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Come aumentare l’assegno pensionistico?

Fisco NazionaleFiscalità del lavoroCome aumentare l'assegno pensionistico?

É possibile incrementare l'assegno pensionistico quando già si è pensionati? Esistono due strumenti che danno questa possibilità: la ricostituzione contributiva e il supplemento di pensione.

Esistono strumenti attraverso i quali è possibile aumentare l’assegno pensionistico quando già si è pensionati. Si tratta della ricostituzione contributiva e del supplemento di pensione.

Si tratta di opportunità messe a disposizione dell’Inps di cui si può avvalere qualsiasi pensionato, qualora ricorrano i presupposti per poterne usufruire. Entrambi possono essere richiesti su domanda dell’interessato. L’aumento pensionistico infatti va in automatico solo qualora si tratti degli incrementi annuali rapportati all’inflazione o qualora si tratti di arretrati.

Vediamo quindi nello specifico quando si parla di ricostituzione contributiva e di supplemento di pensione.

Aumentare l’assegno pensionistico con la ricostituzione contributiva

La ricostituzione contributiva permette di rideterminare l’importo della pensione includendo contributi versati o maturati prima della decorrenza della pensione stessa. Si pensi ad esempio al caso di rateizzazioni o rottamazioni per sanare i debiti con il fisco, oppure per conteggiare il servizio militare non considerato in sede di liquidazione della pensione.

Possono richiedere la ricostituzione della pensione per motivi contributivi:

  • I titolari di pensioni provenienti dall’assicurazione generale obbligatoria;
  • I titolari di pensioni provenienti dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti etc.);
  • I titolari di pensione provenienti da tutte le gestioni integrative INPS;
  • I titolari di pensione della gestione pubblica.

La ricostituzione della pensione per motivi contributivi deve essere richiesta nel momento in cui, il pensionato, individua delle anomalie o dei vuoti all’interno della propria posizione contributiva. Situazioni che, conseguentemente, potrebbero mutare sensibilmente l’importo della pensione. Alcuni esempi di ricostituzione contributiva possono essere i seguenti:

  • Ricostituzione per accredito servizio di leva;
  • Ricostituzione per accredito maternità;
  • Ricostituzione per accredito di periodi figurativi come malattia e infortunio etc.

Presentazione della domanda di ricostituzione contributiva

Quanto alla modalità di richiesta la domanda può essere presentata online all’Inps attraverso il servizio dedicato, oppure è anche possibile rivolgersi ad un patronato che può assistere nella procedura. Non ci sono termini di scadenza per la presentazione della domanda di ricostituzione contributiva però è consigliabile procedere quanto prima dal momento che la decorrenza del beneficio è il mese successivo alla presentazione della domanda.

Qualora ci si avvale di un patronato o comunque di un consulente previdenziale i documenti necessari sono:

  • Documenti di riconoscimento del richiedente;
  • Eventuali documenti di riconoscimento del coniuge;
  • Stato civile;
  • Codice fiscale dei figli/nipoti se fiscalmente a carico;
  • Dichiarazione dei redditi;
  • Eventuale documentazione attestante i periodi contributivi da accreditare;
  • Eventuale ECOCERT per accertare i periodi contributivi.

Contatti Inps

La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, può essere effettuata tramite:

  •  Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  •  Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Aumentare l’assegno pensionistico con il supplemento di pensione

Quando parliamo invece di supplemento di pensione si fa riferimento ad un incremento dell’assegno per i pensionati che continuano a lavorare e contribuire dopo la decorrenza della pensione. Pensiamo alla possibilità di usufruire della possibilità di cumulo tra pensione e lavoro dipendente (eccetto alcuni casi eccezionali come per “Quota 103“).

Possono richiedere il supplemento di pensione gli iscritti a:

  • l’Assicurazione generale obbligatoria sia se come lavoratori autonomi (quindi in una delle varie gestioni speciali) che come dipendenti (nel FPLD);
  • Gestione separata Inps;
  • Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex Enpals).

Il supplemento spetta anche a coloro che sono stati collocati in quiescenza beneficiando dell’istituto del cumulo di contributi (legge 24 dicembre 2012, n. 228). Questi possono richiedere il supplemento anche per i contributi versati successivamente alla decorrenza dell’assegno in una delle gestioni interessate dal cumulo.

I contributi versati dopo il pensionamento ovviamente non vengono utilizzati per il calcolo della pensione, trattandosi di contributi versati che potranno essere utilizzati in futuro per aumentare l’ammontare della pensione in pagamento. 

Il supplemento di pensione altro non è che un incremento della pensione già percepita a suo tempo, dovuto agli accrediti di contribuzione previdenziale. In buona sostanza si tratta di una somma aggiuntiva di pensione che viene erogata solo su domanda in via telematica all’INPS

Termine per la presentazione della domanda

Per la domanda di supplemento è previsto un termine ordinario e uno breve, del quale però si può beneficiare una sola volta. A tal proposito, di seguito un elenco a seconda del fondo di appartenenza:

  • Assicurazione generale obbligatoria, FPLD o Gestioni autonome: termine ordinario di 5 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. C’è inoltre un termine breve di 2 anni del quale può beneficiare, una sola volta, solo chi ha raggiunto l’età prevista per l’accesso alla pensione nell’anno in cui si richiede il supplemento (67 anni di età);
  • Gestione separata Inps: anche in questo caso il termine ordinario e quello breve sono rispettivamente pari a 5 e 2 anni. Non è necessario aver raggiunto l’età pensionabile per la richiesta del supplemento con il termine breve;
  • Gestioni Ex Enpals: termine ordinario di 5 anni e breve di 2 anni ma solo per chi ha raggiunto l’età pensionabile;
  • Inpgi: il termine ordinario è di 2 anni, mentre quello breve prevede che il supplemento possa essere richiesto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Non ci sono termini per la richiesta, invece, per gli iscritti agli altri fondi sostitutivi o a quelli esclusivi dell’Assicurazione generale obbligatoria.

Con particolare riguardo ai lavoratori iscritti alla gestione separata il supplemento deve essere richiesto per la prima volta dopo due anni dalla decorrenza di pensione e poi ogni cinque anni indipendentemente dal compimento dell’età della pensione di vecchiaia. Per la determinazione dell’importo del supplemento, vengono seguiti i criteri generali delle pensioni: per gli importi successivi al 31/12/1995 viene utilizzato il sistema retributivo se il titolare ha già maturato i 18 anni di contributi a tale data. Fermo restando che invece i contributi versati a partire dal 01/01/2012 saranno conteggiati con il sistema contributivo. 

Decorrenza

La decorrenza di tale prestazione è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Tale prestazione non prevede il calcolo degli arretrati anche se il diritto era stato maturato prima dell’invio della domanda.  

Calcolo dell’importo di rivalutazione

Per il calcolo dell’importo del supplemento si tiene conto del periodo in cui sono stati versati gli anni di contributi successivi al pensionamento:

  • Per le anzianità contributive acquisite per periodi di lavoro entro il 31 dicembre 2011, il sistema di calcolo segue quello adottato per la liquidazione della pensione;
  • Dal 1 gennaio 2012, invece, è effettuato con il sistema di calcolo contributivo.

È importante sottolineare che l’importo potrebbe essere assorbito dall’integrazione al trattamento minimo laddove percepito. In tal caso, l’importo dell’assegno pensionistico potrebbe restare invariato, oppure potrebbe esserci un assorbimento parziale con cui al pensionato è corrisposta l’eccedenza.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla Legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Conclusioni

Anche quando si è già pensionati è possibile incrementare il proprio assegno pensionistico. Aumentare l’assegno pensionistico è possibile sfruttando una delle due modalità indicate nell’articolo: la ricostituzione contributiva e il supplemento di pensione.

In entrambi i casi occorre presentare apposita richiesta e occorre rispettare precisi requisiti. L’importo aggiuntivo varia ovviamente in base alla diversa situazione del pensionato oltre al periodo contributivo di appartenenza. L’incremento in ogni caso dovrebbe essere corrisposto dopo poco tempo rispetto alla presentazione della richiesta.

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