Cassa integrazione 2022: la Legge di Bilancio 2022 interviene per modificare alcune disposizioni in tema di ammortizzatori sociali. Vediamo quali novità ci attendono per il 2022.

La Cassa Integrazione Guadagni è un istituto introdotto al fine di sostenere le imprese nei momenti di difficoltà, e contestualmente consentire ai lavoratori di conservare il proprio posto di lavoro e parte della retribuzione.

In pratica, la cassa integrazione si sostanzia in un contributo economico erogato dallo Stato, per il tramite dell’INPS, che può sostituire o integrare parte della retribuzione. La Cassa integrazione viene destinata ai lavoratori sospesi o a orario ridotto.

Tale sussidio è erogato in favore di:

  • gli operai,
  • gli impiegati e
  • i quadri.

Come è evidente, dunque, la Cassa non è estesa a tutti i lavoratori. Sono esclusi dal novero dei beneficiari i dirigenti  e i lavoranti a domicilio. Tuttavia, di recente il legislatore ha dimostrato la tendenza ad estendere la previsione anche ad altri soggetti. Ad esempio, con il D.Lgs 148 del 2015, è stata estesa predetto sussidio anche ai lavoratori con contratto di apprendistato.

Invero, il legislatore ha previsto anche alcune diverse forme per predetto incentivo, si distingue in due diverse tipologie: cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

La disciplina della Cassa integrazione è stata di recente toccata dalla Manovra finanziaria 2022. Vediamo, brevemente, i punti toccati dalla riforma in questione.

Cassa integrazione ordinaria

La Cassa integrazione guadagni ordinaria, o anche detta CIGO, è uno degli ammortizzatori sociali che concesso a sostegno delle attività delle aziende:

  • industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • artigiane, che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

In particolare, può essere concessa se l’impresa sospende o riduce l’attività, per eventi a carattere temporaneo, ad es. mancanza di commesse, ma anche eventi a carattere naturale, come le avversità atmosferiche. Tale incentivo può infatti essere concessa per un periodo temporaneo di 13 settimane, prorogabile fino ad un limite di 12 mesi. In casi eccezionali, e solo per aree territoriali specifiche, è previsto il limite massimo di 24 mesi.

Ulteriore requisito richiesto, per accedere al contributo, è quello dell’anzianità di effettivo esercizio dell’attività lavorativa di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tuttavia, è prevista una deroga, laddove l’evento che ha determinato la sospensione sia oggettivamente non evitabile.

L’erogazione integrativa è equivalente all’80% della retribuzione globale. Il legislatore commisura il sussidio all’effettiva retribuzione non percepita per le ore di lavoro sospese.

La domanda di accesso alla cassa deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’impresa provvede ad anticipare preventivamente il sussidio per poi ottenere il rimborso dall’INPS.

Mentre a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto il contributo addizionale, pari a:

  • 9% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile

Cassa integrazione straordinaria

Fatta una breve panoramica sulla cassa integrazione ordinaria, possiamo ora concentrarci sulla cassa straordinaria.Tale incentivo è rivolto ai lavoratori, ove, a causa di eventi straordinari, l’attività produttiva è sospesa. Alla c.d. CIGS è possibile accedere per diversi avvenimento che coinvolgono la vita dell’impresa stessa, quali:

  • ristrutturazioni;
  • riorganizzazione;
  • riconversione aziendale;
  • crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;
  • procedure concorsuali.

Tuttavia, è possibile accedere solo se le aziende hanno più di 15 dipendenti, calcolati in base al semestre  precedente la richiesta- Il legislatore ha, poi, previsto anche delle limitazioni per le imprese che possono accedere. Infatti, possono appartenere ad uno dei seguenti settori:

  • industriali ed edili,
  • dell’artigianato dell’indotto (cioè con un  solo committente destinatario di CIGS),
  • dei servizi di mensa e ristorazione dell’indotto,
  • delle cooperative agricole; 
  • imprese commerciali con più di 200 dipendenti , 
  • imprese editrici di giornali , senza limite dei 15 dipendenti,
  • e imprese di spedizioni e trasporto  e agenzie di viaggi e turismo, con più di 50 dipendenti.

La durata dell’integrazione salariale

Anche per la cassa integrazione straordinaria sono previsti limiti massimi all’integrazione salariale:

  • 24 mesi, laddove concessa per riassetto aziendale, anche continuativi in un quinquennio mobile;
  • 24 mesi, nel caso di contratti di solidarietà, che può essere estesa a 36 anni se l’impresa non utilizza la Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria o altre causali del CIGS nel quinquennio.
  • 12 mesi, per in caso di crisi, anche continuativi nell’arco di 5 anni. In tal caso, potrà anche essere ulteriormente prorogata per ulteriori 12 mesi nel caso in cui la crisi aziendale comporti la cessazione dell’attività produttiva dell’impresa, ove sia possibile una possibilità di cessione o assorbimento del personale in una nuova azienda.

Le novità della Legge di Bilancio 2022

La legge di Bilancio 2022 è intervenuta a modificare la disciplina della Cassa integrazione, prevedendo alcune novità comuni sia alla cassa ordinaria che straordinaria. In particolare, sono state modificate alcune norme che abbiamo poc’anzi citato.

In primo luogo, la misura ha inteso ampliare la platea dei lavoratori che possono beneficiare del contributo. Infatti, sono fatti rientrare anche i lavoratori a domicilio, in precedenza esclusi, nonché i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, che non erano stati toccati da precedenti interventi normativi.

Tuttavia, per questa seconda categoria, laddove il contratto di apprendistato sia finalizzato a:

  • qualifica;
  • diploma professione;
  • diploma di istruzione secondaria superiore;
  • certificato di specializzazione tecnica.

E’ necessario che la riduzione o sospensione sia tale da non pregiudicare il relativo percorso di formazione dell’apprendista.

Anche il requisito di anzianità subisce una consistente modifica. Infatti, il requisito è ridotto da 90 a 30 giorni di anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Un’ulteriore modifica attiene al tetto massimo previsto per l’indennità. Il legislatore ha innalzato il limite massimo della sostegno integrativo a 1.199,72 euro per il 2021. Tuttavia, ha altresì previsto la rivalutazione annuale dell’importo.

Inoltre, il legislatore della legge di Bilancio 2022 ha presto anche alcune specificazioni sulla presentazione della domanda. Infatti, per quanto riguarda la richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, in questo caso, il datore di lavoro provvederà a comunicare egli stesso i dati all’INPS per il pagamento dell’integrazione.

Il datore di lavoro ha tempo fino alla fine del secondo mese successivo a quello di riferimento per l’integrazione. Mentre, se è posteriore, il legislatore ha previsto il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo.

Contributo addizionale

Il legislatore della Legge di Bilancio 2022 ha previsto alcuni cambiamenti anche con riferimento al contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare, sebbene le nuove norme sul punto entreranno in vigore a partire dal 1° Gennaio 2025.

La percentuale integrativa ricordiamo non essere dovuta laddove l’evento per cui è concessa la cassa integrazione è oggettivamente inevitabile. La Legge di Bilancio ha previsto che debba essere versata in misura pari:

  • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

Cassa integrazione gratuita: a chi spetta?

Il recente Decreto Sostegni Ter ha poi previsto che per alcune imprese, il datore di lavoro non sarà tenuto a versare il contributo addizionale, per il periodo di riferimento compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

Le imprese, invero, sono molteplici che rientrano nella categoria, in via esemplificativa sono esonerate le imprese del turismo, della ristorazione e delle attività creative.

Con l’introduzione dell’articolo 7 del Decreto Legge 4 del 27 gennaio 2022, allora, i datori di lavoro che richiedono la cassa integrazione sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale. Invero, abbiamo fatto riferimento più volte riferimento al contributo addizionale, nei paragrafi precedenti, a cui rinviamo.

Dunque, la cassa integrazione sarà quindi gratuita, e le aziende non devono pagare nessun contributo aggiuntivo per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nei periodi dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

Quali imprese sono esonerate?

I codici Ateco esonerati sono:

SERVIZICODICE ATECOSETTORE
Alloggio55.10; 55.20Turismo
Agenzie e tour operator79.1; 79.11; 79.12; 79.90
Ristorazione su treni e navi56.10.5Ristorazione
Catering per eventi, banqueting56.21.0
Mense e catering continuativo su base contrattuale56.29
Bar e altri esercizi simili senza cucina56.30
Ristorazione con somministrazione56.10.1
Parchi divertimento e tematici93.21
Stabilimenti termali96.04.20
Discoteche, sale da ballo night-club e simili93.29.1Attività ricreative
Sale da giochi e biliardi93.29.3
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)93.29.9
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca49.31; 49.39.09Altre attività
Gestione di stazioni per autobus52.21.30
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano49.39.01
Attività dei servizi radio per radio taxi52.21.90
Musei91.02; 91.03
Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua52.22.09
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo52.23.00
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi59.13.00
Attività di proiezione cinematografica59.14.00
Organizzazione di feste e cerimonie96.09.05

Alcune novità in tema di Cassa integrazione straordinaria

Il legislatore è poi intervenuto con riferimento specifico alla cassa integrazione straordinaria. In specie, è stata estesa tra le cause possibili di accesso la “riorganizzazione aziendale”. All’interno di tale categoria, oggi, appartiene anche le ipotesi in cui le imprese ricorrano ai processi di transazioni.

Inoltre, la normativa ha previsto nuove percentuali di riduzione, per il  contratto di solidarietà:

  • la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà passa dal 60% al 80%;
  • la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.

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