significare, in attesa di chiarimenti ufficiali che il soggetto che acquista un credito di imposta che gli viene venduto da una banca o altro intermediario finanziario, il quale gli attesti di aver effettuato, in sede di acquisto del credito, controlli conformi a quelli indicati, per questa tipologia di soggetti acquirenti, dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria non può avere responsabilità.
Attenzione però che il confinamento della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave viene limitato ai soli crediti “generati” nei cassetti fiscali con l’accompagnamento dei visti fiscali di conformità e delle attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 comma 1-ter del D.L. n. 34/2020, mentre, per quelli sorti anteriormente, questo confinamento può valere solo se il cedente, ora per allora, accompagna il credito con quei visti e quelle attestazioni non predisposti (in quanto non richiesti) all’epoca.
Il dolo
Il dolo si manifesta quando un soggetto compie un’azione o un’omissione che costituisce un reato con la consapevolezza di commettere l’illecito. Si configura quando il cessionario è pienamente consapevole della natura illecita del credito, ma decide comunque di acquistarlo. Esempi tipici includono:
- Acquisto di crediti senza alcuna documentazione giustificativa;
- Coinvolgimento diretto in frodi organizzate.
La colpa grave
La colpa è grave, invece, solo in caso di mancato rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia che quel tipo di operazione richiede, pur essendo a conoscenza di questi obblighi. Riguarda comportamenti negligenti che denotano una mancanza di diligenza evidente. Alcuni esempi:
- Mancata verifica dei documenti;
- Acquisto da soggetti con precedenti fiscali dubbi;
- Ignoranza di segnali di allarme evidenti, come prezzi troppo bassi rispetto al valore nominale del credito.
Tipologia di responsabilità | Definizione | Esempi pratici |
---|---|---|
Dolo | Consapevolezza della frode | Acquisto di crediti falsi |
Colpa grave | Grave negligenza | Mancata verifica documentale |
Verifiche necessarie per il cessionario
Per evitare di incorrere in responsabilità solidale, il cessionario deve effettuare alcune verifiche fondamentali:
- Controllo della documentazione: accertarsi che il credito sia supportato da fatture, asseverazioni tecniche e attestazioni di congruità dei costi;
- Verifica della catena di cessioni: tracciare il percorso del credito per identificare eventuali anomalie;
- Richiesta di certificazioni: acquisire dichiarazioni da parte del cedente sull’assenza di irregolarità.
Per gli altri bonus edilizi responsabilità solidale cancellata
Per gli altri bonus edilizi (diversi dal Superbonus), la responsabilità solidale del cessionario (acquirente) del credito è cancellata. Tale disposizione è valida, tuttavia, solo per le cessioni effettuate a partire dallo scorso 11 novembre 2021. Si tratta della data di entrata in vigore del c.d. Decreto “Antifrode”, che ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per lo sconto in fattura o la cessione del credito nell’ambito di un intervento agevolato con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus o bonus facciate o in caso di installazione di un impianto fotovoltaico o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per quanto riguarda, invece, le cessioni di questi crediti effettuate prima dell’entrata in vigore del Decreto Antifrode la responsabilità solidale del cessionario è esclusa solo in presenza di una asseverazione di un tecnico che certifichi l’effettiva realizzazione del lavoro. In ogni caso i cessionari (acquirenti) saranno sempre chiamati a rispondere in solido solo in caso di accertamento di dolo o colpa grave.
Recenti aggiornamenti normativi
Il Decreto Antifrode (D.L. n. 157/21) e la Legge di Bilancio 2023 hanno introdotto novità rilevanti per contrastare gli abusi. Tra queste:
- Obbligo di visto di conformità per tutte le cessioni di crediti;
- Potenziamento dei controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- Sanzioni più severe in caso di dolo o colpa grave.
Queste misure mirano a responsabilizzare tutti gli attori coinvolti e a prevenire l’uso fraudolento degli incentivi fiscali.
Conclusioni
Ecco alcune buone pratiche per ridurre i rischi:
- Scegliere controparti affidabili: collaborare solo con soggetti verificati e noti;
- Richiedere il supporto di un commercialista: per analizzare la conformità fiscale dell’operazione;
- Monitorare le normative: restare aggiornati sui continui cambiamenti legislativi.
La cessione dei crediti edilizi rappresenta una grande opportunità per migliorare la gestione fiscale, ma richiede attenzione per evitare di incorrere in responsabilità solidale. Conoscere le regole e adottare le giuste precauzioni consente di operare in sicurezza e di massimizzare i vantaggi.
Domande frequenti
È necessario controllare la documentazione, tracciare la catena di cessioni e, se possibile, utilizzare piattaforme certificate.
Il cessionario potrebbe essere obbligato a restituire l’importo indebitamente utilizzato, oltre a subire sanzioni amministrative o penali.
Prezzi troppo bassi, documentazione incompleta e controparti sconosciute sono i principali segnali di potenziale frode.