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Bonus Assunzioni 2020 per le imprese

Elenco riassuntivo di tutti i bonus previsti per le assunzioni e gli sgravi contributivi per le assunzioni da effettuare nel corso del 2020.

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Sono tantissime le opportunità a disposizione delle imprese che vogliono assumere con contratti stabili. In questo articolo sono i riassunti tutti i bonus assunzioni per il 2020, per le imprese ed i professionisti.

I bonus assunzioni consistono in sgravi o agevolazioni contributive che abbattono il costo del lavoro per le aziende e favorire quindi le assunzioni di determinate categorie di lavoratori.

I contributi INPS dei lavoratori dipendenti sono infatti tra gli elementi che incidono maggiormente sul bilancio di un’azienda.

Alcuni bonus assunzioni sono di carattere strutturali, quindi già conosciute perché inserite nel nostro ordinamento da tempo, come l’apprendistato (rinnovato nel 2020).

Altre, sono agevolazioni nuove come il bonus assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza oppure il recentissimo IO Lavoro dell’ANPAL.

Vediamo, di seguito le singole agevolazioni con maggiore dettaglio.

Cominciamo!

Regole generali sui benefici contributivi

Il Dlgs. n. 150/2015, art. 31, individua i principi generali per la fruizione degli incentivi.

Innanzitutto, non vi deve essere sospensione dell’attività lavorativa a causa di crisi o riorganizzazione aziendale.

Inoltre, è assolutamente indispensabile che la comunicazione obbligatoria UNILAV venga inviata nei termini ossia entro 24 ore antecedenti l’inizio dell’attività lavorativa.

In caso di invio tardivo il diritto al bonus è perso per i giorni di ritardo.

E’ poi indispensabile il possesso della regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, accertata dagli Enti previdenziali al momento della richiesta del beneficio contributivo.

Bonus assunzioni: esonero contributivo per assunzione di under 35 


Giovani di età compresa tra 16 e 34 anni e 364 giorni
Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Il limite di età passerà a 30 anni a partire dal 2021.

Non soggiace al limite del de minimis.

Esonero 50% dai contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’Inps (esclusi premi Inail) per 36 mesi nel limite massimo di € 3.000 annui e 250 mensili (non compensabile nei mesi successivi)

Il bonus per l’assunzione di under 35 è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano un lavoratore dipendente con:
contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti).
trasformazione contratto da tempo determinato a tempo indeterminato (il giovane deve avere il requisito anagrafico nel momento in cui il rapporto di lavoro è trasformato).

Il giovane da assumere non deve aver avuto ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Tale vincolo si applica solo per il primo accesso all’agevolazione. In caso di cessazione del rapporto di lavoro incentivato per il quale il datore di lavoro ha fruito dello sgravio per meno di 36 mesi, un altro datore di lavoro potrà usufruire del bonus per il periodo residuo, a prescindere dall’età raggiunta dal lavoratore.

La misura dell’incentivo è maggiorata per le assunzioni di disoccupati al Sud, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Lo sgravio del 100% si applica entro il limite massimo di 8.060 euro all’anno, con possibilità di cumulo con altri esoneri o riduzioni di contributi.

Bonus Sud

Bonus Sud in favore dei soggetti disoccupati Esonero contributivo, in caso di:
Assunzione a tempo indeterminato;
– Assunzione con rapporto di Apprendistato professionalizzante;
– Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

di lavoratori in una unità operativa dell’impresa privata presente in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Per beneficiare di questo esonero contributivo la sede di lavoro deve essere in una delle Regioni sopraindicate.

L’esonero contributivo è per un anno ed è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino ad un massimo di 8.060 euro (riparametrato e applicato su base mensile).

I lavoratori assunti devono esserei soggetti disoccupati.
I lavoratori che hanno un’età superiore ai 34 anni, ossia 34 anni e 364 giorni, per beneficiare di questo esonero non devono avere avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, possibile richiedere l’incentivo da un altro datore di lavoro per l’assunzione di quel determinato lavoratore.

Bonus assunzioni IO lavoro

Bonus IO lavoro per giovani tra i 16 ed i 24 anni di età o oltre i 25 anni di età se privi di lavoro da oltre sei mesi Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Si potrà accedere all’incentivo IO lavoro per le assunzioni di lavoratori disoccupati e nel rispetto dei seguenti requisiti:
– Età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
– Oltre i 25 anni di età qualora siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Il bonus IO lavoro ANPAL è subordinato alle assunzioni di soggetti che non hanno avuto rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro negli ultimi sei mesi.

Per le imprese ubicate in tutte le Regioni d’Italia nel caso di stipula di nuovi contratti a tempo indeterminato ovvero in apprendistato.

Il bonus IO Lavoro, è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad esclusione di premi e contributi INAIL.

E’ riconosciuto per i primi 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro per lavoratore e potrà essere cumulato con il bonus per le assunzioni di under 35.

Contratto di apprendistato

Contratto di apprendistato stipulato con giovani da 15 anni fino al 29 anno di etàAssunzione di giovani tra i 15 ed i 29 anni con contratto di apprendistato.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche senza considerare i limiti di età per i percettori di indennità di mobilità e di indennità di disoccupazione (Naspi, DIS-COLL, ecc..).

L’agevolazione principale del contratto di apprendistato riguarda la riduzione dell’aliquota contributiva:
– I datori di lavoro con meno di 9 dipendenti, pagano l’1,5% il primo anno, il 3% il secondo, il 10% dal terzo anno;
– I datori di lavoro con più di 9 dipendenti, pagano il 10%.

All’aliquota contributiva del 10% deve aggiungersi
l’aliquota di finanziamento della Naspi, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Alle assunzioni con contratto di apprendistato è applicato anche il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30%.

Bonus assunzioni per Ex studenti

Bonus assunzioni per ex studenti Esonero contributivo nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per 36 mesi.

Esonero previsto per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
A) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%:
– delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della Legge 107/2015,
– del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005,
– del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008,
-del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
B) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica (c.d. di 1° livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. di 3° livello).

Bonus assunzioni per i beneficiari del reddito di cittadinanza

Beneficiari del reddito di cittadinanza Assunzione con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Esonero dei contributi previdenziali nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.

Il tetto massimo mensile dell’incentivo è pari a 780 euro, per un periodo non inferiore a 5 mesi.

La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario di Reddito di Cittadinanza.

In caso di rinnovo l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per dimissioni del lavoratore, prima della fruizione completa dell’incentivo, cessa anche l’agevolazione.

L’ex beneficiario di Reddito di Cittadinanza non può essere licenziato nei 36 mesi successivi all’assunzione, se non per giusta causa.

In caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili per morosità.

Contestualmente all’assunzione il datore di lavoro può stipulare, qualora necessario, un patto di formazione, presso il CPI, con il quale garantisce al beneficiario un corso formativo o di riqualificazione professionale.

L’esonero contributivo è subordinato al rispetto dell’incremento occupazionale netto del numero di dipendenti.

Il calcolo va effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

Dovranno essere, quindi, rispettati i massimali:
– Generalità delle imprese: 200.000 euro nel triennio,
– Settore del trasporto su strada: 100.000 euro,
– Per il settore agricolo: 15.000 euro.

Patto di formazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza

Sussiste un ulteriore incentivo di natura contributiva, qualora sia un Ente di formazione a collocare il beneficiario di Reddito di Cittadinanza in una azienda privata, con un contratto a tempo indeterminato.

Nel caso in cui dopo il percorso formativo del Patto di formativo stipulato tra l’Ente formativo ed il Centro per l’Impiego il beneficiario del Reddito di Cittadinanza ottiene un contratto a tempo pieno e indeterminato, il datore di lavoro è beneficiario dell’esonero dei ontributi previdenziali e assistenziali, non INAIL.

Con le seguenti condizioni:

  • Nel limite della metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione;
  • Per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario e con un importo non superiore a 390 euro mensili.

Il periodo non potrà essere inferiore a 6 mensilità e l’importo massimo del beneficio mensile non potrà eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità incentivate.

Bonus assunzione giovani genitori

Genitori di età non superiore ai 35 anni iscritti alla banca dati dell’INPSImprese o società cooperative che assumono genitori di età non superiore ai 35 anni, iscritti alla banca dati dell’INPS.

Sgravio contributivo fino a 5.000 euro.

Assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Mancano indicazioni precise dall’INPS sulle modalità di accesso agli sgravi contributivi.

Bonus assunzioni donne disoccupate

Assunzione di una donna priva di impiego Assunzione di donne, il datore di lavoro può beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% dei contributi, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato e precisamente, per:
– 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
– 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
– 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

La donna deve essere:
 Priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– Se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
– Professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere superiore al 25%;
ovvero
‒ priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque residenti;
ovvero
‒ disoccupata da oltre 12 mesi con almeno 50 di età, ovunque residenti.


L’assunzione deve realizzare un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei 12 precedenti.

Bonus assunzioni over 50

Lavoratori con età superiore ai 50 anni disoccupati da almeno 12 mesi Assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi.

Riduzione dell’aliquota contributiva del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato:
– 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
– 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
– 18 mesi complessivi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta al datore di lavoro qualora l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei 12 precedenti.

Bonus assunzioni lavoratori NASPI

Soggetti che hanno involontariamente il lavoro e percepiscono indennità NASPIAssunzioni di soggetti che hanno involontariamente perso il lavoro e percepisco l’indennità NASPI.

In caso di assunzione con un contratto a tempo pieno e indeterminato, incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.

L’incentivo non spetta qualora il lavoratore venga riassunto dallo stesso datore di lavoro nei 6 mesi successivi al licenziamento.

Bonus assunzioni in Cassa Integrazione straordinaria

Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi Assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi.

Incentivo contributivo consistente nella riduzione dell’aliquota contributiva nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi.

La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari:
11,61% per le aziende con più di 9 dipendenti;
3,11% per il primo anno e al 4,61% per il secondo anno, in caso di aziende che occupano fino a 9 dipendenti.

Collegato a questo beneficio è quello legato all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di lavoratori in CIGS beneficiari dell’assegno di ricollocazione.

Il datore di lavoro ha diritto all’esonero dal versamento del 50% dei contributi a suo carico, nel limite massimo di 4.030 euro come valore annuo.

La durata è di 18 mesi qualora l’assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato.

12 mesi se l’assunzione è con contratto a tempo determinato.18 mesi in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato.

Bonus assunzioni disabili

Assunzione di disabili Assunzione di lavoratori disabili hanno diritto ad un incentivo contributivo.

La misura e la durata del beneficio variano in base al tipo di disabilità posseduta dal lavoratore:
– Riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78). L’incentivo contributivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
– disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78). Incentivo contributivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
– disabili intellettivi e psichici con ridotta capacità lavorativa superiore al 45%. Incentivo contributivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 60 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato ovvero per tutta la durata del rapporto (non inferiore a 12 mesi) se l’assunzione è a tempo determinato.

Per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro da instaurare per ricevere l’incentivo:
– assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato per le categorie di lavoratori su elencate;
– assunzioni a tempo determinato dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi;
– rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
– rapporti di lavoro a domicilio qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità.

L’incentivo contributivo è condizionato, alla regolarità contributiva e al fatto che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

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