Il 31 gennaio 2023 è l’ultimo giorno utile per presentare l’autodichiarazione aiuti di Stato Covid per coloro che hanno ricevuto aiuti erogati nell’ambito del Temporary Framework, ovvero il quadro temporaneo di emergenza istituito a livello europeo per fronteggiare la pandemia. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove FAQ per la corretta compilazione del quadro A e per il calcolo degli interessi da recupero.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022 ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” e le modalità e i termini per la restituzione volontaria degli aiuti in caso di superamento dei massimali previsti ai sensi dell’articolo 4 del decreto e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici. Le imprese e i soggetti che hanno beneficiato delle misure disposte dal Decreto Rilancio in poi devono comunicare gli importi ricevuti presentando all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva e le relative istruzioni per le imprese che devono comunicare gli aiuti di Stato ricevuti a causa dell’emergenza Covid-19. L’autodichiarazione per il rispetto dei massimali deve essere inviata entro il 31 gennaio 2023 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia. Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo degli aiuti economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle condizioni previste.

Di seguito il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da scaricare, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Autodichiarazione aiuti di Stato

Il provvedimento n. 143438 del 27 aprile dell’Agenzia delle Entrate, fornisce le modalità e le istruzioni per la presentazione della dichiarazione sostitutiva in attuazione del decreto MEF 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022.

L’articolo 3 del decreto prevede che i soggetti beneficiari degli aiuti concessi per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19 presentino all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione, in cui viene attestato che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, cosiddetto Temporary framework.

Modalità e termini di presentazione

Il provvedimento stabilisce che l’approvato modello di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19” deve essere presentato da tutti i contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti Covid, i quali dovranno verificare e dichiarare, con atto notorio, il rispetto della disciplina Ue sugli aiuti di Stato e il rispetto dei massimali previsti dalla sezione 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021.

L’autodichiarazione deve essere inviata direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. L’autodichiarazione potrà essere presentata fino al 31 gennaio 2023.

L’autodichiarazione dovrà essere inviata mediante modalità telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa. Entro 5 giorni dall’invio, sarà rilasciata una ricevuta attestante la presa in carico, o lo scarto con le motivazioni.

Superamento dei limiti

Qualora dovesse risultare il superamento degli importi di aiuto eccedenti i massimali, il beneficiario potrà procedere alla regolarizzazione effettuando i versamenti dell’eccedenza o comunque alla restituzione dell’aiuto, maggiorata degli interessi da recupero, senza l’irrogazione di nessuna sanzione.

Si resta in attesa di una successiva risoluzione delle Entrate per l’istituzione dei codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario.

Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. Il riversamento volontario dovrà essere effettuato con modello F24. E’ esclusa la compensazione.

Istruzioni alla compilazione

Per compilare il modello di autodichiarazione tramite il servizio web dedicato occorre effettuare l’accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate cliccando sull’icona del lucchetto a destra nella barra del menu principale, digitando:

  • Identità Digitale SPID;
  • CNS, Carta Nazionale dei Servizi;
  • CIE, Carta d’Identità Elettronica;
  • credenziali dell’Agenzia delle Entrate, soltanto per professionisti e imprese.

E’ altrimenti sufficiente digitare “dichiarazione sostitutiva temporary” nella barra di ricerca del sito.

Dopo aver indicato se si sta effettuando l’autodichiarazione per se stessi oppure come intermediari, tutori o eredi, si può cliccare su “predisponi dichiarazione”. Occorre inserire i dati del dichiarante, successivamente occorre inserire i dati che riguardanti gli Aiuti di Stato ricevuti e la dichiarazione dell’eventuale superamento dei massimali previsti.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, ovvero gli aiuti elencati nel quadro A sezione I, per i quali è barrata la casella “Sez. 3.12”, la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere
conto delle misure fiscali elencate nel quadro A, barrando, la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l’aiuto è stato ricevuto, comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito dalle Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti”, del quadro A.

I massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Segue poi l’Agenzia delle Entrate:

RISULTA POSSIBILE “ALLOCARE” LA MEDESIMA MISURA IN PARTE NELLA SEZIONE 3.12, SUSSISTENDONE I
REQUISITI IVI PREVISTI, E IN PARTE NELLA SEZIONE 3.1, QUALORA RESIDUI IL MASSIMALE STABILITO. IN TAL
CASO, OCCORRE:

• BARRARE ENTRAMBE LE CASELLE “SEZ. 3.1” E “SEZ. 3.12” DEL QUADRO A;
• COMPILARE LA COLONNA 1 DEL QUADRO D INDICANDO IL CODICE DELL’AIUTO CHE SI INTENDE ALLOCARE
IN ENTRAMBE LE SEZIONI DEL TEMPORARY FRAMEWORK DESUNTO DALLA TABELLA AIUTI DI CUI SOTTO;
• COMPILARE I CAMPI 2 E 4 DEL QUADRO D INDICANDO, RISPETTIVAMENTE, L’IMPORTO DELLA MISURA
ALLOCATO NELLA SEZIONE 3.1 E QUELLO ALLOCATO NELLA SEZIONE 3.12;
• COMPILARE I CAMPI 3 E 5 DEL QUADRO D INDICANDO LA QUOTA DEGLI IMPORTI GIÀ RIPORTATI NEI CAMPI
2 E 4 CHE SONO STATI EVENTUALMENTE DICHIARATI NEL PROSPETTO DEGLI AIUTI DI STATO DEL MODELLO REDDITI/IRAP 2021, RELATIVO AL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2020.

Tale meccanismo è applicabile solo per le misure ricomprese nel regime “ombrello”, mentre per quelle non comprese rileva la Sezione del Temporary Framework nell’ambito della quale la misura è stata autorizzata dalla Commissione europea.

In caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell’IMU, occorre compilare nel quadro C un rigo per ciascun comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice catastale del comune e il numero dei predetti immobili.
L’Agenzia chiarisce poi che, l’indicazione nella dichiarazione delle agevolazioni non è sostitutiva della dichiarazione IMU.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva la data di concessione di ogni singola misura. La data di concessione è riportata nella tabella Aiuti per ciascuna misura ivi elencata.

In caso di superamento dei predetti massimali, occorre dichiarare tale situazione barrando le apposite caselle e indicando l’importo eccedente nel riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”. L’importo eccedente i massimali, da indicare nel riquadro, deve riferirsi agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A (a cui si applica il regime “ombrello”). Non deve essere riportato l’importo eccedente i predetti massimali riferito agli altri aiuti riconosciuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 per i quali è compilata la sezione II del quadro A.

Il calcolo del fatturato nelle ipotesi di “impresa unica” va effettuato in capo alla singola impresa, e non invece in capo al gruppo imprese, per quanto il massimale previsto dalla Sezione 3.12 debba intendersi in riferimento al gruppo imprese. La perdita di fatturato rispetto a quello conseguito nel 2019 e l’identificazione dei costi fissi non coperti nel periodo ammissibile, saranno sottoposti a una verifica dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati fiscali, rinvenibili, in particolare:

  • dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
  • dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE);
  • attraverso i flussi dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), per quanto riguarda le spese per il personale dipendente;
  • dalle dichiarazioni fiscali.

Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

Tale riquadro deve essere compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti di Stato elencati nella sezione I del quadro A (per i quali si applica il regime “ombrello”) in misura superiore ai massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (tenendo conto dell’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dalle altre imprese con cui il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato), alla data di concessione di ogni singola misura agevolativa come individuata nella tabella Aiuti di cui sotto.

In tal caso, occorre indicare:

  • in colonna 2, l’importo eccedente i predetti massimali riferito al dichiarante;
  • in colonna 3, i relativi interessi da recupero;
  • in colonna 4, la somma degli importi delle colonne 2 e 3.
“Nelle colonne successive, con riferimento all’importo di colonna 4, va dichiarato se va scomputato dal massimale previsto dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework fino al 27 gennaio 2021 oppure dalle nuove soglie previste dal 28 gennaio 2021 dalle predette Sezioni 3.1 o 3.12 come modificate dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, di cui si intende usufruire alle condizioni ivi previste. Quindi, se il beneficiario dovesse sforare il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l’eccedenza all’interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti ivi stabiliti), detta eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, con applicazione degli interessi da recupero, all’interno del nuovo e differente massimale della medesima Sezione, non interamente coperto”

FAQ Agenzia delle Entrate

Nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla compilazione del documento.

Le risposte date dall’Agenzia chiariscono alcuni dubbi relativi alla correzione di eventuali errori, sulle modalità di attestazione del rispetto dei massimali: 800mila euro fino al 27 gennaio 2021 e un milione e 800.000 euro dal 28 gennaio 2021.

Per quanto riguarda, la chiusura della partita IVA, l’Agenzia chiarisce che, non esonera il beneficiario dall’obbligo di presentare il modello: “quest’ultima rappresenta lo strumento con cui il soggetto si assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme in eccesso rispetto ai massimali fissati”. In caso di società, l’onere spetta al liquidatore oppure all’ultimo amministratore: ” nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria – in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998 – si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore”.

Nel caso in cui, l’autodichiarazione inviata contenga errori o imprecisioni è possibile effettuare un nuovo invio perché questo avvenga sempre entro il termine del 30 novembre. E’ possibile inviare una dichiarazione dei redditi integrativa qualora sia necessario correggere l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello Redditi 2021 con riferimento agli aiuti Covid.

La Dichiarazione deve essere presentata per via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario designato. Si possono utilizzare il servizio web nell’area riservata del sito delle Entrate o i canali telematici.

Tra le ultime FAQ dell’Agenzia delle Entrate:

Un imprenditore individuale, dopo aver fruito di aiuti COVID da “regime ombrello”, conferisce la propria azienda nella società X. In tale ipotesi, con riferimento ai predetti aiuti, l’autodichiarazione deve essere presentata dalla società X (conferitaria) per conto dell’ex imprenditore individuale (conferente) oppure direttamente da quest’ultimo?

In caso di conferimento dell’azienda da parte di un’impresa individuale, risponde l’Agenzia delle Entrate, non si verifica estinzione del dante causa (conferente) in quanto anche dopo il conferimento la persona fisica ex imprenditore continua a “esistere” e, pertanto, nel caso in esame non è richiesto che l’autodichiarazione sia presentata dalla società conferitaria per conto del conferente.
Il conferente persona fisica, quindi, provvederà a trasmettere l’autodichiarazione con riguardo agli aiuti COVID di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (a meno che il conferente non sia minore/interdetto).

 Un contribuente ha fruito di aiuti da “regime ombrello” (elencati nell’art. 1 del d.m. 11 dicembre 2021), riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework (TF), e di altri aiuti COVID non da “regime ombrello”, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del TF.
Come deve compilare il contribuente l’autodichiarazione?

L’Agenzia ha chiarito che, nel caso descritto nel quesito occorre:
compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF;
non compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del TF;
compilare la sezione I del quadro A, barrando la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;
non compilare la sezione II del quadro A.

Il regime ombrello consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi di recupero. Come chiarito all’interno delle istruzioni al modello di autodichiarazione, gli stessi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).
Il metodo di calcolo è estremamente complesso, pertanto sarebbe opportuno che l’Amministrazione fiscale affiancasse alle istruzioni delle regole quanto più chiare ed esplicative, per limitare il più possibile errori da parte del soggetto che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.
In ultimo, si chiede conferma se gli interessi da recupero debbano essere considerati essi stessi un ulteriore aiuto, con la conseguenza che gli stessi possano essere oggetto di riversamento.

 In merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 gli interessi cd. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale con tutte le conseguenze da ciò derivanti.
Ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:
-per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
– per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

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