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Assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali al 31 marzo 2025

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Il Governo italiano ha esteso al 31 marzo 2025 il termine per le imprese di dotarsi di una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali, rispondendo alle osservazioni del Consiglio di Stato sul decreto attuativo.

La Legge n. 231/23 (art. 1, co. 101-111) ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, polizze assicurative a copertura dei danni causati da eventi catastrofali. Tuttavia, il recente Decreto Milleproroghe ha posticipato questa scadenza al 31 marzo 2025, per consentire l’adeguamento del decreto attuativo alle indicazioni del Consiglio di Stato. Nella G.U. del 27 febbraio 2025 è stato pubblicato il D.M. 18/2025 che definisce le modalità attuative e altri aspetti rilevanti per la normativa.

Con la crisi climatica che rende sempre più frequenti gli eventi estremi, aumentano anche i danni e il costo per ripararli: per l’Italia parliamo di una media di 3 miliardi all’anno che sale in corrispondenza di eventi come le alluvioni. Il governo ha così deciso di correre ai ripari almeno sul fronte dei risarcimenti alle imprese. Questa dunque la ratio sottesa alla previsione dell’assicurazione obbligatoria.

Vediamo dunque tutti i dettagli.

La normativa

L’obbligo assicurativo è stato sancito dall’articolo 1, commi 101-111, della Legge 213/23, con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, condividendo il rischio tra Stato e soggetti privati. Il decreto attuativo, necessario per definire le modalità operative, ha subito ritardi a causa di approfondimenti richiesti dal Consiglio di Stato, tra cui la precisazione su chi debba adempiere all’obbligo in situazioni come l’affitto o l’usufrutto d’azienda.

Imprese interessate dall’obbligo assicurativo contro rischi calamitali

La disposizione, impone a tutte le imprese con sede legale in Italia o con sede all’estero ma stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., con l’eccezione di quelle agricole, di stipulare entro fine anno un’assicurazione su terreni, fabbricati, impianti e attrezzature industriali per tutelarsi dalle conseguenze di terremoti, inondazioni, frane e altre catastrofi.

Sono escluse le imprese agricole perchè per queste opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021. L’obbligo non si applica neppure alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (art. 1 comma 106 secondo periodo).

L’obbligo riguarda:

  • Imprese con sede legale in Italia e quelle estere con stabile organizzazione nel territorio nazionale, iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
  • Esclusioni: le imprese agricole definite dall’art. 2135 c.c., coperte dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1, comma 515 e seguenti, della L. 234/2021.

L’obbligo si applica a tutte le sedi operative dell’impresa situate in Italia. È consigliabile stipulare polizze che coprano tutti i beni soggetti all’obbligo presenti in ciascuna sede, assicurando una protezione completa su tutto il territorio nazionale.

Beni da assicurare

I beni soggetti all’obbligo assicurativo, come indicato nell’art. 2424, comma 1, c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3, ovvero le immobilizzazioni materiali, che includono:

  • Terreni e fabbricati
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature industriali e commerciali

La copertura di beni mobili come scorte o merci non è esplicitamente richiesta, ma le imprese possono valutare l’opportunità di estendere la polizza a tali beni per una protezione più ampia.

Tipologia di eventi coperti

Le polizze devono coprire danni diretti causati da calamità naturali ed eventi catastrofali sul territorio nazionale, specificamente:

  • Sismi
  • Alluvioni
  • Frane
  • Inondazioni
  • Esondazioni

Nel D.M. 18/2025 è specificato che per tutti i fenomeni naturali in questione sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Il premio

I premi che le imprese devono pagare per assicurarsi devono essere determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, e che detti premi saranno aggiornati periodicamente. La misura del rischio è legato anche alle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.

Propensione al rischi e limiti di tolleranza

Le imprese assicuratrici devono definire la propria propensione al rischio, fissando i relativi limiti di tolleranza. Le imprese che superano detto limite cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale (art. 5 D.M. 18/2025). Pertanto, superando il limite non possono essere stipulati ulteriori contratti.

Lo scoperto

Il decreto prevede l’applicazione di un importo scoperto, che rimane a carico dell’assicurato. In particolare viene previsto che:

  • Fino a 30 milioni di euro di importo assicurato, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
  • Per la quota superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese1 la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Il massimale

I contratti di assicurazione possono prevedere un importo massimale (art. 7 D.M. 18/2025) corrisposto per ogni sinistro. Questo valore deve essere determinato seguendo precisi criteri:

  • Fino a 1 milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa;
  • Da 1 milione a 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Mancato adempimento obbligo assicurazione

Come abbiamo detto la stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dall’inadempimento seguiranno conseguenze. Le imprese che non rispettano l’obbligo rischiano infatti di vedersi negare contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni. Le compagnie, a loro volta, potranno essere multate dall’Ivass se negano la possibilità di sottoscrivere una polizza. Ma, durante l’iter parlamentare, l’ammontare della sanzione è stato dimezzato: potrà andare da 100mila a 500mila euro, mentre la versione iniziale prevedeva che potesse variare tra 200mila euro e 1 milione.

Gli obblighi delle compagnie assicurative

Al momento in Italia secondo l’Ania, l’associazione delle imprese assicuratrici, la stragrande maggioranza delle grandi imprese è già assicurata contro rischi naturali e climatici: a doversi muovere saranno soprattutto le piccole, più di metà delle quali non ha una copertura. Ma se in capo alle imprese vige un obbligo di stipula assicurativa, anche sul fronte delle compagnie assicurative sono previsti obblighi. Queste saranno tenute ad applicare:

  • Un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
  • Premi proporzionali al rischio.

Le imprese di assicurazione sono obbligate a stipulare tali contratti, pena le citate sanzioni a cui potranno andare incontro.

Deve essere, inoltre, aggiunto che le compagnie potranno assumere il rischio “direttamente, in coassicurazione o in forma consortile e godranno di una riassicurazione garantita dalla Sace, controllata dal ministero dell’Economia: “a condizioni di mercato“, cioè a fronte del pagamento di un premio, il gruppo concederà una copertura fino al 50% degli indennizzi che le assicurazioni dovranno pagare, fino a un massimo di 5 miliardi di euro nel 2024. Nel fondo di garanzia della Sace per i finanziamenti alle imprese, creato nel 2020 con il decreto Liquidità, verrà creata una sezione speciale alimentata con le risorse versate periodicamente dalle imprese di assicurazione.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso di ogni somma e onere.

Il confronto europeo

Uno sguardo deve essere dato anche al confronto europeo sulle coperture assicurative sulle calamità naturali. A tal proposito possiamo riportare le evidenze di Ipsoa con riguardo al primo monitoraggio dei rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità condotto sulle compagnie italiane pubblicato di recente dall’Ivass. Si pone in evidenza come le principali indagini condotte in ambito europeo, finalizzate alla misurazione del divario assicurativo, dimostrano come Italia e Grecia presentano il più alto divario di protezione (esposizione ai rischi elevata e scarsa penetrazione assicurativa) tenuto conto delle perdite economiche registrate e dell’esposizione attuale al rischio di catastrofi naturali (in termini di frequenza, esposizione e vulnerabilità).

I sinistri assicurati nel periodo 1980-2021 sono pari ad un quarto del totale. Il livello di gap di protezione più alto per specifici rischi è stato riscontrato in particolare per il terremoto, in Italia (98% dei sinistri non assicurati) e, per l’alluvione, in Germania (75% sinistri non assicurati) e in Italia (97% sinistri non assicurati), che insieme corrispondono a circa il 45% dei sinistri non assicurati in Europa nel periodo di riferimento. Il terremoto è l’evento con il più alto gap di protezione, seguito dall’alluvione, incendio e tempesta.

Conclusioni

Le imprese devono monitorare l’evoluzione normativa e prepararsi a stipulare le polizze richieste entro i nuovi termini, per garantire la propria protezione e l’accesso a future agevolazioni.

Il mancato adempimento dell’obbligo comporta sanzioni sia in capo alle imprese inadempienti sia in capo alle compagnie assicurative che dovessero rifiutarsi di stipulare le relative polizze.

Dal confronto europeo emerge come l’Italia deve implementare le coperture assicurative estendendo il novero a tutte le possibili calamità naturali, non solo terremoti e grandine.


Note:

1 – Per grandi imprese si intende quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500.

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    Marco Corti
    Marco Cortihttps://fiscomania.com/
    Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.
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