Perché la sola contabilità semplificata può integrare la bancarotta documentale e come mettersi in sicurezza, tra Codice civile, DPR n. 600/73 e Codice della crisi.
La mera tenuta della contabilità semplificata non esonera dall’obbligo civilistico di libro giornale e libro inventari, e in sede concorsuale può integrare la bancarotta documentale con conseguenze penali per l’organo gestorio. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il regime tributario per imprese minori non incide sugli obblighi delle scritture ex art. 2214 c.c., con possibili imputazioni per bancarotta semplice documentale ex art. 323 c.c.i.i. o, nei casi più gravi, per bancarotta fraudolenta documentale ex art. 322 c.c.i.i.. L’ultima linea confermata dalla Cassazione n. 16005 del 2025 rende urgente un approccio di compliance contabile sostanziale anche per chi opera in contabilità semplificata, per prevenire rischi penali e tutelare il patrimonio.
Il conflitto normativo tra fisco e Codice Civile
Il cuore del problema risiede in un disallineamento strutturale tra la normativa fiscale e quella civilistica che il legislatore non ha mai risolto in modo definitivo. Da un lato, l'articolo 18 del DPR n. 600/73 consente alle imprese minori di adottare una contabilità semplificata, basata sulla mera registrazione di ricavi e costi. Dall'altro, l'articolo 2214 del Codice Civile impone a tutti gli imprenditori commerciali, indipendentemente dalle dimensioni, la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari.
La Cassazione ha confermato che il disallineamento tra norme fiscali e civili non è una scusante e non impedisce la rilevanza penale della condotta documentale inadeguata.
Obblighi civilistici: art. 2214 c.c.
Il Codice civile impone a ogni imprenditore commerciale la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, oltre alle scritture richieste dalla natura e dimensione dell’impresa, con esonero solo per i “piccoli imprenditori” in senso civilistico. Tali obblighi hanno funzione informativa verso terzi e costituiscono presupposto per la ricostruzione patrimoniale e dei movimenti in sede concorsuale.
Regime semplificato: art. 18 DPR n. 600/73
Il regime di contabilità semplificata si applica alle imprese minori con ricavi non superiori a 500.000 euro per servizi e 800.000 euro per altre attività, con regole fiscali di semplificazione ma con salvezza degli obblighi civilistici. La norma fiscale non consente di omettere libro giornale e inventari, che restano dovuti ex art. 2214 c.c., nonostante la semplificazione dei registri fiscali e delle modalità di determinazione del reddito.
Questi limiti, apparentemente generosi, creano però una falsa sicurezza negli imprenditori che, optando legittimamente per il regime semplificato dal punto di vista fiscale, si espongono inconsapevolmente a gravi conseguenze penali.
Fattispecie penali: art. 323 e art. 322 c.c.i.i.
L’art. 323 c.c.i.i. punisce la bancarotta semplice documentale quando, nei tre anni antecedenti la l...
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