Bonus giovani under 35: ritirato il decreto attuativo

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È stato ritirato il Decreto che doveva definire i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo in favore delle assunzioni di giovani under 35.

Il 5 marzo è stato firmato il decreto ministeriale di attuazione della norma del Decreto Coesione che prevede un nuovo sgravio contributivo totale per l’assunzione di giovani under 35 al primo contratto a tempo  indeterminato. Il beneficio  verrebbe riservato  alle assunzioni  a partire dal 31 gennaio 2025.

Chi può beneficiare del Bonus assunzioni under 35?

Al momento inapplicabile, il bonus assunzioni giovani under 35.Il Decreto Coesione 60/2024 convertito dalla Legge 95/2024, prevedeva un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per 24 mesi.

Il decreto attuativo modifica questo periodo, prevedendo la decorrenza dal 1 gennaio 2025. Il decreto ministeriale del 27 febbraio, in attesa di pubblicazione,  conferma che i contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma non devono riguardare personale dirigenziale, ne riguardare rapporti di lavoro domestico nè di apprendistato.

Sono compresi i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Inoltre, per poterne beneficiare, i lavoro assunti devono avere i seguenti requisiti:

  • Alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (pertanto è necessario avere fino a 34 anni e 364 giorni sono ammessi);
  • Non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato ad eccezione del caso in cui siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito  solo parzialmente del beneficio medesimo.

Nel decreto interministeriale viene anche chiarito che l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

Sanzioni

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, provoca la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi e al pagamento delle sanzioni previste. Resta ferma la responsabilità penale se il fatto costituisce reato.

Esonero contributivo

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo:

  • 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero;
  • 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL)

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, tuttavia è compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato.

Decreto attuativo

Il decreto interministeriale attuativo definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’art. 22 del decreto-legge 60/2024 con alcune novità che contrastano con la norma di legge .

In particolare, prevede che l’esonero è valido per le assunzioni effettuate tra la data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e il 31 dicembre 2025. Inoltre prevede anche che le imprese devono presentare la domanda all’INPS prima dell’assunzione, pena l’esclusione dal beneficio. Questa disposizione rappresenta un cambio di rotta rispetto ad agevolazioni precedenti, che consentivano l’accesso allo sgravio anche retroattivamente.

Occorre adesso attendere i chiarimenti dal ministero e da parte di una Circolare INPS.

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Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. andreabaldini@fiscomania.com
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