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Cassa Integrazione: a chi spetta e come funziona

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La cassa integrazione guadagni ordinaria viene riconosciuta in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 

La Cassa Integrazione è un contributo di integrazione salariale che può essere concesso a determinate categorie di lavoratori per un determinato periodo. La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale finalizzato a sostenere economicamente il salario dei lavoratori di imprese che si trovano in determinate situazioni di difficoltà, a fronte delle quali richiedono una riduzione o una sospensione del rapporto di lavoro. La Cassa integrazione Guadagni viene erogata da parte dell’INPS in favore di lavoratori in una situazione di difficoltà in quanto il loro datore di lavoro ha ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.

La Legge di Bilancio 2022 e il Decreto Sostegni ter hanno apportato molteplici modifiche alla normativa. La Legge di Bilancio 2022 ha avviato una serie di politiche finalizzate all’allargamento della platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali, al miglioramento delle prestazioni, nonché al completamento del processo di universalizzazione delle tutele avviato con la legge 28 giugno 2012, n. 92, e successivamente sviluppato dal D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 con l’obiettivo di realizzare un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo mediante il principio dell’universalismo “differenziato.

In questo contributo puoi trovare alcune informazioni di carattere pratico che riteniamo possano esserti utili in questo momento per verificare se hai diritto alla Cassa Integrazione ed in che misura.

Indice degli Argomenti

Che cos’è la Cassa Integrazione e chi può richiederla?

La Cassa Integrazione Guadagni è un contributo economico dello Stato che sostituisce o integra la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda. Si tratta di un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro che viene riconosciuto in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’integrazione viene riconosciuta dall’INPS. Possono usufruire di questa forma di integrazione:

  • Gli operai;
  • Gli impiegati, e
  • I quadri.

L’articolo 1 della Legge di Bilancio ha modificato gli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, stabilendo che, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia.

Si ricorda che gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante sono già ricompresi nelle tutele in costanza di rapporto di lavoro in forza di quanto previsto, originariamente, dall’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015. Con la novella recata dalla legge n. 234/2021, l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi vengono estesi anche ai lavoratori assunti con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché a quelli assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Anche il requisito di anzianità subisce una consistente modifica. Infatti, il requisito è ridotto da 90 a 30 giorni di anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Quali sono le differenze tra Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria?

Cassa Integrazione Ordinaria

La Cassa integrazione guadagni ordinaria, o anche detta CIGO, è uno degli ammortizzatori sociali concesso a sostegno:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Chi ha diritto alla cassa integrazione?

Sono destinatari e beneficiari del trattamento di integrazione:

  • Tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti (indipendentemente dalla tipologia di apprendistato) e con la sola esclusione dei dirigenti;
  • In possesso presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento stesso, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

L’anzianità di servizio non è richiesta per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (interruzione nella fornitura di energia elettrica, terremoti, ecc.).

La disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.

La Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Inoltre, viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell’integrazione. L’erogazione integrativa è equivalente all’80% della retribuzione globale. Il sussidio è commisurato all’effettiva retribuzione non percepita per le ore di lavoro sospese.

Quando si può richiedere la cassa integrazione?

La richiesta della cassa integrazione da parte dell’impresa richiedente può avvenire al verificarsi delle causali che sono espressamente individuate all’art. 11 del D.Lgs. n. 148/15 ovvero:

  • Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • Situazioni temporanee di mercato.

Si tratta di causali caratterizzate dal fatto che devono essere di breve durata, transitorie e non imputabili alla condotta del datore di lavoro e del lavoratore. Come precisato anche dalla circ. INPS n. 197/2015, le causali di intervento dell’integrazione salariale ordinaria subordinano l’accesso alla CIGO al verificarsi di crisi di breve durata e di natura transitoria.

La Cassa Integrazione ordinaria trova applicazione nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per eventi a carattere temporaneo, ad es. mancanza di commesse, ma anche eventi a carattere naturale, come le avversità atmosferiche. Tale incentivo può infatti essere concessa per un periodo temporaneo di 13 settimane, prorogabile fino ad un limite di 12 mesi. In casi eccezionali, e solo per aree territoriali specifiche, è previsto il limite massimo di 24 mesi. In particolare, devono essere presenti ai fini dell’accoglimento della domanda di CIG:

  • La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato: sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa, mentre la non imputabilità, all’impresa o ai lavoratori, della situazione aziendale, consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità degli eventi a imperizia o negligenza delle parti;
  • La non imputabilità dell’evento all’impresa o ai lavoratori: consiste non solo nell’involontarietà, nella mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o alla programmazione aziendale;
  • Ripresa dell’attività lavorativa: accanto alla transitorietà dell’evento, è indispensabile che l’attività lavorativa dell’impresa riprenda.

La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’impresa provvede ad anticipare preventivamente il sussidio per poi ottenere il rimborso dall’INPS.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto il contributo addizionale, pari a:

  • 9% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

La Riforma riduce l’ammontare del contributo addizionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale viene determinata secondo aliquote differenziate in base ai periodi di trattamento concesso.

Cause della richiesta della CIGO

La CIGO può essere richiesta per:

Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, comprese le intemperie stagionali;
Situazioni temporanee di mercato.

Occorre anche il rispetto dei requisiti: Transitorietà-Temporaneità-Non imputabilità.

A titolo esemplificativo può essere richiesta per: mancanza di lavoro o commesse, mancanza di materie prime, fine cantiere/fine lavoro, eventi meteo come Incendi, alluvioni, sisma, crolli, etc., guasti ai macchinari ecc. Di seguito una tabella riepilogativa come riporta la Circolare INPS:

Cassa integrazione ordinaria
Destinataria) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
CAUSE D’INTERVENTO

-Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
-Situazioni temporanee di mercato

.N.B. Nella disciplina ordinaria, non sono ammesse le causali COVID-19
REQUISITI
-Transitorietà
-Temporaneità
-Involontarietà
-Non imputabilità
CAUSE INTEGRABILI
Mancanza di lavoro o commesse
Crisi di Mercato
Mancanza di materie prime o componenti
Fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di varianti
Eventi meteo
Sciopero di un reparto o di un’altra azienda
Incendi, alluvioni, sisma, crolli, etc.
Sospensione per ordine di pubblica autorità
Guasti ai macchinari, manutenzione straordinaria
DocumentazioneRelazione tecnica contenente le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato

Cassa Integrazione Straordinaria

La Cassa Integrazione Straordinaria interviene in caso di eventi strutturali, quali crisi aziendali, ristrutturazioni aziendali, procedure concorsuali, con possibile messa in mobilità dei lavoratori interessati. In lavoratore per accedere alla Cassa Integrazione Straordinaria deve aver maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni. La durata complessiva dei trattamenti (indipendentemente dalla causa per la quale sono stati accesi) non può avere durata complessiva superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio. Possono beneficiarne:

  • datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40, quindi:
    • datori di lavoro appartenenti al settore industriale destinatari di CIGO;
    • datori di lavoro destinatari del FIS
  • A prescindere dal numero dei dipendenti:
  • imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
  • partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

E’ possibile accedervi per diversi avvenimento che coinvolgono la vita dell’impresa stessa, quali:

  • ristrutturazioni;
  • riorganizzazione;
  • riconversione aziendale;
  • crisi aziendale di particolare rilevanza sociale, in cui occorre presentare un piano di risanamento con l’indicazione degli obbiettivi concretamente raggiungibili, finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
  • procedure concorsuali.

Tuttavia, è possibile accedere solo se le aziende hanno più di 15 dipendenti, calcolati in base al semestre  precedente la richiesta.

Riguardo alle causali di intervento, è stata ampliata la causale di riorganizzazione aziendale”, ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico. Vengono, anche, apportate modifiche alle disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, stabilendo che il recupero occupazionale possa essere realizzato anche mediante la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

Causali di intervento

L’articolo 1, comma 199, della legge di Bilancio 2022, modifica e integra l’articolo 21 del D.lgs n. 148/2015. In particolare, il citato comma 199 amplia la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.

Parallelamente, attraverso integrazioni apportate al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 21 del D.lgs n. 148/2015, vengono modificate anche le disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, il recupero occupazionale si può realizzare anche tramite la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

L’ articolo 1, comma 199, lettera d), della legge di Bilancio 2022 sostituisce il comma 5 dell’articolo 21 del D.lgs. n. 148/2015 che regola il contratto di solidarietà. In particolare, vengono innalzate le percentuali di riduzione previste per ricorrere all’istituto contrattuale che, dal 1° gennaio 2022, si articoleranno come segue:

  • la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà passa dal 60% al 80%;
  • la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.

In merito alla durata della CIGS, si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.

Destinatari CIGSSoglia dimensionale media
datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40, quindi:- datori di lavoro appartenenti al settore industriale destinatari di CIGO- datori di lavoro destinatari del FIS+ 15 dipendenti nel semestre precedente
– imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;- partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.a prescindere dal numero dei dipendenti
Causali Intervento CIGSCaratteristiche e contenuti
Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione**saranno individuati con DMNecessario presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale ovvero a gestire processi di transizione. Il relativo programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro
Crisi aziendaleNecessaria la presentazione di un piano di risanamento per fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale con ‘indicazione degli obbiettivi concretamente raggiungibili, finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali
Contratto di solidarietàStipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs n. 81/2015 che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

Ulteriori disposizioni in materia di intervento straordinario di integrazione salariale

La Legge di Bilancio 2022 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria:

  • Accordo di transizione occupazionale: per sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili;
  • Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica: si prevede la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Fondi di solidarietà bilaterali

Dal 1° gennaio 2022, è prevista la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO. Inoltre, i nuovi Fondi di solidarietà dovranno obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno 1 dipendente.

Per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, è previsto un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023.

Fondo di integrazione salariale (FIS)

Dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Quali imprese sono esonerate?

I codici Ateco esonerati sono:

SERVIZICODICE ATECOSETTORE
Alloggio55.10; 55.20Turismo
Agenzie e tour operator79.1; 79.11; 79.12; 79.90
Ristorazione su treni e navi56.10.5Ristorazione
Catering per eventi, banqueting56.21.0
Mense e catering continuativo su base contrattuale56.29
Bar e altri esercizi simili senza cucina56.30
Ristorazione con somministrazione56.10.1
Parchi divertimento e tematici93.21
Stabilimenti termali96.04.20
Discoteche, sale da ballo night-club e simili93.29.1Attività ricreative
Sale da giochi e biliardi93.29.3
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)93.29.9
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca49.31; 49.39.09Altre attività
Gestione di stazioni per autobus52.21.30
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano49.39.01
Attività dei servizi radio per radio taxi52.21.90
Musei91.02; 91.03
Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua52.22.09
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo52.23.00
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi59.13.00
Attività di proiezione cinematografica59.14.00
Organizzazione di feste e cerimonie96.09.05

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa con la Cassa Integrazione

L’articolo 1, comma 197, della legge di Bilancio 2022 interviene sulla disciplina relativa alla compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 1/2022, ha fornito le indicazioni che di seguono si riepilogano.

In primo luogo, il comma 197 modifica la denominazione della rubrica dell’articolo 8 del D.lgs n. 148/2015 che, dal 1° gennaio 2022, non è più denominata “Condizionalità e politiche attive del lavoro” ma è sostituita da “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa”.

Inoltre, oltre a disporre l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 8 del D.lgs n. 148/2015, sostituisce integralmente il comma 2 del medesimo articolo. A seguito della modifica, viene previsto che, il beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non abbia titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Come funziona il trattamento della Cassa Integrazione? Si può decadere?

Il datore paga il trattamento anticipando la spesa che verrà rimborsata: se oggettivamente la spesa è impossibile per mancanza di liquidità, provvede direttamente la finanza pubblica.

I lavoratori cassaintegrati decadono inoltre dal beneficio se:

  • Non partecipano a corsi di riqualificazione professionale o di aggiornamento;
  • Non accettano offerte di lavoro migliori o simili a quella precedente;
  • Rifiutano di svolgere attività lavorative di pubblica utilità offerte dallo Stato (in particolare, queste attività sono ammortizzatori sociali concessi dallo Stato, con un orario non minore di 20 ore settimanali e non maggiore di 8 giornaliere. Queste attività sono pagate per i giorni festivi e di malattia, ma non per assenze anche giustificate. Non si instaura alcun rapporto di lavoro tra lo Stato ed i lavoratori e non può durare più di sei mesi).

Come viene finanziato il trattamento di Cassa Integrazione?

Contributo ordinario

Il riordino della normativa non incide sulla misura della contribuzione mensile di finanziamento della cassa integrazione straordinaria.

Pertanto, l’aliquota del contributo ordinario rimane fissata nella misura dello 0,90% (0,60% a carico datore di lavoro e 0,30% a carico lavoratore).

Contributo addizionale

L’articolo 1, comma 195, della legge n. 234/2021, inserendo all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, dopo il comma 1-bis, il comma 1-ter, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi “successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento”, la misura del contributo addizionale sia determinata secondo le aliquote che seguono:

  • · 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • · 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

In caso di fruizione di ulteriori interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, permane la misura del contributo addizionale pari al 15%.

Rimane confermato l’esclusione del contributo addizionale per le imprese che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Si matura il diritto alla tredicesima e quattordicesima durante i periodi di integrazione salariale?

Il lavoratore matura diritto alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità durante il periodo di integrazione salariale. Il tutto, secondo quanto previsto dai propri CCNL. Tuttavia, il massimale retributivo mensile applicato agli ammortizzatori sociali nella pratica ne annulla ogni effetto.

Si può essere licenziati in Cassa Integrazione o al termine della stessa?

Durante il periodo di Cassa Integrazione vi è un espresso divieto di licenziamento per motivi oggettivi, e pertanto si può essere licenziati solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e cioè per delle gravi negligenze del lavoratore. 

Si può essere licenziati dopo il periodo di Cassa Integrazione?

. Si può essere licenziati dopo il periodo di divieto che scade a metà maggio.
Se non vi sarà lavoro, potranno essere attivate le procedure di licenziamento. Certamente, però, saranno previste delle tutele anche dopo la metà di maggio.

Durante la Cassa Integrazione si matura il diritto alle ferie?

Le ferie non maturano se la sospensione è a zero ore, mentre maturano in caso di riduzione della prestazione lavorativa. Occorre fare attenzione alle prassi aziendali. Diverse associazioni datoriali consigliano di ridurre le ferie annuali spettanti di tanti 52esimi quante sono le settimane di Cassa Integrazione effettuate, oppure riproporzionano ad ore: occorre fare attenzione, al riguardo, alla normativa contrattuale e chiederne l’applicazione.

Che cosa succede all’integrazione salariale in caso di festività?

L’integrazione salariale è a carico dell’azienda se la Cassa Integrazione è a orario ridotto o se la festività cade nei primi 15 giorni di sospensione. Altrimenti:

  • Per i lavoratori retribuiti in misura fissa, è a carico dell’INPS;
  • Per i lavoratori non mensilizzati: 25/04 e 01/05 sono a carico dell’azienda, mentre le altre festività sono a carico dell’INPS se la Cassa Integrazione è a zero ore.

Se sono in Cassa Integrazione come mi devo comportare in caso di malattia o ricovero ospedaliero?

Se durante la sospensione dal lavoro (Cassa Integrazione a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Trattandosi di attività lavorativa sospesa non bisogna comunicare lo stato di malattia né all’INPS né al datore di lavoro e si continuerà a percepire la Cassa Integrazione. Gli obblighi di comunicazione restano in caso di ripresa dell’attività lavorativa.

Qualora lo stato di malattia sia antecedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per Cassa Integrazione si avranno due casistiche:

  • Se la totalità del personale il forza al reparto, ufficio cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cassa Integrazione dalla data di inizio della stessa;
  • Qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza al reparto, ufficio a cui il lavoratore appartiene, il lavoratore ammalato continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia e l’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro, se prevista dal contratto.

Per quanto riguarda i reparti in cui si stia attuando una Cassa Integrazione Straordinaria a rotazione, benché in tale caso non stato esplicitamente disciplinato dall’INPS, è possibile desumere dai criteri generali che i lavoratori usufruiranno delle integrazioni salariali nei periodi in cui è prevista la loro sospensione dal lavoro e non dovranno, pertanto, comunicare in tali periodi eventuali malattie in quanto prevale comunque l’istituto della Cassa Integrazione Straordinaria. Viceversa, dovranno prontamente comunicare lo stato di malattia se devono riprendere l’attività lavorativa in base al programma di rotazione o se comunque richiamati al lavoro.

Se sono in Cassa Integrazione cosa succede in caso di infortunio sul lavoro o di riconoscimento di malattia professionale?

Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad un infortunio sul lavoro (o malattia professionale) o ad una ricaduta collegata all’infortunio i trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria vengono sospesi e sostituti dall’Indennità Temporanea INAIL. Se il contratto di lavoro lo prevede si deve sostenere il diritto a ricevere l’integrazione a carico della ditta fino al 100% della retribuzione di riferimento.

X : gg lavorate = 3 : 26

Esempio:
Se il lavoratore lavora 10 giorni nel mese su un totale di 26 giorni lavorativi il calcolo determina la possibilità di fruire i di un solo giorno di permesso retribuito.

In estreme sintesi, quindi, occorre:

  1. Sottrarre al numero dei giorni lavorativi del mese le giornate di Cassa Integrazione;
  2. Applicare al risultato così ottenuto il principio sopra indicato di 1 giorni di permesso ogni 10 giorni effettivo lavoro (pertanto con 19 giorni di lavoro compete solo una giornata).

Se la riduzione per Cassa Integrazione riguarda esclusivamente l’orario giornaliero di lavoro, permane il diritto ai 3 giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza al disabile.

Compete l’assegno al nucleo familiare durante i periodi di integrazione salariale?

L’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera durante i periodi autorizzati di Cassa Integrazione sia a zero ore che a orario ridotto, ovviamente se era già erogato durante l’attività lavorativa.

I periodi di integrazione salariale sono utili ai fini pensionistici?

I periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria sono equiparati a quelli di effettivo lavoro sia per il conseguimento del diritto a pensione sia per la determinazione dell’importo di qualsiasi tipologia di pensione, compresa la pensione di anzianità.

La donna in gravidanza ha particolari diritti durante la Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria?

La Legge vieta di porre in Cassa Integrazione le lavoratrici dall’inizio della gravidanza e fino al compimento dell’anno di età del bambino. Tuttavia, se tutto il reparto, ufficio o l’intera azienda è posta in Cassa Integrazione anche la lavoratrice in gravidanza potrà essere sospesa sino all’inizio dell’astensione obbligatoria (di norma il 7° mese).

Cosa succede se durante la Cassa Integrazione si richiede il congedo matrimoniale?

Viene sospesa l’erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria e compete il congedo matrimoniale, con diritto all’intera retribuzione nei termini previsti dalla Legge e dal contratto di lavoro.

E’ possibile svolgere altre attività lavorative durante la Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria?

Non è previsto nessun divieto di legge, ma il lavoratore che svolge attività autonoma o dipendente (a tempo determinato) durante il periodo di Cassa Integrazione non ha diritto alle integrazioni salariali per le giornate effettuate, anzi la norma di legge non sancisce l’incompatibilità totale in quanto può essere corrisposta una quota dell’ammortizzatore sociale in godimento se a consultivo il reddito da lavoro risulta di importo inferiore. In caso contrario nulla è dovuto al lavoratore a titolo di Cassa Integrazione.

Se il lavoratore vuole iniziare comunque un’attività lavorativa, deve adempiere all’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva di inizio attività all’INPS, al proprio datore di lavoro e al centro per l’impiego.

IMPORTANTE:
Il lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, anche sospeso per effetto degli ammortizzatori sociali, deve rispettare l’art. 2105 del Codice Civile che prevede il dovere di fedeltà anche in relazione a possibili prestazioni lavorative rese in regime autonomo.

Si ha la piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, se la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno sarebbe stata compatibile con l’attività lavorativa principale che ha dato luogo all’integrazione salariale.

Lavoro Occasionale Accessorio:
E’ possibile, durante i periodi di Cassa Integrazione utilizzare il lavoro accessorio (vouchers INPS), in tutti i settori produttivi, nei limiti massimi previsti. Per approfondire: “Prestazioni Occasionali e lavoro Accessorio“.

Un lavoratore titolare di assegno di invalidità INPS può percepire la Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e in Deroga?

Il lavoratore ha diritto, come tutti gli altri, alle diverse indennità di integrazione salariale, essendo questa la sostitutiva della retribuzione. Nel caso in cui l’importo dell’assegno di invalidità sia superiore al trattamento minimo mensile INPS, il lavoratore deve versare una quota giornaliera di pensione, in virtù delle norme di legge che regolano il “cumulo lavoro-pensione“. L’adempimento amministrativo compete al datore di lavoro. Il lavoratore deve comunque sempre segnalare al datore di lavoro se è titolare di una pensione o assegno di invalidità.

35 COMMENTI

  1. Buon giorno vorrei sapere come sarebbe la cassa integrazione per i Collaboratori Domestici, che lavoriamo in regola con busta paga , nel mio caso sto lavorando solo mezza giornata, per le ore mancate mia titolare mi ha detto che me li sconteranno dei giorni delle ferie a state(Agosto-Settembre)il mio stipendio non mi è stato Ridotto, confermo; Grazie per la vostra disponibilità

  2. Buongiorno,
    andro’ in pensione per vecchiaia il 1 luglio 2021 ma attualmente sono quadro presso una azienda che ha chiesto la cassa integrazione..La comunicazione sempre informale e generica non permette di vedere i comportamenti per pari livello anzi,da trattative personali so ad esempio di una collega che lavora turtte le mattine e no i pomeriggi.A me è arrivata dopo sollecitazione al mio responsabile diretto una comunicazione che per me saranno 4 giorni di no working ed un giorno di lavoro.
    Io ho esopresso le mie perplessità,mi chiedo se e’ corretto l’atteggiamento e se l ‘ l’azienda non stia facendo una sorta di straining nei miei confronti.
    Cosa posso fare ? Anticipare la pensione con quota 100 ? Chiedere se esiste l’isopensione in azienda ?grazie

  3. Buongiorno, che reati si configurano nel caso in cui ul datore di lavoro fa lavorare il dipendente durante la cassa integrazione? Quali conseguenze per il lavoratore che accettasse la richiesta di lavoro?

  4. Gianpietro è difficile offrire consigli considerata la delicatezza sul tema, ma quello che può fare è parlare con l’INPS in modo da avere un quadro completo delle soluzioni possibili per lei.

  5. Se ho faccio 2 lavori di cui in uno l’azienda va in cassa integrazione e nel altro no? Ho diritto alla cassa integrazione o meno?

  6. Salve, a seguito di VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO CIGD alla mia ragazza è arrivata la seguente documentazione sulla CID in deroga.
    L’ azienda gli ha girato i seguenti documenti via mail.
    In una clausola dell’accordo è presente la suddetta clausaola che Le inoltro.

    – Non essendo possibile prevedere i tempi di pagamento da parte dell’Inps dell’integrazione salariale relativa al periodo di sospensione o riduzione (a seconda dei casi) della prestazione lavorativa oggetto del presente verbale, al fine di salvaguardare il reddito dei lavoratori coinvolti si conviene che entro e non oltre il mese successivo alla sospensione o riduzione della prestazione lavorativa, l’azienda anticiperà ai dipendenti che ne faranno esplicita richiesta l’importo dei ratei della quattordicesima mensilità maturata da luglio 2019 a marzo 2020 e l’importo dei ratei della tredicesima mensilità maturati da gennaio 2020 a marzo 2020;

    Si fa menzione solo al pagamento di 13 e 14 che anticipa in datore di lavoro ? Ho capito bene? (immagino sia per non lasciare le famiglie o persone che hanno preso degli impegni finanziari tipo mutuo o altro senza liquidità di 13 e 14? L’azienda anticipa i soldi poi riprende tutto dall’inps?
    In parole povere l’azienda anticipa questi due ratei? Cosa consiglierebbe lei? Attenderebbe l’inps o prenderebbe subito i soldi anticipati dal datore.
    Ps. basta che I ratei arrivino e riguardino solo ed esclusivamete questi due ratei( 13 e 14 esima) e non le altre somme. La mia ragazza paga una rata di muto di 400 euro mesili.
    La cassa dovrebbe partire tra poco. Di mattina lavora e il pomeriggio cassa
    Lavoro in uno studio legale in ambito giuslavorista ma queste sfaccietature fiscali e di previdenza sono sempre di particolare interpretazione.
    Grazie per il particolare contributo che fornisce a tutti
    Andrea

  7. Andrea i ratei sono di competenza dell’azienda mentre la cassa integrazione dell’INPS, l’azienda immagino, ma con queste informazioni è impossibile saperlo, si muove per fare avere almeno la parte di loro competenza ai dipendenti, aspettando l’INPS. Non sembrerebbe un’iniziativa negativa (almeno per quanto mi è dato leggere).

  8. Il datore di lavoro può mettere in cassa integrazione anche i lavoratori che hanno ferie residue?

  9. Un lavoratore part-time indeterminato con uno stipendio inferiore a 700 euro, prenderà comunque l’80% del suo stipendio, o c’è una soglia minima per i lavoratori?

  10. L’Inps o le Regioni sono tenute o comunque autorizzate a fornire informazioni al lavoratore in merito alla richiesta di attivazione di CIG in deroga da parte della propria azienda, qualora l’azienda stessa non abbia fin qui fornito nessuna comunicazione ufficiale scritta al lavoratore in merito alle sue decisioni?

  11. Sono stato messo in cassa integrazione dal primo di marzo: l’azienda me lo ha comunicato tardivamente solo il 14 aprile.
    Dal 1 al 13 marzo ho lavorato in ufficio secondo i normali orari.
    Dal 14 marzo ho lavorato da casa in smart working a pieno regime, seguendo gli orari di lavoro come da contratto.
    Che cosa mi consiglia di fare in questo caso? Si può annullare la cassa integrazione? Posso fare ricorso contro l’azienda? Quest’ultima cosa rischia?

    Grazie per l’aiuto

  12. Buongiorno, svolgo attività in libera professione come psicologo e da cinque anni sono anche dipendente di una cooperativa con contratto 36 ore come coordinatore di un servizio diurno. Come comunicare ad INPS i proventi della libera professione durante l’eventuale entrata in cassa integrazione? Fino ad oggi non ho usufruito di ammortizzatori, ma dal mese di maggio non so cosa accadrà col lavoro dipendente. Grazie

  13. Buon pomeriggio, vado subito al dunque.
    A causa della emergenza coronavirus , la azienda per cui lavoro mi ha messo in cassa integrazione in deroga a ZERO ore, per cui dal 01/04/2020 sono a casa.Oggi la nostra responsabile ci ha comunicato che dobbiamo rientrare a lavoro dal 04/05 ma senza che la azienda faccia comunicazione di cessazione cassa.

    Ci hanno detto che essendo una cassa a consuntivo faranno comunicazione all’INPS a fine mese per comunicare i giorni in cui abbiamo lavorato o meno a Maggio.
    Io mi chiedo..
    Ma è possibile tutto ciò?Possiamo rientrare a lavoro pur essendo ancora in cassa integrazione?
    Inoltre nel caso in cui dovessimo avere infortuni siamo tutelati o no?
    Per poter riprendere a lavorare la azienda non deve comunicare all’INPS il tutto?
    A cosa va incontro la azienda ed io in caso di controlli?
    Come devo comportarmi?

    Un saluto

  14. Dottor Migliorini grazie mille per la risposta rapidissima.
    Provvederò a contattare l’INPS come da lei consigliato.

  15. Salve volevo chiederle con le riaperture che ci saranno visto che sono in cassa integrazione e non mi è stato comunicato per quante settimane e stata fatta la richiesta sono tenuta io a comunicare all inps del mio rientro o il mio datore di lavoro?

  16. Buongiorno è giusto consumare a un dipendente tutte le ferie prima della cassa integrazione? mentre con altri dipendenti li sçtanno facendo lavorare con ferie arretrare? io ho due bambini e dato che la scuola sarà chiusa per molto non mi sembra corretto visto che mi ritroverò a 0 ore ferie e permessi? Gentilmente mi può dare una risposta grazie

  17. Buonasera! Gentilmente volevo sapere una cosa. Avendo 2 contratti di lavoro part-time e fate le richieste per la cassa integrazione da parte di tutti e due i dattori di lavoro mi aspettano i soldi per entrambe le richieste vero? Grazie.

  18. Salve dott. Migliorini.
    Le volevo chiedere se in questa emergenza il datore di lavoro può scegliere quali lavoratori mettere in cassa integrazione e quali no o se devono essere messi tutti in cassa integrazione. Inoltre volevo sapere se durante questa emergenza il datore di lavoro, usando essa come causa, può modificare in riduzione un orario di lavoro part time senza la presenza di clausole elastiche o flessibili nello stesso, ad un lavoratore, mentre altri dipendenti svolgono, contemporaneamente, ore di lavoro straordinario. La ringrazio. Saluti

  19. E’ il datore di lavoro che sceglie i lavoratori da assegnare alla Cassa Integrazione. Le scelte sono del datore di lavoro per tutte le condizioni, nel rispetto della legge.

  20. Salve dott. Migliorini.

    Ad integrazione di quanto da lei esposto credo che sia corretto informare gli utenti, che attendono o percepiscono la cassa integrazione che al lordo deve essere decurtato il 23% per l’IRPEF.

    Ad esempio per mese di Aprile:

    Un impiegato con reddito lordo minore di 2.159,48 euro potrebbe essere convinto di percepire dall’INPS euro 939,89….non è così invece….
    i 939,89 spettano se tutti e 22 i giorni fossero a carico dell’INPS.
    Per il mese di aprile i giorni a carico dell’INPS sono 21 quindi:
    (998,18/176 * 168) = 952,81 euro per le retribuzioni fino a 2.159,48 euro (euro 897,17 al netto del 5,84%);
    Gli euro 897,17 sono al lordo IRPEF del 23%, quindi l’impiegato percepirà 690,81 euro

    Un impiegato con reddito lordo maggiore di 2.159,48 euro per lo stesso motivo potrebbe essere convinto di percepire dall’INPS euro 1129,66….anche in questo caso non è così i 1129,66 spettano se tutti e 22 i giorni fossero a carico dell’INPS.
    Per il mese di aprile i giorni a carico dell’INPS sono 21 quindi:
    (1199,72/176 * 168) = 1145,19 euro per le retribuzioni maggiore di 2.159,48 euro (euro 1078,31 al netto del 5,84%);
    Gli euro 1078,31 sono al lordo IRPEF del 23%, quindi l’impiegato percepirà 830,30 euro

  21. Buongiorno,
    in un regime di cassa integrazione straordinaria, qualora ci fossero in un’azienda dipendenti con le stesse comprovate competenze, il datore di lavoro può indiscriminatamente scegliere di richiamare all’attività solo alcuni dipendenti o esiste un criterio di rotazione a cui si deve attenere per affidare i nuovi lavori?
    Grazie mille

  22. Buonasera io lavoro in un bar di Torino dove siamo due dipendenti. Il mio datore di lavoro dice che a partire dal 2022 nn possiamo più usufruire della cassa integrazione covid ..ma leggendo qui a me pare di capire che invece c’è ancora una forma di aiuto molto simile..sbaglio? Ho ancora diritto alla cassa?

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