Blind trust: finalità e tassazione

HomeTutela del patrimonioBlind trust: finalità e tassazione

Un blind trust è un tipo di trust in cui il gestore (trustee) ha il controllo totale e discrezionale sulla gestione dei beni, senza consultare né informare il disponente (trustor) o i beneficiari su come vengono gestiti o investiti i beni all'interno del trust, che al termine della vita dell'istituto tornano di proprietà del disponente.

Un blind trust (o trust cieco) è un tipo di trust in cui il gestore (trustee) ha il controllo totale e discrezionale sulla gestione dei beni, senza consultare né informare il disponente o i beneficiari su come vengono gestiti o investiti i beni all'interno del trust. Questo tipo di trust è spesso utilizzato per evitare conflitti di interesse.
In altre parole questo tipo di istituto è legato ad un'atto costitutivo ove viene previsto che alla cessazione degli effetti dell'istituto il patrimonio conferito dal disponente, torni nella disponibilità del disponente stesso. Si tratta di un tipico esempio di trust di scopo, ove l'obiettivo è la tutela dei beni del disponente senza che vi sia la tutela di un interesse terzo. Di fatto, la finalità dell'istituto è quella di raggiungere l'obiettivo del disponente, ovvero tutelare i propri beni attraverso il trustee.
Caratteristiche principali del blind trust
In Italia il Trust è stato recepito a seguito dell’adesione alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 e resa esecutiva il 1 gennaio 1992. Le sue caratteristiche principali possono essere schematizzate come di seguito:

Separazione della gestione: il disponente trasferisce i beni al trustee e, dopo questa fase, non ha più controllo o conoscenza su come vengono gestiti o investiti i beni fino alla cessazione degli effetti del trust;
Autonomia del trustee: il trustee ha la completa autorità su tutte le decisioni relative agli investimenti e alla gestione dei beni nel trust;
Assenza di informazioni: il trustor e i beneficiari non ricevono alcuna informazione sulle attività del trust, mantenendo così la trasparenza e prevenendo possibili conflitti di interesse.

L’effetto principale del trust cieco, pertanto, è quello di creare una separazione netta tra il disponente e i beni conferiti trust. Questo, sia in termini di conoscenza della rispettiva composizione e delle modalità di gestione. Il disponente, infatti, non resta a conoscenza della gestione di questi beni.
Requisiti da rispettare
Questo tipo di trust deve rispettare alcuni requisiti indispensabili. Prima di tutto deve essere gestito da un trustee professionale e indipendente. Quest'ultimo deve anche essere dotato di una strutturata organizzazione interna, sia per quanto riguarda i processi operativi, che i profili e i ruoli del personale coinvolto. Esso deve poi garantire indipendenza rispetto al disponente. Il trust, quindi, non deve essere detenuto o amministrato da persone fisiche che abbiano un legame parentale con il disponente, oppure che abbiano concluso contratti con il disponente stesso, il suo coniuge, con persona stabilmente convivente o con un parente o affine del disponente.
Un blind trust strutturato correttamente e gestito da professionisti indipendenti garantisce l’assenza di conflitti di interesse e permette una gestione libera e diversificata degli investimenti.
Quando si costituisce un blind trust?
Questo tipo di trust è spesso utilizzato da politi...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
Modulo di contatto

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
    Leggi anche

    ISA 2025: revisione di 100 indici in linea con la classificazione ATECo

    Con il decreto 31 marzo 2025 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato il 18 aprile in Gazzetta Ufficiale, è stato...

    Omessa fatturazione: le sanzioni amministrative

    Che cosa succede quando un operatore economico obbligato ad emettere fattura elettronica, emette fatture in formati diversi non validi? In...

    Detrazione spese scolastiche e di istruzione

    Tipologia di oneredetraibile IRPEFMisura detrazione19%Limite di spesa€ 1.000 dal 2025Indicazione nel quadro ERighi generici, codice 12 per scuole dell'infanzia,...

    Imposta di successione e donazione: i chiarimenti delle Entrate

    Con la Circolare n. 3 del 16 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le principali novità riguardanti l’imposta sulle...

    Patto di non concorrenza: tassazione

    Il patto di non concorrenza rappresenta uno strumento contrattuale sempre più diffuso, specialmente al termine di rapporti di lavoro...

    Reso merce UE in caso di riparazione: territorialità IVA

    In questo articolo affrontiamo una caso pratico di applicazione dell'IVA in ambito internazionale. In particolare si tratta di una...