Bonus casa 2026: guida nuove aliquote 50% e 36%

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La legge di bilancio 2026 proroga le aliquote del 50% e 36%: ecco come funzionano le detrazioni per abitazione principale e seconde case, con esempi pratici e limiti di spesa.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199) ha ridisegnato il panorama delle agevolazioni fiscali per la casa. Se fino a poco tempo fa eravamo abituati a proroghe lineari, il biennio 2026-2027 introduce un cambiamento strutturale fondamentale: il doppio binario delle aliquote.

In questo articolo analizziamo in dettaglio come cambiano le percentuali di detrazione per il “Bonus Casa”, l’Ecobonus e il Sismabonus, distinguendo tra abitazione principale e altri immobili, e facciamo il punto sulle scadenze confermate per Bonus Mobili e Barriere Architettoniche.

La legge di bilancio 2026 proroga le aliquote del 50% e 36%: ecco come funzionano le detrazioni per abitazione principale e seconde case, con esempi pratici e limiti di spesa.

Infografica Tabella Aliquote Bonus Casa 2026 e 2027 per abitazione principale e seconde case
Tabella riepilogativa: Le nuove aliquote del “doppio binario” per il 2026.

Cos’è il bonus casa 2026 e cosa prevede la legge di bilancio

Bonus casa 2026: agevolazione fiscale che permette di detrarre dall’IRPEF una percentuale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio su unità immobiliari residenziali. L’art. 1 co. 22 della L. 199/2025 proroga per il 2026 le aliquote già previste per il 2025, differenziando la misura della detrazione in base alla destinazione dell’immobile. La detrazione si applica agli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR e si ripartisce in 10 quote annuali di pari importo.

Il bonus casa, introdotto originariamente dall’art. 1 della L. 27.12.1997 n. 449 e poi reso strutturale dall’art. 16-bis del TUIR, rappresenta una delle agevolazioni fiscali più utilizzate dai contribuenti. La normativa ha subito numerose modifiche nel corso degli anni, con proroghe e potenziamenti temporanei che hanno progressivamente ampliato sia l’ambito applicativo che le percentuali di detrazione.

La proroga delle aliquote: cosa cambia dal 2025

L’art. 1 co. 22 della L. 30.12.2025 n. 199 ha modificato l’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, prorogando al 2026 le stesse aliquote previste per il 2025. Questa proroga evita la riduzione delle percentuali che sarebbe dovuta scattare automaticamente dal 1° gennaio 2026 secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2025.

In assenza di questa proroga, dal 1° gennaio 2026 le aliquote sarebbero scese al 30% per tutti gli immobili. Invece, grazie alla L. 199/2025, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 continuano a applicarsi le aliquote maggiorate del 50% per l’abitazione principale e del 36% per gli altri immobili.

Normativa di riferimento: art. 16-bis del TUIR e DL 63/2013

La disciplina del bonus casa trova fondamento in due principali fonti normative. L’art. 16-bis del TUIR, inserito dall’art. 4 del DL 6.12.2011 n. 201, definisce la detrazione “a regime” per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Questa norma stabilisce l’ambito oggettivo degli interventi agevolabili, i soggetti beneficiari e le modalità di fruizione della detrazione.

L’art. 16 del DL 4.6.2013 n. 63 (convertito con L. 3.8.2013 n. 90) ha invece introdotto un regime transitorio che ha potenziato l’agevolazione, portando inizialmente la detrazione dal 36% al 50% e aumentando il limite di spesa da € 48.000 a € 96.000 per unità immobiliare. Questo regime transitorio è stato poi prorogato di anno in anno fino al 2026.

Bonus ristrutturazioni: aliquote differenziate per il 2026 e 2027

La novità più rilevante introdotta dall’art. 1 co. 22 della Legge di Bilancio 2026 è la differenziazione dell’aliquota in base alla destinazione dell’immobile per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026, il legislatore ha previsto due fasce di agevolazione.

Tabella di sintesi delle aliquote

Tipologia di ImmobileSpese 2025 e 2026Spese 2027Limite di Spesa
Abitazione principale50%36%€ 96.000
Altri immobili (Seconde case, locati, ecc.)36%30%€ 96.000
Immobili “a regime (dal 2028)30%30%€ 48.000

Aliquota “maggiorata” del 50% per l’abitazione principale

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, la detrazione IRPEF spetta nella misura del 50% se sono rispettati contemporaneamente questi requisiti (art. 16 co. 1 del DL 63/2013):

  • le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare
  • gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Rientrano tra i titolari di diritti reali i proprietari (inclusi i nudi proprietari e i proprietari superficiari), gli usufruttuari, i titolari del diritto di uso e del diritto di abitazione. Il requisito della titolarità dell’immobile deve sussistere all’inizio dei lavori (circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).

Per abitazione principale si intende, ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR, quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado ex art. 5 co. 5 del TUIR), dimorano abitualmente.

L’aliquota maggiorata del 50% compete anche se l’unità immobiliare viene adibita ad abitazione principale al termine dei lavori, purché la destinazione avvenga entro tale momento. Il successivo cambio di destinazione dell’immobile non comporta la riduzione dell’agevolazione già fruita (circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).

Aliquota “ordinaria” del 36% per seconde case e immobili diversi

Per le spese sostenute nel 2026, quando non sussistono i requisiti per l’aliquota maggiorata, la detrazione IRPEF spetta nella misura del 36%. Questa percentuale si applica:

  • Agli immobili diversi dall’abitazione principale del contribuente.
  • Alle spese sostenute da soggetti diversi dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (ad esempio locatari, comodatari, familiari conviventi).
  • Agli immobili posseduti da società di persone non utilizzati come abitazione principale dai soci.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circ. 19.6.2025 n. 8 che l’aliquota maggiorata del 50% non può essere estesa ai familiari conviventi né ai detentori degli immobili. Un soggetto che detiene l’immobile sulla base di un contratto di locazione o di comodato può beneficiare dell’agevolazione solo con l’aliquota ordinaria del 36%, indipendentemente dal fatto di avere o meno la residenza anagrafica in quell’immobile.

Nella risposta a interpello 27.10.2025 n. 273, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che il possessore di un immobile fiscalmente residente all’estero può beneficiare solo dell’aliquota ordinaria del 36%, non potendo soddisfare la condizione della destinazione ad abitazione principale.

Confronto aliquote 2025, 2026 e 2027: tabella riepilogativa

Periodo spesaAbitazione principaleAltri immobiliLimite massimo spesaQuote annuali
Fino al 25.6.201236%36%€ 48.00010
26.6.2012 – 31.12.202450%50%€ 96.00010
1.1.2025 – 31.12.202550%36%€ 96.00010
1.1.2026 – 31.12.202650%36%€ 96.00010
1.1.2027 – 31.12.202736%30%€ 96.00010
Dal 1.1.202830%30%€ 48.00010

La tabella evidenzia come il 2026 rappresenti l’ultimo anno in cui sarà possibile beneficiare dell’aliquota del 50% per l’abitazione principale. Dal 2027 inizierà una progressiva riduzione delle percentuali, fino ad arrivare al regime “a regime” previsto dall’art. 16-bis co. 3-ter del TUIR con aliquota unica del 30% dal 2028.

Come si calcola la detrazione: limiti di spesa ed esempi pratici

La detrazione IRPEF per il bonus casa si calcola applicando l’aliquota spettante (50% o 36%) all’ammontare delle spese sostenute, fino a un massimo di € 96.000 per unità immobiliare. L’importo così ottenuto si ripartisce in 10 quote annuali di pari importo, che vengono portate in detrazione dall’IRPEF dovuta per ciascuno dei 10 anni successivi a quello di sostenimento della spesa.

Limite massimo € 96.000 per unità immobiliare

Il limite di € 96.000 è riferito alla singola unità immobiliare, comprensive delle pertinenze. Questo significa che se un contribuente è proprietario di più immobili e effettua interventi agevolabili su ciascuno di essi, può beneficiare del limite di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, il limite di € 96.000 si applica distintamente a ciascun condomino, in proporzione ai millesimi di proprietà. Quindi, se un condominio composto da 10 unità immobiliari sostiene una spesa complessiva di € 300.000 per interventi sulle parti comuni, ciascun condomino potrà detrarre la propria quota di spesa (in base ai millesimi) fino al limite personale di € 96.000.

Caso pratico 1: Ristrutturazione abitazione principale

Situazione: Rossi Mario, proprietario, ristruttura nel 2026 la propria abitazione principale con i seguenti interventi:

  • Rifacimento bagno: € 25.000
  • Sostituzione infissi: € 15.000
  • Impianto di climatizzazione: € 18.000
  • Spesa totale: € 58.000

Calcolo detrazione:

  1. Verifica limite: € 58.000 < € 96.000 ✓
  2. Aliquota applicabile: 50% (abitazione principale + proprietario)
  3. Detrazione totale: € 58.000 × 50% = € 29.000
  4. Quota annuale: € 29.000 ÷ 10 = € 2.900/anno

Rossi Mario potrà portare in detrazione € 2.900 all’anno per 10 anni (dal 2026 al 2035) nella propria dichiarazione dei redditi. Se la sua IRPEF annua è superiore a € 2.900, recupererà l’intero importo; in caso contrario, la parte di detrazione che eccede l’imposta dovuta andrà persa (non è rimborsabile né riportabile).

Requisiti per ottenere l’aliquota maggiorata del 50%

L’accesso all’aliquota maggiorata del 50% è subordinato al rispetto contestuale di precisi requisiti soggettivi e oggettivi. La normativa e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno delimitato in modo rigoroso il perimetro dei beneficiari, escludendo determinate categorie di soggetti.

Chi può beneficiare dell’aliquota al 50%?

Possono accedere all’aliquota maggiorata del 50% esclusivamente i contribuenti che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

  • Sono persone fisiche soggette a IRPEF.
  • Sono titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie) sull’immobile.
  • Sostengono le spese per interventi sull’immobile destinato ad abitazione principale.
  • La condizione di titolarità sussiste all’inizio dei lavori.

Sono esclusi dall’aliquota maggiorata, e possono accedere solo all’aliquota ordinaria del 36%:

  • I locatari e i comodatari (detentori dell’immobile).
  • I familiari conviventi non titolari di diritti reali sull’immobile.
  • I soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali).
  • I soggetti residenti all’estero (risposta a interpello 27.10.2025 n. 273).

La circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha ribadito che l’aliquota maggiorata compete solo se le spese sono sostenute dai possessori che adibiscono l’immobile ad abitazione principale. Non rientrano tra i possessori i detentori in forza di contratti di locazione o comodato.

Definizione di abitazione principale ai fini fiscali

Ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR, per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari, dimorano abitualmente.

Il concetto di “dimora abituale” richiama una presenza continuativa e stabile, non occasionale o temporanea. Non è sufficiente la sola residenza anagrafica se questa non corrisponde all’effettiva dimora. Al contrario, può qualificarsi come abitazione principale un immobile nel quale il contribuente dimora abitualmente anche in assenza di residenza anagrafica, purché tale circostanza sia debitamente documentabile.

La normativa prevede un’importante deroga: non si tiene conto della variazione della dimora abituale se questa dipende da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Questo significa che un contribuente ricoverato permanentemente in una casa di cura può continuare a considerare abitazione principale l’immobile nel quale dimorava prima del ricovero.

Titolarità dell’immobile: proprietà e diritti reali

Il requisito della titolarità richiede che il contribuente sia proprietario dell’immobile o titolare di uno dei seguenti diritti reali di godimento:

Diritto di proprietà: include sia la proprietà piena che la nuda proprietà. Il nudo proprietario può quindi beneficiare dell’aliquota maggiorata se l’immobile costituisce la sua abitazione principale (situazione che si verifica tipicamente quando l’usufruttario è deceduto o ha rinunciato all’usufrutto).

Diritto di usufrutto: il diritto di godere della cosa e di trarne ogni utilità, nei limiti previsti dall’art. 981 c.c.

Diritto di uso: il diritto di servirsi di una cosa e, se fruttifera, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 c.c.).

Diritto di abitazione: il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia (art. 1022 c.c.).

Diritto di superficie: il diritto di fare e mantenere una costruzione sopra o sotto il suolo altrui (art. 952 c.c.).

Il requisito della titolarità deve sussistere all’inizio dei lavori. L’eventuale cambio di destinazione dell’immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell’agevolazione derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria (circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).

Familiari conviventi e detentori: perché non possono accedere all’aliquota maggiorata

L’art. 16 co. 1 del DL 63/2013 stabilisce testualmente che la detrazione IRPEF è “innalzata al 50 per cento nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.

La formulazione letterale della norma esclude quindi dall’aliquota maggiorata i soggetti che non sono proprietari o titolari di diritti reali, anche se convivono con questi ultimi. La circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha confermato questa interpretazione restrittiva, chiarendo che l’aliquota maggiorata del 50% non si estende:

  • ai familiari conviventi con il proprietario o titolare di diritto reale
  • ai detentori dell’immobile in forza di contratto di locazione
  • ai comodatari (detentori in forza di contratto di comodato)
  • ai conviventi more uxorio non titolari di diritti sull’immobile

Tutti questi soggetti possono comunque beneficiare del bonus casa, ma esclusivamente con l’aliquota ordinaria del 36%, a condizione che sostengano effettivamente le spese e siano in possesso della necessaria documentazione (fatture, bonifici, titolo di detenzione).

Questa limitazione rappresenta una significativa differenza rispetto al regime previgente, nel quale fino al 31.12.2024 l’aliquota del 50% si applicava indistintamente a tutti i soggetti aventi titolo (possessori e detentori) per qualsiasi immobile residenziale, senza distinzione tra abitazione principale e altri immobili.

Interventi sulle parti comuni condominiali: come funzionano le aliquote

Gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali vedono allineate le stesse aliquote delle detrazioni che competono per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Dall’1.1.2025 le aliquote del bonus casa si applicano anche agli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici, con un meccanismo di attribuzione “ad condòmino” che tiene conto della destinazione della singola unità immobiliare posseduta.

Aliquote “ad condòmino” per gli interventi condominiali

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici che danno diritto al bonus casa (art. 16-bis del TUIR), all’ecobonus (art. 14 del DL 63/2013) e al sismabonus (art. 16 del DL 63/2013), l’aliquota maggiorata compete nella quota di spese imputata al singolo condomino se quest’ultimo (circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8):

  • è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare all’inizio dei lavori
  • destina l’unità immobiliare ad abitazione principale al termine dei lavori

Se questi requisiti sono rispettati, sulla quota di spesa imputata a quel condomino si applica l’aliquota del 50% per le spese 2026. Se uno dei requisiti non sussiste (ad esempio il condomino è un locatario, oppure l’unità non è abitazione principale), sulla sua quota di spesa si applica l’aliquota ordinaria del 36%.

Esempio pratico:

Un condominio di 4 unità effettua nel 2026 lavori di ristrutturazione delle parti comuni per €100.000. La ripartizione millesimale è: A 250/1000, B 250/1000, C 250/1000, D 250/1000.

  • Condomino A: proprietario, abitazione principale → aliquota 50% su € 25.000 = detrazione € 12.500
  • Condomino B: proprietario, seconda casa → aliquota 36% su € 25.000 = detrazione € 9.000
  • Condomino C: locatario, sua abitazione principale → aliquota 36% su € 25.000 = detrazione € 9.000
  • Condomino D: società srl proprietaria → aliquota 36% su € 25.000 = detrazione € 9.000

L’eventuale cambio di destinazione d’uso dell’immobile successivamente alla fruizione della detrazione non determina la riduzione dell’agevolazione. Ad esempio, se dopo aver fruito dell’aliquota del 50% il condomino trasferisce la propria abitazione principale in altro immobile, non deve restituire la maggiore detrazione già goduta.

Ripartizione delle spese in condominio: criteri millesimali e convenzioni alternative

Ai sensi dell’art. 1123 co. 1 c.c., le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (millesimi), salvo diversa convenzione.

La possibilità di deroga prevista dall’art. 1123 c.c. (“salvo diversa convenzione”) assume particolare rilevanza nel contesto delle detrazioni edilizie 2026. L’art. 10 co. 3 del DL 16.7.2020 n. 76 ha espressamente previsto che “i condòmini possano derogare all’applicazione dei criteri di ripartizione di cui agli articoli 1123, 1124, 1125, 1126 e 1136 del codice civile anche al solo fine di favorire l’utilizzo del Superbonus”.

Questo principio, sebbene introdotto specificamente per il superbonus, è stato esteso dalla prassi anche alle altre detrazioni edilizie. I condòmini possono quindi decidere, con apposita delibera assembleare, di ripartire le spese in modo difforme dai millesimi. Ad esempio:

  • alcuni condòmini potrebbero decidere di accollarsi l’intero costo dei lavori
  • la ripartizione potrebbe essere effettuata in base all’effettivo utilizzo delle parti comuni
  • potrebbero essere previste percentuali personalizzate concordate tra i condòmini

Questa flessibilità diventa particolarmente utile quando alcuni condòmini possono beneficiare dell’aliquota del 50% mentre altri solo del 36%, oppure quando alcuni condòmini hanno capienza fiscale insufficiente per assorbire la detrazione. In questi casi, i condòmini con maggiore convenienza fiscale potrebbero accollarsi una quota superiore di spesa, massimizzando il recupero fiscale complessivo del condominio.

Quali interventi rientrano nel bonus casa 2026

L’ambito oggettivo del bonus casa è molto ampio e comprende la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione” ex art. 3 co. 1 lett. e) del DPR 6.6.2001 n. 380. L’art. 16-bis co. 1 del TUIR individua le categorie di interventi agevolabili, riprendendo sostanzialmente le definizioni contenute nel Testo Unico dell’Edilizia.

Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro

Rientrano nel bonus casa gli interventi di manutenzione straordinaria, definiti dall’art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 380/2001 come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti di destinazione d’uso.

Rientrano in questa categoria, ad esempio:

  • il rifacimento di bagni e cucine senza alterazione della planimetria
  • la sostituzione di infissi esterni
  • il consolidamento o rifacimento delle scale
  • la realizzazione di servizi igienici in ampliamento o miglioramento di quelli esistenti
  • l’installazione di ascensori e scale di sicurezza

Gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001) comprendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Rientrano in questa categoria anche:

  • la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria
  • il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari
  • la modifica della distribuzione interna degli spazi

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 3 co. 1 lett. c) del DPR 380/2001) sono rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

Gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 3 co. 1 lett. a) del DPR 380/2001) danno diritto alla detrazione solo se effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Rientrano in questa categoria opere come la riparazione di pavimenti, tinteggiature, intonacature, sostituzione di tegole, riparazione di ringhiere e cancellate.

Interventi per eliminazione barriere architettoniche

L’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR riconosce la detrazione per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto:

  • ascensori e montacarichi
  • ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 3 co. 3 della L. 5.2.1992 n. 104)

Rientrano in questa categoria, ad esempio:

  • l’installazione di piattaforme elevatrici
  • la sostituzione di gradini con rampe
  • l’installazione di servoscala
  • l’allargamento di porte per il passaggio di sedie a rotelle
  • la realizzazione di bagni per disabili
  • l’installazione di dispositivi di segnalazione visiva per non udenti

Impianti tecnologici e risparmio energetico

L’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR include tra gli interventi agevolabili quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. La norma specifica che le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici.

Rientrano in questa categoria:

  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
  • la sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione o pompe di calore
  • l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore
  • la coibentazione di pareti, soffitti e pavimenti
  • la sostituzione di finestre comprensive di infissi

La lett. g) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR prevede inoltre la detrazione per interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.

Misure antisismiche e messa in sicurezza statica

L’art. 16-bis co. 1 lett. i) del TUIR riconosce la detrazione per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Gli interventi devono riguardare:

  • le parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente
  • interi edifici

Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Rientrano in questa categoria:

  • il consolidamento delle fondazioni
  • il rinforzo di pilastri e travi
  • la realizzazione di cordoli in cemento armato
  • il consolidamento di solai e coperture
  • l’installazione di dispositivi antisismici
  • la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica

Per questi interventi, se realizzati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3 ex OPCM 20.3.2003 n. 3274), può competere in alternativa il sismabonus di cui all’art. 16 del DL 63/2013, con le stesse aliquote del bonus casa (50% o 36% per spese 2026) ma con un ambito applicativo più esteso che include anche gli immobili produttivi.

Ecobonus 2026: detrazioni per l’efficienza energetica

Ecobonus 2026: detrazione IRPEF o IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, disciplinata dall’art. 14 del DL 63/2013. L’art. 1 co. 22 della L. 199/2025 conferma per il 2026 le stesse aliquote del bonus casa, differenziando tra abitazione principale (50%) e altri immobili (36%). La detrazione si ripartisce in 10 quote annuali di pari importo e si applica su limiti di spesa che variano in base alla tipologia di intervento.

L’ecobonus ha un ambito applicativo più ampio rispetto al bonus casa: possono beneficiarne non solo le persone fisiche ma anche i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali). Questo perché la norma prevede espressamente che la detrazione competa sia dall’IRPEF che dall’IRES (art. 14 co. 1 del DL 63/2013).

Aliquote ecobonus: 50% prima casa, 36% altri immobili

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, l’ecobonus spetta con le seguenti aliquote (art. 14 co. 3-quinquies del DL 63/2013, come modificato dalla L. 199/2025):

Aliquota “maggiorata” del 50%: per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, se gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Aliquota “ordinaria” del 36%: per tutti gli altri casi, compresi:

  • immobili diversi dall’abitazione principale
  • spese sostenute da soggetti diversi dai titolari di diritti reali
  • immobili delle imprese (strumentali, patrimoniali o merce)

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8, anche per l’ecobonus valgono gli stessi principi già esaminati per il bonus casa: l’aliquota maggiorata compete solo ai possessori (non ai detentori) che destinano l’immobile ad abitazione principale. La condizione della titolarità dell’immobile deve essere verificata all’inizio dei lavori.

Importante per le imprese: aderendo ai principi espressi dalla Corte di Cassazione (sentenze 12.11.2019 nn. 29162, 29163, 29164), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le detrazioni per riqualificazione energetica spettano per tutti gli immobili delle imprese, a prescindere dalla loro destinazione (ris. Agenzia delle Entrate 25.6.2020 n. 34 e circ. 28/2022). Le imprese possono quindi beneficiare dell’ecobonus sia per immobili strumentali che per immobili merce o patrimoniali, ma esclusivamente con l’aliquota ordinaria del 36%.

Interventi agevolabili: dall’involucro agli impianti

Gli interventi per i quali è possibile beneficiare dell’ecobonus sono definiti dall’art. 1 co. 344-347 della L. 27.12.2006 n. 296 e dall’art. 2 del DM 6.8.2020 n. 159844 “Requisiti”.

Riqualificazione energetica globale dell’edificio: interventi che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite definiti dal decreto (art. 1 co. 344 della L. 296/2006).

  • Limite massimo detrazione: € 100.000
  • Aliquota 2026: 50% o 36%

Interventi sull’involucro degli edifici: riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U definiti dalla normativa (art. 1 co. 345 della L. 296/2006).

  • Strutture opache verticali: limite € 60.000
  • Finestre e infissi: limite € 60.000
  • Schermature solari: limite € 60.000
  • Coperture: limite € 60.000
  • Pavimenti: limite € 60.000
  • Aliquota 2026: 50% o 36%

Installazione pannelli solari: per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (art. 1 co. 346 della L. 296/2006).

  • Limite massimo detrazione: € 60.000
  • Aliquota 2026: 50% o 36%

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale: con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (art. 1 co. 347 della L. 296/2006).

  • Limite massimo: € 30.000 per caldaie a condensazione
  • Limite massimo: € 30.000 per pompe di calore
  • Aliquota 2026: 50% o 36%

Building automation: acquisto e posa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, climatizzazione delle unità abitative (art. 1 co. 88 della L. 28.12.2015 n. 208).

  • Limite massimo: € 15.000
  • Aliquota 2026: 50% o 36%

Sismabonus 2026: detrazioni per interventi antisismici

Sismabonus 2026: detrazione IRPEF o IRES per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, disciplinata dall’art. 16 co. 1-bis ss. del DL 63/2013. L’art. 1 co. 22 della L. 199/2025 conferma per il 2026 le stesse aliquote del bonus casa e dell’ecobonus (50% o 36%), sostituendo il precedente sistema di aliquote differenziate in base al miglioramento della classe sismica (che prevedeva aliquote dal 50% all’85%).

Il sismabonus può competere sia a persone fisiche che a soggetti IRES, sia per immobili residenziali che per immobili produttivi. La detrazione si ripartisce in 10 quote annuali di pari importo (non più in 5 quote come previsto fino al 31.12.2023) con un limite massimo di spesa di €96.000 per unità immobiliare.

Come funziona il sismabonus: aliquote e ambito applicativo

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, il sismabonus spetta con le seguenti aliquote (art. 16 co. 1 e co. 1-septies.1 del DL 63/2013):

Aliquota “maggiorata” del 50%: per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, se gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Aliquota “ordinaria” del 36%: per tutti gli altri casi, compresi:

  • immobili diversi dall’abitazione principale
  • immobili produttivi (capannoni, laboratori, uffici, negozi)
  • spese sostenute da soggetti IRES
  • spese sostenute da detentori (locatari, comodatari)

Come per bonus casa ed ecobonus, anche per il sismabonus la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha confermato il meccanismo di applicazione “ad condòmino” per gli interventi sulle parti comuni: ogni condomino beneficia dell’aliquota (50% o 36%) in base alla propria situazione soggettiva e alla destinazione della propria unità immobiliare.

Importante estensione agli immobili produttivi: a differenza del bonus casa (che spetta solo per immobili residenziali) e dell’ecobonus (che spetta per tutti gli immobili ma con requisiti specifici), il sismabonus si applica espressamente anche agli immobili adibiti ad attività produttive. L’art. 16 co. 1-bis del DL 63/2013 prevede infatti che la detrazione spetta per interventi su “costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive”.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “costruzioni adibite ad attività produttive” si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali (circ. 18.9.2013 n. 29). Il sismabonus spetta quindi:

  • per immobili posseduti da società, non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione (ris. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 22)
  • per immobili dei titolari di reddito di impresa, a prescindere dal fatto che siano strumentali, merce o patrimonio (ris. Agenzia delle Entrate 25.6.2020 n. 34)

Zone sismiche ammesse e interventi qualificati

Il sismabonus spetta esclusivamente per interventi su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Nello specifico, le zone ammesse sono quelle classificate come zona 1, zona 2 e zona 3 dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003 n. 3274.

La classificazione sismica del territorio italiano individua 4 zone di pericolosità decrescente:

  • Zona 1: zona più pericolosa, dove possono verificarsi fortissimi terremoti
  • Zona 2: zona dove possono verificarsi forti terremoti
  • Zona 3: zona che può essere soggetta a scuotimenti modesti
  • Zona 4: zona meno pericolosa (NON ammessa al sismabonus)

Per verificare la zona sismica di un immobile è possibile consultare le mappe pubblicate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile o richiedere un certificato al Comune di ubicazione dell’immobile.

Gli interventi ammessi sono quelli relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. i) del TUIR, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Gli interventi devono essere realizzati:

  • sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente
  • su interi edifici (non su singole unità immobiliari)
  • se riguardano i centri storici, sulla base di progetti unitari

Le procedure autorizzatorie per i lavori devono essere iniziate dopo l’1.1.2017 e le spese devono essere sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2027 (art. 16 co. 1-bis del DL 63/2013).

Asseverazione efficacia e classificazione rischio sismico

Per le spese sostenute nel 2026, il sismabonus compete con aliquota unica del 36% (o del 50% per abitazione principale), indipendentemente dal fatto che gli interventi determinino o meno un miglioramento della classe di rischio sismico dell’edificio. Questo rappresenta una semplificazione rispetto al sistema previgente (valido fino al 31.12.2024) che prevedeva aliquote differenziate dal 50% all’85% in base al miglioramento conseguito.

Tuttavia, per gli interventi che determinano il passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori, rimangono necessarie le asseverazioni previste dal DM 28.2.2017 n. 58 (“Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”):

Asseverazione preventiva (Allegato B): deve essere depositata al Comune prima dell’inizio dei lavori, a cura del progettista strutturale. In questa asseverazione il progettista dichiara la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile con l’esecuzione del progetto.

Attestazione consuntiva del direttore lavori (Allegato B-1): da redigersi al termine dei lavori, con cui il direttore lavori attesta la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato e l’efficacia ai fini della riduzione del rischio sismico.

Attestazione del collaudatore statico (Allegato B-2): da redigersi al termine del collaudo, quando previsto dalle norme tecniche per le costruzioni.

Importante precisazione: per le spese sostenute dal 2025, la necessità delle asseverazioni rimane dubbia. L’art. 16 co. 1-septies.1 del DL 63/2013 (introdotto per le spese 2025-2027) fa generico riferimento agli interventi antisismici senza specificare se sia necessario il miglioramento della classe sismica. Tuttavia, prudenzialmente, è consigliabile far redigere le asseverazioni ogni volta che gli interventi determinano un effettivo miglioramento della classe sismica, anche per documentare in modo incontrovertibile la natura antisismica degli interventi.

Con l’art. 2-ter co. 1 lett. c) del DL 16.2.2023 n. 11 è stata introdotta una norma di interpretazione autentica che consente di sanare il mancato deposito dell’asseverazione preventiva nei termini ordinari mediante la remissione in bonis ex art. 2 co. 1 del DL 2.3.2012 n. 16. Il contribuente può quindi depositare tardivamente l’asseverazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione, versando contestualmente una sanzione di €250.

Sismabonus acquisti: detrazione per immobili da impresa

Il sismabonus acquisti è una particolare forma di agevolazione prevista dall’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3, su cui l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare ha effettuato interventi antisismici mediante demolizione e ricostruzione, provvedendo poi alla loro alienazione entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Per le spese sostenute nel 2026, l’agevolazione compete con le seguenti aliquote:

  • 50% se l’acquirente è titolare di diritto di proprietà o diritto reale e destina l’unità ad abitazione principale
  • 36% in tutti gli altri casi

La detrazione si calcola sul prezzo di acquisto dell’unità immobiliare risultante dall’atto notarile di compravendita, entro un limite massimo di €96.000 per unità.

Diversamente dal bonus casa “acquisti” ex art. 16-bis co. 3 del TUIR (che non richiede alcuna attestazione particolare), il sismabonus acquisti richiede che gli interventi abbiano determinato il passaggio ad almeno una classe di rischio sismico inferiore rispetto all’edificio preesistente demolito. Di conseguenza, l’impresa venditrice deve aver fatto redigere le asseverazioni di cui al DM 58/2017 (Allegati B, B-1 ed eventualmente B-2).

La circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha chiarito che il sismabonus acquisti può competere con l’aliquota maggiorata del 50% se l’unità acquistata viene adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione. L’acquirente non deve necessariamente destinare l’immobile ad abitazione principale alla data del rogito, ma è sufficiente che lo faccia entro il termine sopra indicato.

Bonus mobili 2026: detrazione arredi ed elettrodomestici

Bonus mobili 2026: detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinata dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013. L’art. 1 co. 22 della L. 199/2025 proroga il bonus mobili anche per le spese sostenute nel 2026, mantenendo il limite massimo di detrazione a €5.000.

Il bonus mobili è un’agevolazione “accessoria” rispetto agli interventi edilizi: può essere fruito solo se il contribuente effettua anche interventi di recupero edilizio che danno diritto al bonus casa di cui all’art. 16-bis del TUIR. Non è necessario che le spese per gli interventi edilizi e quelle per i mobili siano sostenute nello stesso anno, ma è indispensabile che i lavori edilizi siano iniziati nell’anno precedente o nello stesso anno di acquisto dei mobili.

Requisiti bonus mobili: collegamento con ristrutturazione

Per beneficiare del bonus mobili è necessario che:

1. Siano stati effettuati interventi di recupero edilizio che danno diritto alla detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR, ovvero:

  • manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni
  • manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali
  • interventi necessari alla ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi
  • interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti da imprese (bonus acquisti)
  • interventi di demolizione e ricostruzione antisismici eseguiti da imprese (sismabonus acquisti)

2. Gli interventi edilizi siano iniziati dall’1.1.2025 (per gli acquisti di mobili nel 2026). La data di inizio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’ASL, se obbligatoria. Se gli interventi non necessitano di titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. Chi acquista i mobili sia anche beneficiario della detrazione per gli interventi edilizi. Non è necessario che il contribuente abbia sostenuto l’intero importo delle spese edilizie: la detrazione compete anche a chi ha pagato solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio, o solo il compenso del professionista, o solo gli oneri di urbanizzazione (circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29).

Importante: la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore o contestuale a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Non è invece necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo (circ. 29/2013).

Collegamento con l’immobile, non con la stanza: l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi. Il collegamento deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente (circ. 29/2013). Ad esempio, il rifacimento del bagno consente di detrarre l’acquisto di un nuovo frigorifero per la cucina.

Limiti di spesa € 5.000 e beni ammessi

Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione del 50% è pari a € 5.000 per le spese sostenute nel 2026. Questo limite è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori, indipendentemente dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Quindi, in un’abitazione acquistata da due coniugi in comunione legale e ristrutturata, il limite complessivo di € 5.000 è unico per entrambi, non si raddoppia. Se i coniugi acquistano mobili per € 8.000, la detrazione del 50% si applica solo su € 5.000, con una detrazione massima di € 2.500 complessivi (da ripartire tra i due coniugi).

Il “bonus mobili” può però “moltiplicarsi” in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di più unità immobiliari oggetto di interventi di recupero edilizio: in questo caso, il limite di € 5.000 si applica distintamente per ciascuna unità immobiliare.

Beni ammessi al bonus mobili:

MOBILI NUOVI, tra cui:

  • letti, armadi, cassettiere
  • librerie, scrivanie
  • tavoli, sedie, comodini
  • divani, poltrone, credenze
  • materassi
  • apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo

NON rientrano: porte, pavimentazioni (es. parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.

GRANDI ELETTRODOMESTICI NUOVI di classe energetica non inferiore a:

  • classe A per i forni
  • classe E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie
  • classe F per frigoriferi e congelatori

Rientrano, ad esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

NON rientrano: apparecchi televisivi, computer, telefoni.

Tra le spese agevolabili rientrano anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati, purché sostenute con le modalità di pagamento richieste per la detrazione.

Modalità di pagamento: no contanti, sì carte e bonifici

Per beneficiare del bonus mobili, le spese devono essere pagate mediante:

Bonifico bancario o postale: anche il bonifico “semplice” (non è necessario quello “parlante” con ritenuta che si usa per il bonus casa). Deve comunque risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del destinatario del pagamento.

Carte di credito o carte di debito: la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione), non nel giorno di addebito sul conto corrente.

NON sono ammessi: assegni bancari, contanti, altri mezzi di pagamento.

La documentazione da conservare comprende:

  • documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute bonifici, ricevute transazioni carte)
  • fatture di acquisto dei beni con specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquisiti

La detrazione del 50% si ripartisce in 10 quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda dovuta per ciascun anno. L’importo della detrazione che eccede l’imposta lorda non può essere richiesto a rimborso né essere riportato negli anni successivi.

Trasferimento per decesso: in caso di decesso del contribuente, la detrazione per i mobili e gli elettrodomestici non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta, a differenza di quanto avviene per le detrazioni relative agli interventi edilizi che si trasferiscono per intero (ris. Agenzia delle Entrate 11.7.2014 n. 64).

Cosa cambia nel 2026: bonus non prorogati e limitazioni

Il 2026 rappresenta un anno di transizione nel panorama delle agevolazioni edilizie: mentre bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili vengono prorogati con le stesse condizioni del 2025, altre importanti agevolazioni subiscono limitazioni o scadono definitivamente.

Superbonus 110%: solo per zone terremotate

Il superbonus, l’agevolazione introdotta dall’art. 119 del DL 19.5.2020 n. 34 con aliquota iniziale del 110% (poi ridotta progressivamente al 90%, 70% e 65%), nel 2026 è confermato esclusivamente per i territori colpiti da eventi sismici con una proroga molto limitata.

L’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020, introdotto dall’art. 4 co. 2 del DL 9.8.2025 n. 95 (convertito con L. 7.10.2025 n. 118), prevede che il superbonus nella misura del 110% spetti anche per le spese sostenute nel 2026 esclusivamente per:

Ambito territoriale ammesso: Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria:

  • sisma del 6.4.2009 (L’Aquila)
  • sismi dal 24.8.2016 (Centro Italia)

dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Condizioni per l’accesso:

  • l’iter per la richiesta di contributo alla ricostruzione deve essere stato attivato dal 30.3.2024
  • deve essere esercitata l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020

Questa proroga consente di completare i cantieri nelle zone colpite dal sisma, permettendo ai beneficiari di utilizzare il superbonus al 110% per gli interventi finalizzati alla ricostruzione e alla riduzione del rischio sismico, a condizione che abbiano già avviato la procedura per ottenere il contributo pubblico e optino per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Contributo alla ricostruzione incrementato: in alternativa alla proroga del superbonus (che è stata espunta dalla versione finale della L. 199/2025), l’art. 1 co. 616 della legge di bilancio 2026 prevede la possibilità per i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione di riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009.

Questo incremento ha il fine di coprire le spese che eccedono il contributo concedibile per la ricostruzione privata, per le istanze presentate fino al 31.12.2024, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere a causa delle limitazioni imposte all’uso delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.

Per tutti gli altri immobili non situati nelle zone terremotate, il superbonus non è più applicabile per le spese sostenute dal 1°gennaio 2026, salvo per i lavori già avviati con specifiche condizioni di accesso previste per gli anni precedenti.

Bonus barriere architettoniche 75%: scaduto il 31.12.2025

Il bonus barriere architettoniche 75%, disciplinato dall’art. 119-ter del DL 34/2020, non è stato prorogato al 2026 dalla legge di bilancio. L’agevolazione spetta quindi solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Questa detrazione IRPEF/IRES del 75% riguardava gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, limitatamente agli interventi di:

  • installazione di ascensori e montacarichi
  • installazione di piattaforme elevatrici
  • installazione di servoscala
  • sostituzione di gradini con rampe

L’agevolazione competeva con limiti di spesa variabili in base alla tipologia di edificio:

  • €50.000 per edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • €40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (edifici da 2 a 8 unità)
  • €30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (edifici con più di 8 unità)

Attenzione alla data delle spese: affinché spetti il bonus barriere 75%, è necessario che le spese siano sostenute entro il 31.12.2025. Per i soggetti diversi dalle imprese, questo significa che il pagamento deve essere avvenuto entro tale data. La realizzazione degli interventi può avvenire anche successivamente.

Alternative per il 2026: per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati dal 1°gennaio 2026, rimane comunque applicabile la detrazione IRPEF del 50% (o 36%) nell’ambito del bonus casa ex art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR, con il limite di spesa di €96.000 per unità immobiliare.

Tabella riepilogativa: tutti i bonus edilizi 2026 a confronto

BonusAliquota abitazione principaleAliquota altri immobiliLimite spesa/detrazioneQuoteScadenzaSoggetti IRES
Bonus casa (ristrutturazioni)50%36%€96.000/unità1031.12.2026❌ No
Ecobonus (efficienza energetica)50%36%Variabile per intervento (€30.000-€100.000)1031.12.2026✅ Sì (solo 36%)
Sismabonus (antisismico)50%36%€96.000/unità1031.12.2026✅ Sì (solo 36%)
Sismabonus acquisti50%36%€96.000 su prezzo1031.12.2026✅ Sì (solo 36%)
Bonus mobili50%50%€5.0001031.12.2026❌ No
Superbonus 110%110%110%Variabile1031.12.2026✅ Solo zone sisma + condizioni
Bonus barriere 75%❌ SCADUTO❌ SCADUTO31.12.2025

Note importanti:

  1. Bonus mobili: l’aliquota è sempre del 50% indipendentemente dalla destinazione dell’immobile, ma è richiesto il collegamento con un intervento edilizio.
  2. Requisito abitazione principale: per ottenere l’aliquota del 50% è necessario essere titolari di diritto di proprietà o diritto reale (non semplici detentori) e destinare l’immobile ad abitazione principale.
  3. Società ed enti commerciali: possono accedere solo all’aliquota ordinaria (36%) per ecobonus e sismabonus, mentre sono esclusi dal bonus casa e bonus mobili.
  4. Parti comuni condominiali: le aliquote si applicano “ad condòmino” in base alla situazione soggettiva di ciascuno.
  5. Dal 2027: le aliquote scenderanno al 36% (abitazione principale) e 30% (altri immobili) per bonus casa, ecobonus e sismabonus.
  6. Superbonus 2026: estremamente limitato (solo zone terremotate con condizioni specifiche). Per tutti gli altri immobili si applicano le detrazioni ordinarie.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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