Home News Blocco licenziamenti prorogato al 31 ottobre 2021: in quali casi?

Blocco licenziamenti prorogato al 31 ottobre 2021: in quali casi?

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Il Decreto Sostegni prevede il blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno. Tuttavia, dal 1° luglio al 31 ottobre resta il blocco dei licenziamenti per i destinatari dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.

Tra le misure a sostegno dei lavoratori, il decreto Sostegni ha previsto il rifinanziamento della Cassa integrazione e la proroga del divieto di licenziamento.

Il blocco dei licenziamenti è fissato al 30 giugno 2021 in modo generalizzato, dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021 resta il divieto per i destinatari dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.

Blocco licenziamenti

Blocco dei licenziamenti al 30 giugno

Il Decreto Sostegni ha prorogato al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti previsto dalla Legge di bilancio fino al 31 marzo, pertanto non sarà possibile effettuare:

  • Licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo;
  • Licenziamento collettivo.

Sono sospesi anche i licenziamenti collettivi pendenti avviati in data successiva al 23 febbraio 2020 e le procedure di conciliazione obbligatoria in corso.

Sono esclusi dal divieto i licenziamenti per:

  • Cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
  • Cessazione definitiva dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione senza prosecuzione, sia pur parziale, dell’attività;
  • Accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • I licenziamenti per giusta causa;
  • I licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, compresi quelli di natura disciplinare;
  • I licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia, atteso che per la prosecuzione fino ai 70 anni occorre un accordo tra le parti;
  • Licenziamenti determinati da superamento del periodo di comporto;
  • Risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo a seguito di recesso ex art. 2118 c.c.: qui, non appare ravvisabile il giustificato motivo oggettivo.

Proroga del blocco de licenziamenti al 31 ottobre

Il blocco dei licenziamenti è stato prorogato dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 per le aziende che hanno fatto ricorso a:

  • Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD);
  • Assegno ordinario erogato dal FIS;
  • Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

Rapporti di lavoro a termine

Il Decreto Sostegni ha previsto per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato.

E’ possibile rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.

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