L’Agenzia dell’Entrate ha confermato il calendario delle dichiarazioni fiscali 2024 attraverso il Comunicato stampa del 11 aprile 2024. Questo annuncio giunge in risposta alle recenti innovazioni normative introdotte dal decreto legislativo n. 1 del 8 gennaio 2024, relativo alla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
Il cosiddetto decreto adempimenti prevede anche l’ampliamento del novero dei soggetti che possono usufruire della dichiarazione dei redditi precompilata. A partire dal 2024, la dichiarazione precompilata sarà disponibile anche per le persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, inclusi i lavoratori autonomi e gli imprenditori, sebbene in fase di sperimentazione.
Le modifiche prevedono sostanziali semplificazioni e adeguamenti nei termini di presentazione, indirizzati sia alle persone fisiche che ai sostituti d’imposta. In questa panoramica, analizzeremo nel dettaglio le novità apportate, allo scopo di offrire un quadro esauriente delle trasformazioni nel calendario delle scadenze fiscali.
Indice degli Argomenti
- Calendario dichiarazioni fiscali 2024 per le persone fisiche
- Imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA: quali sono le semplificazioni previste?
- Calendario dichiarazioni fiscali 2024 per i sostituti d’imposta: addio alla CU per i forfettari?
- Calendario scadenze fiscali 2024: i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni
- Conclusioni
Calendario dichiarazioni fiscali 2024 per le persone fisiche
La Circolare n. 8/E dell’Agenzia dell’Entrate introduce una significativa novità della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati. Nello specifico, è introdotta la modalità semplificata di presentazione del modello 730 che permette ai lavoratori dipendenti e i pensionati di accedere a un percorso guidato per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dove potranno confermare o modificare le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e procedere, infine, alla trasmissione telematica.
Questa semplificazione scatta già dal 2024 grazie al lavoro di analisi e raccolta dati effettuato dall’Agenzia dell’Entrate, che rende accessibili automaticamente i dati disponibili relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi da pensione. Per il contribuente sarà sufficiente accedere dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia dell’Entrate e selezionare l’apposita sezione della dichiarazione precompilata online.
Si prevede l’estensione del modello 730 semplificato a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA, rappresentando un ulteriore passo avanti nella semplificazione degli adempimenti fiscali. Questa innovazione consentirà a una vasta gamma di contribuenti di usufruire del modello semplificato, inclusi coloro che non percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Non ci resta che attendere il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definirà gradualmente l’inclusione delle nuove tipologie reddituali ammissibili al modello 730 semplificato.
Imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA: quali sono le semplificazioni previste?
In questa fase di rinnovamento entra in gioco il decreto Adempimenti che introduce una serie di semplificazioni per l’adempimento degli obblighi dichiarativi relativi a imposte sui redditi, IRAP e IVA. L’obiettivo è quello di puntare a una progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti o già disponibili dall’Agenzia delle Entrate attraverso sistemi di interoperabilità delle banche dati.
In particolare, si punta a ridurre gradualmente le informazioni riguardanti i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici e l’obbligo di indicare nella dichiarazione i crediti d’imposta utilizzabili solo tramite “compensazione orizzontale” per estinguere i debiti.
Un grande novità viene introdotta dall’articolo 13 del decreto Adempimenti, che stabilisce come il mancato riporto dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporterà la decadenza dal beneficio, a patto che tali crediti siano effettivamente spettanti, escludendo però i crediti qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis. Ecco il dettaglio:
La mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio. Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all’articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, resta ferma l’applicazione del comma 2 dell’articolo 17 del medesimo regolamento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. |
Queste semplificazioni saranno implementate gradualmente, partendo dai modelli relativi al periodo d’imposta concluso al 31 dicembre 2023. Tale processo avverrà attraverso provvedimenti deliberati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che orchestrerà l’attuazione delle nuove disposizioni. Questo approccio graduale permetterà una transizione fluida e organica verso un sistema fiscale più snello e agevole per i contribuenti.
Calendario dichiarazioni fiscali 2024 per i sostituti d’imposta: addio alla CU per i forfettari?
Il decreto Adempimenti introduce una semplificazione significativa anche per i sostituti d’imposta che erogano compensi a contribuenti sotto il regime forfetario o di vantaggio fiscale. A partire dal 2024, i sostituti d’imposta sono esonerati dall’onere di emettere la Certificazione Unica (CU) relativa ai compensi erogati. Questa esenzione comprende la dispensa dalla preparazione, sottoscrizione e consegna della CU entro il 16 marzo dell’anno successivo, così come la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data.
Questa semplificazione non influisce sull’accesso ai dati relativi ai contribuenti forfetari, che l’Amministrazione finanziaria può ottenere tramite la fatturazione elettronica, obbligatoria per tutti i contribuenti dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dal regime fiscale adottato. Rimane, invece, valido l’obbligo di inviare la CU per i compensi erogati ai contribuenti forfetari nell’anno d’imposta 2023, entro il 18 marzo 2024.
Inoltre, l’articolo 16 del decreto Adempimenti introduce una semplificazione sperimentale e facoltativa per i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte. Questi soggetti possono comunicare direttamente all’Amministrazione finanziaria l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e altri elementi informativi, evitando di inserire gli stessi dati nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770).
Si prevede l’attivazione di questa nuova modalità a partire dalle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025, in attesa di apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Calendario scadenze fiscali 2024: i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni
Le nuove disposizioni sull’articolo 11 del decreto Adempimenti e sull’articolo 38 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, hanno ridefinito i termini di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi (modello “REDDITI”), all’IRAP e delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Come confermato nella Circolare n. 8/2024, queste nuove regole hanno l’obiettivo di accelerare il processo di controllo delle dichiarazioni presentate e di erogazione dei rimborsi, oltre a velocizzare la disponibilità delle dichiarazioni precompilate e la pubblicazione dei programmi informatici per facilitare la compilazione e trasmissione dei dati. Ecco un riepilogo delle date di presentazione:
Tipologie di dichiarazioni | Periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 | Periodo d’imposta in corso al 31/12/2024 |
Persone fisiche Società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR | – in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024; – se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 | – in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 ; – se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025 |
Sostituti d’imposta (MODELLO 770) | entro il 31 ottobre 2024 | dal 15 aprile al 31 ottobre 2025 |
Le nuove scadenze diventano operative per la maggior parte dei contribuenti a partire dal 2 maggio 2024. Tuttavia, per i soggetti con periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente al 31 dicembre 2023 sarà posticipato oltre il 2 maggio 2024, ma essi dovranno rispettare i termini di presentazione già stabiliti. A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini di presentazione saranno completamente armonizzati.
Conclusioni
Il nuovo calendario delle scadenze fiscali, delineato dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 8/E, introduce importanti semplificazioni e agevolazioni per i contribuenti. La modalità semplificata di presentazione del modello 730 e l’estensione del suo utilizzo a un numero maggiore di contribuenti rappresentano passi significativi verso una maggiore facilità nell’adempiere agli obblighi fiscali. Con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti tributari, l’Agenzia dell’Entrate si impegna a garantire un’azione uniforme e coerente degli Uffici, garantendo al contempo il rispetto delle disposizioni normative vigenti, come previste dal Decreto Adempimenti.