La Manovra Finanziaria prevede in capo alle imprese la stipula di un’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali. Potranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2024, pena la comminazione di sanzioni.
L’allarmismo creato dal cambiamento climatico e dal surriscaldamento globale ha portato a far sì che venga sempre più considerato il rischio di calamità naturali. E così anche in legge di bilancio il Governo ha pensato di non trascurare questo aspetto, prevedendo un obbligo, per ora in capo solo alle imprese, di stipulare un’assicurazione proprio contro le calamità. Le tempistiche per poter adempiere non sono comunque ristrette. Le imprese dovranno infatti adeguarsi entro il 31 dicembre 2024.
Con la crisi climatica che rende sempre più frequenti gli eventi estremi, aumentano anche i danni e il costo per ripararli: per l’Italia parliamo di una media di 3 miliardi all’anno che sale in corrispondenza di eventi come le alluvioni. Il governo ha così deciso di correre ai ripari almeno sul fronte dei risarcimenti alle imprese. Questa dunque la ratio sottesa alla previsione dell’assicurazione obbligatoria.
Vediamo dunque tutti i dettagli.
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A chi è rivolta l’assicurazione obbligatoria
La previsione dell’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali, o meglio, contro gli eventi catastrofali, è contenuta all’art. 1 commi 101 – 111 della Legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024). La manovra finanziaria per il 2024 impone a tutte le imprese con sede legale in Italia o con sede all’estero ma stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., con l’eccezione di quelle agricole, di stipulare entro fine anno un’assicurazione su terreni, fabbricati, impianti e attrezzature industriali per tutelarsi dalle conseguenze di terremoti, inondazioni, frane e altre catastrofi.
Sono escluse le imprese agricole perchè per queste opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021. L’obbligo non si applica neppure alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (art. 1 comma 106 secondo periodo).
La disposizione è finalizzata ad assicurare un ristoro economico alle imprese con l’obiettivo di porre il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato (che comunque assume il ruolo di coassicuratore), bensì anche di soggetti privati.
Le polizze in oggetto devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando espressamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Mancato adempimento obbligo assicurazione: le conseguenze
Come abbiamo detto la stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dall’inadempimento seguiranno conseguenze. Le imprese che non rispettano l’obbligo rischiano infatti di vedersi negare contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni. Le compagnie, a loro volta, potranno essere multate dall’Ivass se negano la possibilità di sottoscrivere una polizza. Ma, durante l’iter parlamentare, l’ammontare della sanzione è stato dimezzato: potrà andare da 100mila a 500mila euro, mentre la versione iniziale prevedeva che potesse variare tra 200mila euro e 1 milione.
Gli obblighi delle compagnie assicurative
Al momento in Italia secondo l’Ania, l’associazione delle imprese assicuratrici, la stragrande maggioranza delle grandi imprese è già assicurata contro rischi naturali e climatici: a doversi muovere saranno soprattutto le piccole, più di metà delle quali non ha una copertura. Ma se in capo alle imprese vige un obbligo di stipula assicurativa, anche sul fronte delle compagnie assicurative sono previsti obblighi. Queste saranno tenute ad applicare:
- Un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- Premi proporzionali al rischio.
Le imprese di assicurazione sono obbligate a stipulare tali contratti, pena le citate sanzioni a cui potranno andare incontro.
Ulteriori chiarimenti
Va precisato che è delegata a un decreto di MEF e MIMIT la definizione delle modalità attuative dell’assicurazione in oggetto; il decreto potrà definire, in particolare, le modalità di:
- Individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
- Determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
- Coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
- Aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.
Va inoltre aggiunto che le compagnie potranno assumere il rischio “direttamente, in coassicurazione o in forma consortile” e godranno di una riassicurazione garantita dalla Sace, controllata dal ministero dell’Economia: “a condizioni di mercato“, cioè a fronte del pagamento di un premio, il gruppo concederà una copertura fino al 50% degli indennizzi che le assicurazioni dovranno pagare, fino a un massimo di 5 miliardi di euro nel 2024. Nel fondo di garanzia della Sace per i finanziamenti alle imprese, creato nel 2020 con il decreto Liquidità, verrà creata una sezione speciale alimentata con le risorse versate periodicamente dalle imprese di assicurazione.
Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso di ogni somma e onere.
Nessuna novità invece per quanto riguarda le coperture assicurative per il settore residenziale. Le casse assicurate contro le catastrofi sono solo il 5% del totale. Molti governi hanno ipotizzato di rendere obbligatorie o semi-obbligatorie le polizze prevedendo un cofinanziamento pubblico, ma il progetto non è mai andato in porto.
Il confronto europeo
Uno sguardo deve essere dato anche al confronto europeo sulle coperture assicurative sulle calamità naturali. A tal proposito possiamo riportare le evidenze di Ipsoa con riguardo al primo monitoraggio dei rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità condotto sulle compagnie italiane pubblicato di recente dall’Ivass. Si pone in evidenza come le principali indagini condotte in ambito europeo, finalizzate alla misurazione del divario assicurativo, dimostrano come Italia e Grecia presentano il più alto divario di protezione (esposizione ai rischi elevata e scarsa penetrazione assicurativa) tenuto conto delle perdite economiche registrate e dell’esposizione attuale al rischio di catastrofi naturali (in termini di frequenza, esposizione e vulnerabilità).
I sinistri assicurati nel periodo 1980-2021 sono pari ad un quarto del totale. Il livello di gap di protezione più alto per specifici rischi è stato riscontrato in particolare per il terremoto, in Italia (98% dei sinistri non assicurati) e, per l’alluvione, in Germania (75% sinistri non assicurati) e in Italia (97% sinistri non assicurati), che insieme corrispondono a circa il 45% dei sinistri non assicurati in Europa nel periodo di riferimento. Il terremoto è l’evento con il più alto gap di protezione, seguito dall’alluvione, incendio e tempesta.
Il mercato assicurativo italiano
Concentrandosi poi sul mercato assicurativo italiano relativamente all’attività di copertura dei rischi da catastrofi naturali, è stato rilevato, in particolare, che in Italia i premi per rischi climatici sono 2,1 miliardi di euro (5,6% del totale dei premi), stabile nell’ultimo triennio (2019-2021). Il 58% è attribuibile al rischio grandine. Gli oneri dei sinistri da rischi climatici sono pari a 1,6 miliardi di euro, aumentati del 28% nell’ultimo biennio 2020-2021.
Nel corso dello stesso periodo, la raccolta premi per il rischio terremoto si è mantenuta su livelli esigui (364 milioni di euro nel 2021) ma in crescita (+25%) rispetto biennio 2019-2020.
I premi, i sinistri e le spese sono concentrati prevalentemente nella linea di business (LoB) «assicurazioni incendio e altri danni ai beni» (oltre il 60-90%); in misura inferiore in «altre assicurazioni danni» e in modo residuale nelle altre LoB.
Andando alle caratteristiche delle coperture, prosegue l’indagine della Autorità di Vigilanza, i contratti assicurativi a copertura dei rischi climatici presentano una durata annuale per oltre il 50% delle imprese; relativamente alla durata massima, oltre il 10% dei segnalanti ha indicato una durata compresa tra i 5-10 anni e circa il 25% oltre i 10 anni.
Conclusioni
La Legge di Bilancio 2024 ha inserito novità sul fronte della crisi climatica e sulla tutela dei rischi per le imprese. Entro infatti il 31 dicembre 2024 è prevista la stipula di un’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali. Nessun obbligo invece in ambito residenziale.
Il mancato adempimento dell’obbligo comporta sanzioni sia in capo alle imprese inadempienti sia in capo alle compagnie assicurative che dovessero rifiutarsi di stipulare le relative polizze.
Dal confronto europeo emerge come l’Italia deve implementare le coperture assicurative estendendo il novero a tutte le possibili calamità naturali, non solo terremoti e grandine.