L’esonero dalla memorizzazione e dall’invio telematico dei corrispettivi riguarda sia le prestazioni di servizi di cui al DM 27.10.2015, legate al c.d. e-commerce diretto, sia quelle legate all’e-commerce indiretto, in quanto assimilabili alle c.d. vendite per corrispondenza. In entrambi i casi le operazioni di e-commerce rilevanti in Italia verso privati consumatori (B2C): non sono soggette alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; devono essere annotate nel registro dei corrispettivi di vendita. Resta salva la possibilità di adempiere volontariamente alla trasmissione telematica (o all’emissione della fattura elettronica).


La regolare tenuta della contabilità è un obbligo previsto dalla normativa civilistica e fiscale per tutti i soggetti titolari di partita Iva. La tenuta della contabilità, semplificata o ordinaria, varia a seconda del tipo di impresa adottata e a seconda delle dimensioni, in termini di volume d’affari annuo, raggiunto. Particolari semplificazioni, tuttavia, sono previste per i soggetti che esercitano la propria attività in E-commerce. In particolare, infatti, per quanto riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (c.d. “operazioni B2C“) residenti nel territorio dello Stato, sia in caso di e-commerce diretto che di e-commerce indiretto, non vi è obbligo di certificazione dei corrispettivi di vendita. Quindi, in pratica, non vi è obbligo di rilascio di fattura o documento commerciale. Infatti, per gli operatori e-commerce i compensi possono essere riepilogati attraverso la compilazione del registro dei corrispettivi.

Per quanto riguarda gli obblighi IVA, relativamente ai corrispettivi percepiti, l’Amministrazione finanziaria equipara il commercio elettronico diretto a quello indiretto. Gli adempimenti, quindi, relativi alla certificazione delle operazioni in esame sono identici. In entrambi i casi è prevista la sola indicazione nel registro dei corrispettivi, senza emissione di fattura o scontrino (documento commerciale). Andiamo ad analizzare, quindi, come sono regolamentate le modalità di certificazione dei corrispettivi nell’e-commerce.


Corrispettivi nell’e-commerce diretto

Per commercio elettronico diretto si intende una transazione avvenuta online dove l’oggetto dell’acquisto è un bene immateriale. Si considerano beni immateriali quello che non necessitano di un supporto fisico per essere trasferiti. Classico caso è quello dei casi in cui è possibile fruire del bene tramite download dalla rete. In pratica, siamo di fronte all’E-commerce indiretto quando transazione e scambio del bene avvengono direttamente online. Ogni volta che scarichi file, musica e film dalla rete stai effettuando acquisti di e-commerce indiretto. I servizi elettronici, di telecomunicazione e tele-radiodiffusione sono territorialmente rilevanti nel Paese del Committente. Non rileva, a questi fini, il luogo di stabilimento del soggetto prestatore dell’operazione. Questo è quanto previsto dall’articolo 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, ad opera dell’articolo 5 della Direttiva n. 2008/8/CE.

Per quanto riguarda l’Italia, quindi, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici sono ivi imponibili Iva se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato. Questo secondo quanto prevede l’articolo 7–sexies comma 1 lettere f) e g) del DPR n. 633/72. Nei servizi di e-commerce diretto non vi è, pertanto, distinzione tra operazione effettuata con committente soggetto Iva o privato consumatore (rapporti B2B e B2C). A livello procedurale, le modalità di applicazione dell’Iva sono, invece, differenziate a seconda dello status del committente (soggetto Iva o meno). Questo in quanto:

  • Nei rapporti B2B. Il prestatore è tenuto ad emettere fattura “non soggetta” ad Iva. L’imposta è applicata dal committente con il meccanismo del “reverse charge“;
  • Nei rapporti B2C. L’imposta è pagata direttamente committente privato comunitario o extracomunitario. Nel caso in cui il privato sia residente in Italia l’operazione è soggetta ad Iva italiana.

Attività di commercio elettronico e corrispettivi di vendita

Secondo quanto previsto dall’art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019 l’esonero dalla memorizzazione e dall’invio telematico dei corrispettivi riguarda anche le prestazioni di servizi di cui al DM 27.10.2015, ossia servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Pertanto, le operazioni di e-commerce rilevanti in Italia:

  • Non sono soggette alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • Devono essere annotate nel registro corrispettivi previsto dall’art. 24 del DPR n. 633/7236.

Fattura o registro corrispettivi di vendita

Nell’e-commerce diretto, la certificazione dei corrispettivi è obbligatoria soltanto per le operazioni effettuate nei confronti di committenti soggetti passivi. Non rileva il fatto che il committente operatore economico sia residente in Italia o meno. In caso di committente operatore economico è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/73. Per quanto riguarda, invece, la certificazione dei corrispettivi per le operazioni di commercio elettronico diretto effettuate nei confronti di privati consumatori (rapporti B2C), si deve fare riferimento alla disciplina delle vendite per corrispondenza. Per questa ragione, secondo la Risoluzione n. 274/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, le corrispondenti operazioni non sono soggette:

  • All’obbligo di emissione della fattura. Salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione. Così come previsto dall’articolo 22, comma 1, n 1), del DPR n. 633/1972;
  • All’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio del documento commerciale o della ricevuta fiscale. Questo siccome opera l’esonero di cui all’articolo 2, lettera oo), del DPR n. 696/1996.

I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell’Iva, in caso di e-commerce diretto B2C, devono essere, tuttavia, annotati nel registro dei corrispettivi di vendita. Si tratta del Registro di cui all’articolo 24 del DPR n. 633/1972. L’annotazione deve essere effettuata entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Il venditore resta in ogni caso soggetto a tutti gli altri obblighi formali e sostanziali disciplinati dalla normativa Iva (liquidazione dell’Iva, conservazione della documentazione, etc). In sede di liquidazione periodica, è necessario effettuare lo scorporo dell’Iva con il metodo matematico. Questo è quanto prevede l’articolo 27, comma 2, del DPR n. 633/1972. Il calcolo corretto è il seguente:

Ipotizzando che i beni venduti siano soggetti all’aliquota ordinaria (22%), il calcolo da fare è il seguente:

122 / (100+22) * 22 = 22

L’arrotondamento va effettuato, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.


Corrispettivi nell’e-commerce indiretto

Il commercio elettronico indiretto (e-commerce indiretto) è costituito da quelle transazioni nelle quali:

  • La cessione giuridica del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica;
  • Mentre la consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali.

La cessione di beni nel commercio elettronico indiretto viene assimilata come anzidetto alla vendita per corrispondenza (Risoluzione n. 274/E/2009). E pertanto ai fini Iva vengono applicate le relative norme interne, comunitarie e internazionali.

Le operazioni riconducibili al commercio elettronico indiretto sono escluse dagli obblighi legati ai corrispettivi telematici ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 lett. oo) del DPR n. 696/96 e dell’art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019, in quanto assimilate alle c.d. “vendite per corrispondenza“.

Criteri di territorialità Iva nelle vendite a distanza

Le operazioni di e-commerce indiretto sono territorialmente rilevanti nel Paese del soggetto committente. Così come previsto per le operazioni di commercio elettronico diretto. A livello procedurale, le modalità di applicazione dell’Iva sono differenziate a seconda dello status del committente (soggetto Iva o meno). Questo in quanto:

  • Nei rapporti B2B, il prestatore è tenuto ad emettere fattura “non soggetta” ad Iva. L’imposta è applicata dal committente con il meccanismo del “reverse charge“;
  • Nei rapporti B2C. L’imposta è pagata direttamente committente privato comunitario o extracomunitario. Nel caso in cui il privato sia residente in Italia l’operazione sarà soggetta ad Iva italiana. In caso di committente residente nella UE, al superamento della soglia di 10.000 euro l’imposta diviene esigibile nel Paese del committente.

Nel caso in cui il privato sia residente in Italia l’operazione sarà soggetta ad Iva italiana. Pertanto, le operazioni rientranti nel commercio elettronico indiretto effettuate da commercianti al minuto non sono soggette né all’obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente (art. 22 del DPR n. 633/72), né all’obbligo di certificazione fiscale (art. 2 lett. oo) del DPR n. 696/96). Inoltre, sono esonerate dall’obbligo dei corrispettivi telematici ex art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019 (Risposta interpello n. 198/E/2019). Resta fermo l’obbligo di registrazione dei corrispettivi.

Nell’e-commerce indiretto, la certificazione dei corrispettivi è obbligatoria soltanto per le operazioni effettuate nei confronti di committenti soggetti passivi, sia residenti che non residenti. I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell’Iva, in caso di e-commerce diretto B2C, devono essere, tuttavia, annotati nel registro dei corrispettivi di vendita. Registro di cui all’articolo 24 del DPR n. 633/1972 entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Il venditore resta in ogni caso soggetto a tutti gli altri obblighi formali e sostanziali disciplinati dalla normativa Iva (liquidazione dell’Iva, conservazione della documentazione, etc). Inoltre, in sede di liquidazione periodica dell’Iva, lo scorporo dell’Iva deve avvenire con il metodo matematico.

Registro dei corrispettivi nel commercio elettronico

Per quanto riguarda la registrazione dell’operazione nel registro dei corrispettivi, è necessario procedere con ordine. Prima di tutto è necessario effettuare la numerazione progressiva delle pagine. È necessario contrassegnare la copertina del registro corrispettivi con i dati della società (denominazione, codice fiscale, partita Iva e indirizzo). Nella prima pagina è necessario indicare il mese a cui si riferiscono le vendite.

Nel registro  dei corrispettivi  deve essere annotato, per ogni giornata, l’incasso complessivo comprensivo Iva, distinto per aliquota. Da sinistra è necessario indicare, rispettivamente: giorno del mese, l’incasso complessivo comprensivo di Iva. Il tutto distinto per aliquota. Separatamente, in un’apposita colonna, deve essere annotato l’ammontare complessivo giornaliero delle operazioni non imponibili ed esenti (Indicando l’articolo che prevede la non imponibilità).

La registrazione deve essere fatta entro il giorno successivo non festivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione. In altre parole di consegna del bene o di incasso del corrispettivo. In basso devi indicare il totale delle operazioni di tutto il mese. Nella seconda pagina, invece, devono essere indicate, se emesse, le fatture (da consegnare al Commercialista assieme al registro) con il numero di fattura e l’importo. Le registrazioni devono essere effettuate con ordine cronologico, giorno per giorno. La stampa del registro dei corrispettivi e delle fatture emesse registrate con sistemi informatici, devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva. Fermo restando che la stampa e fatture devono essere disponibili in qualsiasi momento (ad es. in caso di ispezioni e verifiche).

Il documento di trasporto

In caso di e-commerce indiretto, se non c’è spedizione con fattura accompagnatoria, deve essere emesso il Documento di Trasporto (DDT). Sul documento di trasporto è importante sapere che:

  • Le note di consegna devono necessariamente avere numero e data consecutivi e ogni anno bisogna far ripartire da capo la numerazione;
  • I numeri devono esserci tutti e la merce deve essere accompagnata dalla nota di consegna con il numero corretto. Non devono esserci due documenti diversi;
  • La nota di consegna data al cliente deve essere la stessa che viene archiviata dall’azienda che la emette. E deve avere la stessa numerazione che viene inserita nel registro   corrispettivi.

Come emettere una nota di credito?

La nota di credito viene emessa per stornare totalmente o parzialmente una fattura o una nota di consegna. Essa può essere emessa per diversi casi, i più comuni sono:

  • Reso totale merce:
    • La merce non rispecchia le caratteristiche descritte, o non soddisfa le aspettative del cliente;
    • La merce presenta difetti e/o danni, pertanto il cliente provvede al reso della stessa;
    • Infine la merce non viene ritirata dal cliente.
  • Reso parziale merce:
    • L’ordine comprende diversi articoli, ma solo alcuni di questi vengono resi al venditore per uno dei casi sopra descritti.

Al fine di effettuare una contabilizzazione corretta della transazione descritte è obbligatorio emettere la nota di credito.

Le note di credito devono essere emesse alla medesima aliquota d’imposta applicata a suo tempo nell’emissione di fattura o nota di consegna. Anche se questa, nel tempo, è variata. Nella compilazione della nota di credito è fondamentale riportare i riferimenti del documento di origine a cui la stessa fa riferimento. Ad esempio: storto totale nota di consegna (o fattura)  n. __ del ___ . È importante per una corretta imputazione del reso segnare nel corpo della nota di credito il motivo per cui la merce viene restituita al venditore. Ricordo che la nota di credito può essere emessa anche per le prestazioni di servizi.

Per approfondire: “Note di variazione Iva: la guida“.

E-commerce verso privati UE: la soglia di identificazione nel Paese del cliente

Al fine di uniformare la disciplina, tenendo conto della significativa crescita del commercio elettronico registrata negli ultimi anni, il legislatore unionale ha approvato una serie di misure particolari per il commercio elettronico. Queste disposizioni sono disciplinate nelle direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE e sono state recepite nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 45/2020 e dal D.Lgs. n. 83/2021.

Per quanto concerne l’e-commerce diretto, in particolare, con decorrenza dall’1.1.2019, è stata introdotta una semplificazione per i fornitori che, nell’anno civile in corso e in quello precedente, hanno prestato servizi “TTE” a privati stabiliti in altri Stati UE per un ammontare non superiore alla soglia di 10.000 euro (art. 1 della direttiva 2017/2455/UE; art. 7-octies del DPR 633/72). Al di sotto di tale soglia, infatti, i servizi si considerano rilevanti ai fini Iva nello Stato membro del fornitore.

Per quanto riguarda, i committenti privati residenti nella UE è stata introdotta (dal 1° luglio 2021) una soglia di riferimento unica e unionale, pari a 10.000 euro (ex art. 41 co. 1 lett. b) del D.L. n. 331/93 e art. 59-quater della direttiva Iva). Questa soglia tiene conto dell’ammontare, al netto dell’Iva:

  • Delle vendite a distanza intra-UE effettuate in tutti gli Stati membri;
  • Delle prestazioni di servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici) effettuate verso privati stabiliti in Stati membri diversi da quello del fornitore.

Se il fornitore non ha superato la soglia di 10.000 nell’anno solare precedente, e fino a quando non la supera nell’anno in corso, le vendite sono rilevanti nello Stato di partenza dei beni, salvo opzione per la tassazione “a destino“. Il meccanismo della soglia si applica soltanto se il fornitore è stabilito in un solo Stato membro.

Che cosa fare, quindi, in caso di superamento della soglia di volume di vendite a distanza B2C.

Cosa fare in caso di superamento della soglia di vendite B2C in corso d’anno?

Nel caso in cui l’operatore economico nazionale superi la soglia di 10.000 euro di vendite B2C (di vendite a distanza o prestazioni di servizi) l’imposta è applicata secondo il principio di destinazione. Il cambiamento del criterio di territorialità avviene a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia (art. 59-quater della direttiva 2006/112/CE). Tale disposizione, inevitabilmente, ha effetto per tutte le vendite a distanza effettuate nella restante parte dell’anno e in quello successivo. Le operazioni già eseguite nel periodo anteriore al superamento, invece, si intendono effettuate nello Stato membro di origine.

Quali possibilità per la tassazione Iva a destinazione? Applicazione dell’OSS

Per l’applicazione dell’Iva nel Paese di destinazione e per la necessità di dichiarare e versare l’imposta dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni mediante l’applicazione del regime speciale del One Stop Shop (OSS), ossia dichiarando e versando l’Iva nel solo Stato membro di identificazione, che poi riverserà l’Iva agli Stati in cui essa è dovuta. Ciò consente ai fornitori di non identificarsi in ciascuno Stato membro per assolvere i relativi obblighi ai fini dell’imposta.

Quindi possiamo schematizzare la situazione come segue:

  • Vendite sopra soglia. Il fornitore può:
    • Identificarsi in ciascuno Stato membro di destinazione per assolvere i relativi obblighi Iva;
    • Optare per l’OSS per dichiarare e versare l’Iva nello Stato membro di identificazione tramite lo sportello unico;
  • Vendite sotto soglia (senza opzione per la tassazione “a destino“). Il fornitore applica alle vendite a distanza il medesimo trattamento applicabile alle operazioni interne.

Consulenza fiscale online

Se stai leggendo questo articolo molto probabilmente hai bisogno di un commercialista esperto che possa guidarti al meglio nella gestione del tuo E-commerce. Gli adempimenti fiscali legati ad una attività di E-commerce sono particolari, e se non si è esperti sul campo si rischia di commettere errori. In questo articolo ho cercato di fornirti tutta la mia esperienza sull’argomento. Tuttavia, ogni situazione è diversa, ogni modello di business è diverso e generalizzare è impossibile.

L’errore più frequente che riscontro nelle imprese che mi richiedono consulenza è che non si dotano di software in grado di gestire e monitorare le vendite. In molti casi, infatti, si finisce per superare le soglie di identificazione in Paesi esteri senza accorgersene. Questo aspetto può essere problematico in caso di accertamenti.

Per questo ti consiglio di prestare la massima attenzione. Se hai dei dubbi o se vuoi affidarti ad un esperto, contattami per una consulenza personalizzata. Segui il link di seguito, riceverai la mia consulenza per la gestione del tuo E-commerce.

Domande frequenti

Cos’è il Registro dei Corrispettivi per l’E-commerce?

Il registro dei corrispettivi per l’e-commerce è un registro fiscale in cui i venditori devono annotare tutte le vendite al dettaglio effettuate online. Serve a garantire la trasparenza e la correttezza nella dichiarazione fiscale delle vendite.

Chi deve tenere il Registro dei Corrispettivi per l’E-commerce?

Generalmente, tutti i venditori al dettaglio che effettuano vendite online sono tenuti a registrare queste transazioni. Questo include sia le aziende che vendono direttamente ai consumatori sia quelle che operano tramite piattaforme di terze parti.

Come si registra una vendita nel Registro dei Corrispettivi?

Le vendite devono essere registrate giornalmente, indicando l’importo totale delle vendite effettuate. Alcuni sistemi di e-commerce possono integrare funzionalità automatiche per questo scopo, semplificando il processo.

Cosa succede se non registro le vendite nel Registro dei Corrispettivi?

La mancata registrazione delle vendite può comportare sanzioni da parte delle autorità fiscali. È importante mantenere un registro accurato e aggiornato per evitare problemi legali e finanziari.

Sono necessarie misure speciali per le vendite internazionali tramite e-commerce?

Sì, le vendite internazionali possono richiedere considerazioni aggiuntive, come la gestione dell’IVA e delle altre imposte specifiche del paese di destinazione. È consigliabile consultare un esperto fiscale per gestire correttamente queste transazioni.

61 COMMENTI

  1. buon giorno, come mi comporto con ecommerce indiretto tramite amazon, il quale emette automaticamente fatture a tutti sia a possessori di p.iva che privati? a me basta registrare la transazione sul registro dei corrispettivi o è meglio stampare fattura per fattura e consegnare al commercialista quelle che amazon ha emesso a nome mio e che hanno la partita iva?
    perchè ache in merito allo spesometro ho dei dubbi. Il mio cliente con partita iva la registra ma se io l’annoto nel registro dei corrispettivi l’ade non trova corrispondenza.
    Forse è meglio dire ad amazon di non fatturare in automatico (anche se era comodo per me) ed emettere io le fatture ai soli clienti che la richiedono.

    grazie

  2. Se Amazon ha emesso fatture a nome suo meglio registrarle nel registro fatture, e non nei corrispettivi. Non farei fatturare ad Amazon in automatico.

  3. Salve,
    da poco ho iniziato la vendita online. Come ci si deve comportare per quanto riguarda i pagamenti ricevuti tramite paypal? Nel registro dei corrispettivi va annotato l’importo totale o quello effettivo che viene accreditato da paypal (totale – commissioni)?
    Essendo in regime forfettario, ci sono altre specifiche?

    Grazie mille

  4. Salve Veronica, l’importo da certificare è quello al lordo della commissione di Paypall. La commissione di Paypall è un suo costo dell’attività per la quale può richiedere fattura. Tuttavia, nel suo regime fiscale (regime forfettario), non è possibile la deduzione analitica di costi. Per questo motivo, quel costo per lei non sarà deducibile. Consiglio, quindi, di tenere conto della commissione quando decide il prezzo di vendita del prodotto. Oppure, avvalersi di alternative a Paypall con costi di transazione meno elevati.

  5. Salve,
    vorrei aprire un negozio online Come ci si deve comportare per quanto riguarda i pagamenti ricevuti tramite carta di credito – bancomat – bonifico bancario ? Nel registro dei corrispettivi va annotato l’importo totale o quello effettivo che viene accreditato dalla banca (totale – commissioni)?
    Essendo in regime semplificato, ci sono altre specifiche?

    Grazie mille

  6. Nel registro corrispettivi si deve indicare l’importo pagato dal cliente, anche tramite bancomat o carta di credito. Il costo delle commissioni sarà poi un costo della sua attività.

  7. Buongiorno
    come mi comporto nel registro dei corrispettivi quando tramite paypal restituisco o una parte delle spese di trasporto per errore di ebay che me le calcola due volte o quando dopo qualche giorno restituisco l’importo pagato per restituzione merce?
    grazie mille
    cristina

  8. Buongiorno,

    Ma un’azienda che vende centinaia di prodotti al giorno come fa a inserire a mano ogni singola operazione nel registro dei corrispettivi?

    Non esiste un modo automatico?

  9. Il registro corrispettivi non funziona così. Se vuole ne parliamo in privato. Dovrà poi fare attenzione a rispettare i limiti di vendita all’estero se va vendite in e-commerce indiretto B2C.

  10. salve come posso parlare in privato con lei riguardo vendita online indiretta? ha un numero?

  11. Salve se una azienda vende i propri prodotti tramite amazon marketplace deve distinguere i ricavi b2c nel registro dei corrispettivi in base al paese in cui vende?

  12. Se si vende all’estero, non si può utilizzare il registro corrispettivi. Bisogna fare attenzione. Credo che vi serva un bravo commercialista in grado di seguirvi al meglio in questi aspetti. Se vuolete sono a disposizione, posso contattarvi in privato. Quando si vende all’estero si deve emettere fattura ed in alcuni casi è necessario identificarsi ai fini Iva all’estero, ma per capire come operare bisogna analizzare la vostra situazione.

  13. Il calcolo matematico di scorporo dell’iva indicato nell’articolo non è del tutto correto.
    IL calcolo indicato non scorpora l’IVA ma l’imponibile !
    Il calcolo corretto è il seguente:
    importo_comprensivo _di_iva / (100 + valore_in_percentuale_dell_IVA) X valore_in_percentuale_dell_IVA
    quindi rifacendo l’esempio di avere l’importo da 122,00 da scorporare, faremo:
    122 / (100 + 22) x 22 = 22,00 L’importo dell’IVA va arrotondato con il meccanismo normale (che vuole dire che fino a 5 si arrotonda per difetto e oltre per eccesso) .
    DOPO aver calcolato l’IVA per differenza (sottrazione) si ottiene l’imponibile. In questo modo l’eventuale errore è sempre a vantaggio dello stato.
    Nell’altro modo, da voi indicato, l’eventuale errore non è a vantaggio dello stato.
    Sembrerà strano ma sulla questione si sentono spesso approssimazioni grossolane.
    Un cordiale saluto.

  14. Grazie per la segnalazione Vieri, abbiamo modificato il testo seguendo le tue più corrette indicazioni.

  15. Salve, ho un ecommerce con il quale vendo dei pacchi alimentari, all’interno dei quali ci sono prodotti soggetti ad aliquota diversa. Come devo evidenziare il corrispettivo? Visto che non posso fare la ventilazione? Leggevo la risoluzione 56 E 2017 che afferma il dover evidenziare il ricavo totalmente ad aliquota ordinaria massima.

  16. Se non è possibile suddividere i beni singolarmente si deve applicare l’aliquota IVA massima.

  17. Salve, nella vendita online indiretta, lo scontrino fiscale deve essere emesso ugualmente, oppure mi basta indicare nel registro dei corrispettivi l’ammontare che mi risulta da paypal?

  18. Salve, il nostro schema di vendite è semplice: vendiamo prodotti attraverso eBay, ma siccome richiedere a ciascun cliente il codice fiscale per emettere fattura elettronica risulta essere troppo arduo ed invadente, ci chiedevamo se fosse sufficiente per adempiere agli obblighi fiscali registrare sul registro dei corrispettivi le singole vendite effettuate.

  19. Volevo inoltre chiederle come procedere per le poche ma comunque presenti vendite che vengono effettuate al di fuori dall’Italia, grazie

  20. Salve Cristiano, la disciplina è diversa a seconda del tipo di vendita (beni o servizi digitali) e a seconda della tipologia di soggetto acquirente. E’ impossibile spiegare tutto in un commento. Se vuole mi scriva a questa email: [email protected], ne parleremo in consulenza.

  21. Salve Antonello, con la comunicazione dei corrispettivi telematici le registrazioni contabili seguiranno la stessa procedura adesso in vigore per le fatture elettroniche. Si registrerà in contabilità l’importo dei corrispettivi giornalieri inviati alle Entrate.

  22. Salve, se i forfettari vendono prodotti digitali (e-commerce diretto) sono obbligati ad emettere la fattura oppure possono in alternativa optare per la registrazione dei corrispettivi nell’apposito registro?
    Grazie

  23. non ho capito se le vendite fatte in germania sotto i 100mila possono essere trattate come le vendita a distanza italiane, cioe senza fattura e sola annotazione nei corrispettivi?

  24. Salve,
    un contribuente nel regime forfettario con e-comerce diretto non iscritto al Moss che vende al di sotto della soglia comunitaria dei 10.000 € ad un privato EXTRA-UE deve obbligatoriamente emettere la fattura? E ad un privato in un paese UE?
    In caso affermativo occorre per forza indicare il codice fiscale (un dato che nelle vendite online non sempre il consumatore è propenso a dare)?
    Grazie

  25. Salve Luca, l’emissione della fattura si rende necessario per tracciare il volume di vendite a privati consumatori UE per ogni Stato per la verifica legata all’obbligo di identificazione diretta.

  26. Grazie dott. Federico, mi viene però un dubbio: l’obbligo di emissione della fattura è valido anche per gli iscritti al Moss che vendono ai privati consumatori domiciliati nei paesi UE? La direttiva 2017/2455/UE non dovrebbe aver eliminato dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione per i privati consumatori domicliati in UE?
    Grazie.

  27. Salve Luca, dal 2019 nei limiti di € 10.000 rimangono valide le regole di fatturazione italiane, quindi può non essere emessa la fattura ma soltanto registrato il corrispettivo. Tuttavia, occorre avere un sistema di tracciamento per identificare le vendite effettuate in ogni Paese per non superare al soglia dei € 10.000. Per questo, spesso, è utile procedere con la fatturazione di queste operazioni.

  28. Ok, grazie è stato esaustivo. L’unca cosa che non ho capito è perché, data la direttiva 2017/2455/UE che prevede che dal 2019 i prestatori di servizi non avranno l’obbligo di identificarsi nel Paese di residenza del cliente se effettuano operazioni al di sotto dei 10.000 €, venga comunque a loro richieda l’iscrizione al MOSS per poter avere il vantaggio di effettuare la semplice registrazione dei corrispettivi.

  29. Salve, per gli e-commerce come il mio che acquisiscono PRENOTAZIONI anche 2 anni precedenti la reale disponibilità del prodotto (e quindi configurandosi poi l’effettiva cessione del bene con la spedizione), come registro i pagamenti avvenuti all’atto della prenotazione? ovvero la caparra?
    esempio il 2 gennaio 2020 il cliente mi prenota un articolo da 100 euro, mi fa l’ordine e lascia 50 euro di caparra. l’articolo viene disponibile il 5 maggio, il cliente salda la differenza e spedisco la merce preordinata. Corretto emettere scontrino di caparra di 50 euro il 2 gennaio e quello di saldo il giorno dell’incasso dello stesso? o il giorno dell’effettiva spedizione? In caso di recesso del cliente, che potrebbe avvenire a distanza di settimane,, come registro il rimborso della caparra ricevuta e già registrata?
    oppure meglio registrare l’importo totale della vendita il giorno della spedizione ? (ma in questo caso come giustifico transazioni avvenute nei mesi precedenti, e come le riconduco a magari ad un pagamento rateale nei mesi sino al saldo??) grazie

  30. Per le caparre è utile emettere fattura, e poi fare una fattura di saldo al momento della consegna del bene e del pagamento finale. In questo modo evita complicazioni legate all’emissione del documento commerciale.

  31. Buongiorno dott. Migliorini, l’articolo è veramente molto preciso e grazie per condividere queste informazioni. Le chiedo una precisazione: la semplificazione dei corrispettivi vale anche quando vendo un servizio, nel mio caso un corso da fruire on-line (webinar) e non in download? Oppure non trattandosi di vendita di bene immateriale, ma di un servizio, sono obbligato ad emettere fattura? Grazie.

  32. Salve, la cessione del bene (e quindi la
    Scrittura sul registro dei corrispettivi) è la data di spedizione o di consegna del bene fisico? Perché ad esempio io accetto contrassegno è se il cliente non lo ritira io non ho incassato nulla, quindi non ho concluso la vendita … io ho sempre registrato alla data di consegna ho sbagliato? E posso decidere a mia discrezione se utilizzare la data di consegna oppure la data di spedizione? Grazie mille

  33. Salve sig. Federico, dove Le devo scrivere per una consulenza privata?
    Grazie, Patrick

  34. Salve,
    Grazie per l’articolo. Volevo chiedere a chi ne fosse a conoscenza,
    Vendo i miei prodotti su Amazon, utilizzando la Logistica Amazon. A volte può succedere che la logistica danneggi o smarrisca i tuoi prodotti ed Amazon rimborsa al venditore una cifra simile al valore di acquisto del prodotto danneggiato/smarrito. Il problema è che non viene emessa fattura per questa transazione e quindi il rimborso che Amazon emette al venditore è esente IVA.

    Come devo registrare in contabilità questo corrispettivo? Esente IVA o con IVA al 22%?

    Grazie anticipatamente a chi risponderà.

  35. Salve,
    nell’articolo scrive che nell’ecommerce indiretto se non viene emessa fattura accompagnatoria si DEVE emettere ddt.
    Ciò vale anche per privati? e comunque non avendo il codice fiscale del privato si dovrebbe comunque emettere ddt?
    grazie
    Mirco

  36. Ottimo articolo, ho una domanda relativa all’ecommerce indiretto, dove l’esigenza é di essere pienamente in regola ma anche essere snello e rapido. Per evitare di creare DDT e nota di consegna, risulterebbe più rapido emettere lo scontrino per tutti i clienti che non necessitano di fattura? Immagino che per gli scontrini bisogna sempre riportare nei corrispettivi ma si evita il macchinoso passaggio di trascrivere DDT e nota di consegna, che per decine di spedizioni al giorno é un caos. Grazie mille

  37. Buongiorno e complimenti per l’ottimo sito. Mi sono già avvalso di una sua consulenza ed è stata ottima.

    Una domanda in merito a questo tema:

    Un contribuente in regime ordinario con e-commerce indiretto che spedisce ad un privato EXTRA-UE, deve obbligatoriamente emettere fattura o può solo annotare l’importo nel registro corrispettivi?

    I dubbi nascono dalle seguenti informazioni apparentemente contraddittorie:

    – inizialmente si sostiene nell’articolo che “non rileva il fatto che il committente operatore economico sia residente in Italia o meno”;
    – tuttavia, l’articolo 22, comma 1, n 1), del DPR n 633/1972 sembra trovare applicazione solo tra soggetti residenti in Italia;
    – la Risoluzione n 274/E/2009 fa riferimento solo ai privati Italiani e Comunitari, ma non menziona quelli EXTRA-UE;
    – l’art.21 comma 6-bis del testo unico IVA specifica che la fattura va emessa per “cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea” quando “non sono soggette all’imposta”.

    Quale prevale?

    Grazie!

  38. Salve Lorenzo, il registro corrispettivi è valido per le vendite verso soggetti privati italiani e comunitari (se non è richiesta fattura). Per tutte le altre operazioni si deve emettere fattura, anche se in molti anche le vendite a privati extra-ue finiscono nel registro corrispettivi (impropriamente). Vediamo se qualche altro lettore ci aiuta e conferma (o smentisce).

  39. Buongiorno, il registro dei corrispettivi per il commercio elettronico devo poi comunicarlo all’agenzia delle entrate non essendo telematici? grazie

  40. Buongiorno Dott.Federico,
    volevo chiederle se avendo un e-commerce indiretto i corrispettivi essendo le vendite tutte tracciate, possiamo prepararli mensilmente e consegnarli al commercialista una volta al mese, questo per praticità di gestione anzichè farlo giornalmente. Oppure nel caso diverso sarebbe opportuno dotarsi di registratore di cassa, l’azienda fa solo vendita online non a negozio.

  41. Gentile dott. Migliorini,

    gestisco un e-commerce marketplace in cui gli utenti prenotano e pagano online per usufruire di servizi di noleggio.

    Il cliente sceglie l’attrezzatura e le data, effettua il pagamento online e riceve un voucher da esibire presso il punto noleggio (in diverse località italiane) per ritirare l’attrezzatura. I noleggi non sono di nostra proprietà, noi incassiamo e mensilmente paghiamo i noleggiatori.

    A tutti i clienti italiani richiediamo obbligatoriamente di inserire il codice fiscale, agli stranieri chiediamo data e luogo di nascita. Ad oggi emettiamo per ogni transazione una fattura elettronica che inviamo tramite SDI.

    Volevo sapere se a Suo parere potremmo evitare di fare la fattura elettronica per ogni transazione e quindi di chiedere codice fiscale o data e luogo di nascita come dati obbligatori. Questo ci aiuterebbe a chiudere più vendite online.

    Grazie e complimenti per il servizio che offre

  42. Grazie prima di tutto. Sicuramente la possibilità di utilizzare i corrispettivi, almeno in parte, è possibile. Per approfondire se vuole può contattarci in privato per una consulenza sul suo caso.

  43. Salve,
    grazie per le informazioni.
    Mi chiedevo se un abbonamento online (tipo a bache dati o riviste) segue queste regole o quelle dei servizi (per i quali ho capito essere obbligatoria la fattura?). In questo seconfo caso, se chi acquista non fornisce dati per emettere la fattura come fare?

  44. Salve mi scusi ma emettere fatture elettroniche soltanto per clienti anche che non lo richiedono, sia in Italia , che in Europa, che Extra Europa è fiscalmente scorretto oppure è lecito.

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