Le dichiarazioni dei redditi e Iva dei contribuenti sono sottoposte annualmente ad un controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il controllo ha per oggetto la liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti ai contribuenti. Si tratta, sostanzialmente, di controlli automatici che si interpongono tra la fase di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente e quella di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. Qualora da questo tipo di controllo emergano delle difformità o degli omessi pagamenti l’Amministrazione finanziaria emette la comunicazione di irregolarità, il c.d. “avviso bonario“.
La notifica di un avviso bonario avviene per posta ordinaria e riguarda la violazione che dà luogo ad un omesso versamento dell’imposta o ad un’indebita compensazione di credito non spettante. Questo è confermato dall’articolo 13, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 471/75. In questo contributo intendo analizzare, con maggiore dettaglio, le fasi di questa procedura di notifica di avvisi bonari al contribuente. L’obiettivo è illustrarti le ipotesi a disposizione tra pagamento e richiesta di revisione dell’atto.
Indice degli Argomenti
- Cos’è l’avviso bonario e perché l’ho ricevuto?
- Cosa fare se hai ricevuto un avviso bonario: le scelte da fare nei 30 giorni
- Nuovi termini di 60 giorni dal 2025
- Istanza in autotutela per l’annullamento (parziale o totale) di un avviso bonario
- L’esito dell’istanza in autotutela
- La definizione dell’avviso bonario
- La procedura di rateazione dell’avviso bonario
- La decadenza dalla rateazione dell’avviso bonario: quando si verifica?
- La disciplina del lieve inadempimento
- Il ravvedimento operoso delle rate omesse di avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate
- Consulenza per analisi dell’avviso bonario, autotutela o rateazione
- Domande frequenti
Cos’è l’avviso bonario e perché l’ho ricevuto?
L’avviso bonario (o comunicazione di irregolarità) è un documento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Attraverso di esso viene mostrato l’esito del controllo formale effettuato sulla dichiarazione presentata dal contribuente. Ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600/73, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla:
“liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta“ |
Il controllo deve essere effettuato esclusivamente “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria“.
Quali sono gli errori per i quali posso ricevere un avviso bonario?
Se controllando la posta ti sei accorto dell’arrivo di un avviso bonario significa che l’Amministrazione finanziaria ha riscontrato un’incongruenza nella tua dichiarazione. Tale difformità, molto spesso, è dovuta al riscontro di una di queste casistiche:
- Mancato pagamento di una delle somme risultanti a debito dalla dichiarazione. Quindi, presenza di importo a debito risultante dalla dichiarazione (IRPEF, addizionali, cedolare secca, imposte sostitutive, IVIE, IVAFE, etc);
- L’effettuazione di una compensazione indebita o non spettante in base ai risultati della dichiarazione. È il caso di una dichiarazione dove emerge un credito a fronte del quale la compensazione effettuata nel modello F24 non trova riscontro nel valore del credito presente in dichiarazione;
- Correzione di errori materiali e di calcolo commessi dai contribuente nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- Correzione di errori materiali nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi/premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- Riduzione delle detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- Rideterminare le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella di legge;
- Ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- Ricontrollare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
Lo scopo dell’avviso bonario è quello di portare a conoscenza il contribuente di questa anomalia. L’Agenzia, effettua tutto questo attraverso una liquidazione della maggiore imposta dovuta con le relative sanzioni.
Le sanzioni dovute sull’avviso bonario
L’avviso bonario contiene l’indicazione della maggiore imposta dovuta a seguito del controllo. Su tale valore deve essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del 30% (sanzione per somme dovute a seguito di controllo automatizzato, ex art. 13, co. 2 e 5 del D.Lgs. n. 471/97. Tuttavia, se il pagamento avviene nei 30 giorni dal momento di notifica dell’avviso, l’ammontare delle sanzioni è ridotto ad un terzo. Quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria scende al 10% della maggiore imposta dovuta o del minor credito (ex art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 462/97).
La procedura di notifica dell’avviso bonario al contribuente
Il contribuente ha la possibilità di delegare un intermediario (solitamente un Commercialista) alla predisposizione ed invio della sua dichiarazione dei redditi. In questo caso è possibile conferire all’intermediario incarico affinché le eventuali comunicazioni di irregolarità siano notificate direttamente a quest’ultimo.
L’intermediario, ha facoltà di accettare o meno questo incarico. In caso di accettazione ha l’obbligo di informare il contribuente dell’esito della procedura entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione degli avvisi bonari agli intermediari ( ex articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/98) deve avvenire attraverso mezzi elettronici.
La notifica degli avvisi bonari al contribuente avviene quando:
- Il contribuente ha deciso di non avvalersi di intermediari abilitati;
- Gli intermediari non hanno accettato l’incarico di ricevere le comunicazioni di irregolarità del contribuente.
In questi due casi la notifica dell’avviso bonario avviene presso il domicilio fiscale del contribuente. L’avviso bonario viene inviato tramite raccomandata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Attenzione!
Per le ditte individuali, professionisti imprese o artigiani, il domicilio fiscale corrisponde sempre alla residenza anagrafica. Questo anche se l’attività è svolta in altro luogo (es. ufficio o laboratorio). Anche in tal caso, se il contribuente è abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è possibile instaurare il contraddittorio tramite i canali “PEC” e “CIVIS“.
Cosa fare se hai ricevuto un avviso bonario: le scelte da fare nei 30 giorni
Di fondamentale importanza è individuare a data di ricezione dell’avviso bonario. A partire dalla data di ricezione, infatti, decorrono i 30 giorni con cui il contribuente ha la possibilità di valutare una delle seguenti decisioni:
- Effettuare istanza in autotutela per l’annullamento totale o parziale dell’avviso. Questo, in quanto la pretesa richiesta dall’Agenzia delle Entrate non risulta essere dovuta (magari perché frutto di errore del controllo automatico);
- Effettuare la definizione dell’avviso bonario, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 462/97. Questo, in quanto la pretesta richiesta dall’Agenzia delle Entrate risulta essere dovuta.
Inoltre, dalla data di ricezione dell’avviso bonario per il contribuente è precluso l’utilizzo del ravvedimento operoso per sanare omissioni o ritardati versamenti. Su questo aspetto è opportuno effettuare alcune puntualizzazioni:
- La definizione degli avvisi bonari non può essere disconosciuta qualora il ritardo nei versamenti derivi dall’utilizzo di modalità di notifica, come la posta semplice. Modalità in merito alle quali non sussiste una prova della data in cui l’avviso è ricevuto;
- Il termine per definizione o istanza di annullamento decorre sempre dalla data di notifica dell’avviso al contribuente. Non si deve prendere a riferimento la data di avvenuta spedizione postale;
- Ove il contribuente presentasse ricorso contro la cartella di pagamento notificata a seguito del disconoscimento della definizione o per mancata definizione, è l’Agenzia delle Entrate che, su eccezione del contribuente, deve dimostrare, su base documentale, l’avvenuta notifica dell’avviso bonario.
Nuovi termini di 60 giorni dal 2025
L’art. 3 del D.Lgs. n. 108/24 (Decreto correttivo della riforma fiscale) prevede un maggior termine per il pagamento delle somme dovute a seguito di comunicazioni di irregolarità, o per la difesa del contribuente (autotutela). Il termine per il pagamento passa da 30 a 60 giorni a partire dal 2025.
Per approfondire: “Avvisi bonari: dal 2025 60 giorni per il pagamento“.
Istanza in autotutela per l’annullamento (parziale o totale) di un avviso bonario
Quando il contribuente riceve l’avviso bonario è chiamato ad effettuare un controllo. L’obiettivo è quello di individuare la veridicità del contenuto e delle contestazioni mosse. Il controllo può essere effettuato in autonomia, oppure avvalendosi dell’ausilio di un dottore commercialista. Nel caso in cui dall’esito del controllo del contribuente vengono rilevati dati o elementi non considerati o valutati è possibile intervenire.
In questo caso il contribuente, da solo (o tramite il suo commercialista) ha la possibilità di predisporre e presentare all’Ufficio che ha emesso il documento un’istanza in autotutela. Si tratta di un documento, in carta libera, attraverso il quale il contribuente può chiedere un annullamento totale o parziale dell’avviso emesso. Deve essere allegata alla comunicazione la documentazione attestante l’effettuazione del pagamento, l’esistenza del credito o la corretta compensazione effettuata.
La richiesta di riesame della propria posizione può avvenire con una delle seguenti modalità:
- Telefonicamente, attraverso il call centre dell’Agenzia delle Entrate. Fornendo i chiarimenti necessari agli operatori che possono intervenire modificando l’avviso emesso;
- Presentando una istanza in autotutela in formato cartaceo da depositare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
- Utilizzando i canali telematici CIVIS, per i contribuenti in possesso delle credenziali al proprio “cassetto fiscale“.
L’esito dell’istanza in autotutela
È importante che la presentazione dell’istanza avvenga in modo celere in modo da permettere agli Uffici di rispondere prima dei 30 giorni. Infatti, la riduzione delle sanzioni legata alla definizione dell’avviso bonario è connessa al pagamento dell’avviso (in unica soluzione o tramite la prima rata del rateizzo) entro 30 giorni dalla notifica.
Qualora l’Agenzia risponda accogliendo la tesi del contribuente, questa andrà ad annullare completamente l’avviso emesso, oppure se accoglie parzialmente a riemettere l’avviso modificato. Nel primo caso il contribuente non ha nient’altro da fare, la situazione si è risolta. Nel secondo caso, con un avviso bonario riemesso, dalla nuova notifica dello stesso ripartono i 30 giorni per procedere alla definizione dello stesso. In merito all’istanza di autotutela occorre prestare attenzione al fatto che, qualora l’Agenzia non voglia accogliere la tesi del contribuente, potrebbe non rispondere all’istanza presentata (anche se dovrebbe farlo, riemettendo lo stesso atto). Ebbene, in questo caso occorre valutare bene che cosa fare: 1) attendere anche oltre i 30 giorni sapendo che la riduzione delle sanzioni, qualora dovute, non è più possibile, oppure 2) effettuare comunque il pagamento della prima rata del rateizzo per non perdere le sanzioni ridotte, ed eventualmente effettuare istanza di rimborso delle imposte versate.
Il consiglio che posso darti è quello di valutare con attenzione la scelta da prendere assieme al tuo commercialista, valutando pro e contro in relazione alla tua concreta situazione.
Per approfondire: “Avviso bonario rideterminato“.
La definizione dell’avviso bonario
Qualora la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sull’avviso bonario (o sull’atto riemesso a seguito di autotutela parziale) sia dovuta, deve essere effettuato il pagamento. Come detto, l’effettuazione del pagamento entro i 30 giorni dalla notifica permette la riduzione delle sanzioni dovute ad 1/3 (dal 30% al 10%).
Gli importi derivanti dagli avvisi bonari rientrano nella disciplina dei versamenti unificati ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97. Tali versamenti devono essere effettuati tramite modello F24, che, di norma, è già allegato alla comunicazione. È ammessa la compensazione con crediti disponibili.
Potrebbe succedere che il termine per il versamento delle somme o delle rate cada di sabato o in giorno festivo. In tale ipotesi il termine per il pagamento degli importi è prorogato al primo giorno feriale successivo. Sul punto vedi l’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/97. Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuo, come prevede l’articolo 6, comma 1, del D.M. 21.5.2009.
I termini per il pagamento in caso di avvisi bonari telematici
L’avviso bonario può essere recapitato, tramite mezzi telematici, presso l’intermediario abilitato che ha curato la trasmissione della dichiarazione. Nel caso, ai fini della definizione il contribuente dispone di un tempo maggiore. Questo, in quanto, il termine dei 30 giorni, entro cui deve avvenire il versamento, “decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica” della comunicazione.
Quindi, secondo il combinato disposto degli articoli, il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla trasmissione dell’avviso. I 60 giorni decorrono dalla data di invio dell’avviso all’intermediario: non rileva il giorno in cui è avvenuto lo “scarico” dell’avviso.
Pagamento con modello F24
Attraverso il modello di pagamento F24 puoi versare imposta, oltre a sanzioni ed interessi. Il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e può avvenire:
- In un unica soluzione, oppure
- Con la rateazione in massimo 20 rate trimestrali per importi superiori a tale soglia.
Nel caso in cui ci si avvalga della rateazione, bisogna prestare adeguata attenzione alla condizioni richieste per non perdere tale beneficio.
La procedura di rateazione dell’avviso bonario
Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72) o controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR n. 600/73) possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso.
Gli importi possono sempre essere dilazionati ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/97 senza la prestazione di alcuna garanzia. Le somme dovute possono essere versate a prescindere dall’importo in 20 rate trimestrali. Non è richiesta la dimostrazione della difficoltà economica, per cui ogni contribuente, se ritiene, può fruire della dilazione degli importi.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, senza più alcun riferimento al tasso del 2,5% annuo. Il contribuente non deve mai prestare idonea garanzia, quale che sia l’importo.
La rateazione dell’avviso bonario attraverso il software dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito una procedura per la richiesta di rateazione dell’avviso bonario. Inserendo tutte le informazioni previste nell’avviso bonario è possibile ottenere il piano di rateazione e la bozza di tutti i modelli F24 da versare alle varie scadenze. Puoi trovare la procedura di rateazione dell’Agenzia delle Entrate a questo link:
La decadenza dalla rateazione dell’avviso bonario: quando si verifica?
Ai sensi dell’art. 15-ter del DPR n. 602/73 la decadenza dalla rateazione di un avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate si verifica in una di queste due casistiche:
- Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario o anche di una sola delle rate posteriori alla prima entro il termine previsto per la rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della dilazione, e l’importo dovuto a titolo di imposta, sanzioni in misura piena e interessi, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;
- Il tardivo versamento di una rata posteriore alla prima sanato entro il termine previsto per la rata successiva comporta la sola irrogazione delle sanzioni del 15% ex articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 commisurate all’importo della rata versata in ritardo, e dei relativi interessi.
Dunque se, per le ragioni esposte, viene meno la dilazione degli importi, è nel contempo disconosciuta la definizione dell’avviso bonario. Pertanto, questo significa che torna ad essere applicabile la sanzione piena del 30%, e non più quella ridotta. L’importo così determinato passa ad Agenzia delle Entrate Riscossione attraverso l’emissione di una cartella di pagamento.
La disciplina del lieve inadempimento
Gli articoli 2 e 3-bis del D.Lgs. n. 462/97 prevedono che la totalità delle somme o la prima rata (in caso di rateazione) devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione degli avvisi bonari. L’articolo 15-ter del DPR n. 602/73 prevede un regime speciale per i c.d. “lievi inadempimenti“. La ratio dello strumento è evitare che si contesti la decadenza dalla dilazione nonché dalla definizione per irregolarità poco consistenti. Per effetto di ciò, alcuna decadenza si verifica per inadempimenti dovuti a:
- Insufficiente versamento, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- Tardivo versamento non superiore a sette giorni.
Il limite dei 10.000 euro è l’unica condizione per vagliare se il versamento insufficiente (delle intere somme o della prima rata) sia o meno idoneo a disconoscere la definizione. Nelle inadempienze descritte, si procede all’iscrizione a ruolo della somma non pagata nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 commisurata all’importo non versato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
Il contribuente, comunque, può evitare l’esazione coattiva delle somme fruendo del ravvedimento operoso:
- Entro il termine di pagamento della rata successiva, ove l’inadempimento riguardi la prima rata;
- Entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di inadempienze relative alla totalità delle somme dovute.
Si tratta di ravvedimento che, di fatto, potrà avvenire solo ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a) e a-bis) del D.Lgs. n. 472/97, con riduzione della sanzione del 15% a 1/10 o 1/9.
Il ravvedimento operoso delle rate omesse di avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate
Se ci accorgiamo di esserci dimenticati di effettuare il versamento di una rata del rateizzo di un avviso bonario, dobbiamo prestare particolare attenzione ai tempi. Infatti, la rateazione non è persa qualora il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. In pratica, l’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente effettua il versamento della rata omessa attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso“. Il versamento della rata deve essere effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva. Questo termine è inderogabile.
Per effettuare il ravvedimento operoso il contribuente deve versare il tributo omesso, calcolando e versando anche le sanzioni e gli interessi per il ritardo accumulato. Nella tabella seguente sono riportate le sanzioni applicabili con il ravvedimento operoso. Le sanzioni applicabili aumentano in relazione al tempo intercorso tra scadenza e regolarizzazione.
Termine effettuazione del ravvedimento | Riduzione sanzioni | Sanzione applicata |
---|---|---|
Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento | – | 0,10% giornaliero |
Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento | 1/10 del 15% | 1,5% |
Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento | 1/9 del 15% | 1,67% |
Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento | 1/8 del 30% | 3,75% |
Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento | 1/7 del 30% | 4,29% |
Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento | 1/6 del 30% | 5% |
Inoltre, nel modello F24 devono essere versati gli interessi giornalieri al tasso legale del 2,50% dal 2024.
Codici tributo per il ravvedimento operoso
Quando si effettua un ravvedimento operoso è importante fare sempre attenzione ai codici tributo da utilizzare. L’aspetto da ricordare è che quanto si sbaglia il codice tributo si rischia il disconoscimento dell’intero pagamento, in quanto non riconosciuto dall’Erario.
Per evitare queste spiacevoli situazioni è consigliabile affidarsi al proprio commercialista. Questi potrà effettuare i calcoli dovuti ed inviarvi il nuovo modello F24 del rateizzo, comprensivo del ravvedimento. In questo modo, sarà più semplice evitare errori. In ogni caso, per chi fosse interessato a provvedere autonomamente sotto potete trovare i codici tributo (approvati dalla Risoluzione n. 132/E/2011) da indicare nella sezione Erario dell’F24. Ricordo che deve essere riportato l’anno di riferimento dell’avviso bonario che state pagando.
I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento sono:
- Codice tributo 8929 – “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE ”
- Codice tributo 1980 – “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”
- Codice tributo 8933 – “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4-bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”
- Codice tributo 1983 – “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4-bis, d.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”.
I codici tributo per il versamento parziale degli importi dovuti dai controlli formali
L’Agenzia delle Entrate ha fornito l’indicazione dei codici tributo da utilizzare qualora il contribuente decida di versare solo una quota delle somme previste nella comunicazione di irregolarità. In questo caso, qualora il contribuente abbia intenzione di versare solo una quota dell’importo richiesto deve indicare nel modello F24:
Codici tributo per i versamenti parziali ai sensi dell’art. 36-bis DPR n. 600/73 | Codice per versamento spontaneo |
---|---|
933D: Ritenuta operata all’atto del pagamento del beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – Imposta | 1919 |
934D: Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – Interessi | 1919 |
935D: Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – Sanzioni | 1919 |
936D: Tax credit per il potenziamento dell’offerta cinematografica – Imposta | 1919 |
937D: Tax credit per il potenziamento dell’offerta cinematografica – Interessi | 6887 |
938D: Tax credit per il potenziamento dell’offerta cinematografica – sanzioni | 6887 |
939D: Credito d’imposta spettante alle FOB in relazione ai versamenti effettuati al FUN – Imposta | 6893 |
940D: Credito d’imposta spettante alle FOB in relazione ai versamenti effettuati al FUN – Interessi | 6893 |
941D: Credito d’imposta spettante alle FOB in relazione ai versamenti effettuati al FUN – Sanzioni | 6893 |
Consulenza per analisi dell’avviso bonario, autotutela o rateazione
In questo articolo ho cercato di fornirti tutte le informazioni utili per procedere in autonomia alla valutazione dell’avviso bonario. Tuttavia, mi rendo conto che possono esserci situazioni più complesse che richiedono l’ausilio di un dottore commercialista. Pertanto, se hai ricevuto un avviso bonario e hai bisogno di un professionista esperto che valuti la situazione e nel caso predisponga un’istanza di sgravio, contattami!
Insieme fisseremo una consulenza per capire, prima di tutto, se gli importi richiesti nell’avviso sono realmente dovuti. In secondo luogo valuteremo l’eventuale decadenza dalla rateazione e le eventuali possibilità di effettuare un ravvedimento operoso. Troverai la massima attenzione e disponibilità per aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Contattami attraverso il il link seguente.
Ricorda che in queste situazioni il tempismo è importante, ogni giorno perduto potrebbe significare la definitiva decadenza dalla rateazione.
Domande frequenti
Un avviso bonario è una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate a un contribuente quando sono state riscontrate delle discrepanze nelle dichiarazioni fiscali. Questo avviso permette di correggere l’errore con sanzioni ridotte ed il maggior tributo dovuto.
Hai ricevuto un avviso bonario perché l’Agenzia delle Entrate ha individuato delle differenze tra i dati da te dichiarati e quelli in loro possesso. Questo può riguardare, ad esempio, redditi non dichiarati, crediti d’imposta non spettanti, o detrazioni erroneamente calcolate.
Se ricevi un avviso bonario, dovresti leggerlo attentamente e verificare le discrepanze segnalate. Puoi accettare le correzioni proposte e pagare l’eventuale somma dovuta, oppure puoi contestare l’avviso se ritieni che ci siano errori.
L’avviso bonario ha un termine di 30 giorni dalla ricezione per contestare la comunicazione o effettuare il pagamento, in unica soluzione o rateale.
Il contribuente può rateizzare l’importo notificato con un avviso bonario. Le condizioni e le modalità di rateizzazione sono indicate nell’avviso bonario o sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Ignorare un avviso bonario può portare a conseguenze come l’applicazione di sanzioni, l’avvio di controlli fiscali più approfonditi o altri provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sì, puoi chiedere assistenza a un commercialista per comprendere meglio l’avviso bonario e decidere come procedere.