L’assegno di inclusione, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche di welfare in Italia. Questa misura è stata introdotta con l’obiettivo di sostituire il reddito di cittadinanza, fornendo un supporto concreto ai nuclei familiari con componenti considerati “fragili“, come minori, anziani e persone con disabilità.
L’assegno di inclusione (ADI) è una misura nazionale volta a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce più deboli della società. Essa prevede percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. In questo modo, l’ADI non si limita a fornire un aiuto economico, ma mira anche a promuovere l’integrazione sociale e lavorativa dei beneficiari.
Per accedere all’Assegno di Inclusione, è necessario soddisfare determinati requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, oltre a dimostrare la situazione economica del nucleo familiare attraverso l’ISEE. Questo aspetto sottolinea l’importanza di un approccio mirato e personalizzato nell’erogazione dell’aiuto, per assicurare che il sostegno raggiunga coloro che ne hanno realmente bisogno.
Vediamo quindi nel dettaglio in cosa consiste l’assegno d’inclusione, i beneficiari e le modalità di richiesta.
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Assegno di inclusione: che cos’è
Il c.d. “Decreto Lavoro” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l’assegno di inclusione. Questa misura, insieme al supporto per la formazione e il lavoro (SFL), completa il quadro delle nuove misure di contrasto alla povertà e alla fragilità.
L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Assegno d’inclusione: i requisiti in generale
Per poter godere dell’assegno d’inclusione occorre essere in possesso di specifici requisiti. L’ADI infatti è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro, che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
- Con disabilità;
- Minorenne;
- Con almeno 60 anni d’età;
- In condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione.
Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.
La misura in questione è dunque condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
I requisiti nel dettaglio
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ulteriormente specificato i vari requisiti.
Quanto ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:
- Cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- Residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.
Requisiti soggettivi
Riguardo ai requisiti soggettivi viene invece specificato che chi fa richiesta dell’assegno d’inclusione deve:
- Non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- Non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
Requisiti economici
Sui requisiti economici il Ministero ha chiarito che il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
- ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
- Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Requisiti patrimoniali
Infine in merito ai requisiti patrimoniali viene richiesto:
- Un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
- Un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.
Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Come richiedere l’assegno d’inclusione
Dal 18 dicembre è stata aperta la finestra per poter presentare la domanda di Assegno di Inclusione (ADI). La domanda può essere presentata in autonomia dagli interessati direttamente dal sito Inps, accedendo alla sezione dedicata all’ADI tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure presso gli Istituti di Patronato.
Potrà essere presentata anche avvalendosi dell’aiuto dei Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.
Va anche precisato che il richiedente, oltre a presentare la domanda, deve sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda. La domanda si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.
A quanto ammonta l’ADI
Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:
- Una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui, se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale quota viene moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023. Resta ferma la necessità di avere un ISEE in corso di validità per la erogazione del beneficio nei mesi successivi.
- Un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.
L’erogazione del beneficio
L’ADI viene erogato mensilmente attraverso la Carta di Inclusione emessa da Poste Italiane (Carta ADI), a differenza del SFL che prevede un trasferimento diretto via bonifico.
L’importo massimo annuo è di 6.000 euro, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. L’indennità viene erogata per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovata, dopo un mese di sospensione, per altri 12 mesi.
L’erogazione dipende dalla valutazione dei bisogni del nucleo familiare; decorre, a seguito della verifica dei requisiti, dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD ed è condizionata dalla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
Dopo la presentazione della domanda, i componenti del nucleo familiare vengono convocati dai Servizi Sociali del proprio Comune, per un’analisi multidimensionale dei bisogni.
A seguito della valutazione di ciascun singolo caso, i componenti del nucleo familiare possono essere avviati a percorsi di lavoro o formazione, oppure seguiti dai Servizi Sociali se considerati non attivabili.
I soggetti facenti parte di un nucleo familiare beneficiario di ADI, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali, attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).
Conclusioni
Già a partire dallo scorso 18 dicembre chi è in possesso di tutti i requisiti può già presentare la domanda dell’assegno d’inclusione, la nuova misura di sostegno che va a sostituire il reddito di cittadinanza. L’inoltro tempestivo dell’istanza permetterà di ricevere l’assegno già da gennaio, quando il sostegno entrerà in vigore a tutti gli effetti. La domanda può essere presentata autonomamente tramite il sito dell’Inps oppure avvalendosi di un Caf di fiducia.
Deve essere precisato inoltre che, affinché la richiesta vada in porto, i beneficiari dovranno anche sottoscrivere il Patto di attivazione digitale.
A margine deve essere anche detto che questo strumento si rivolgerà ad una platea più ridotta di beneficiari rispetto al reddito di cittadinanza. Il Governo Meloni vuole in questo modo elargire il sussidio in maniera più mirata.
Domande frequenti
L’Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico e sociale introdotta in Italia dal 1° gennaio 2024, volta a contrastare la povertà e l’esclusione sociale. È destinato ai nuclei familiari con componenti fragili, come minori, anziani e persone con disabilità.
L’Assegno di Inclusione sostituisce il Reddito di Cittadinanza e si distingue per il suo focus su percorsi di inserimento sociale e professionale, oltre che per il sostegno economico.
Possono richiederlo i nuclei familiari con componenti fragili, che soddisfano determinati requisiti di residenza, cittadinanza e condizioni economiche basate sull’ISEE.
I requisiti includono specifiche condizioni di residenza, cittadinanza, soggiorno e una situazione economica del nucleo familiare che rispetti i limiti stabiliti dall’ISEE.
La domanda può essere presentata presso gli uffici competenti, come l’INPS o altri enti designati, seguendo le procedure stabilite per la richiesta.
No, oltre al sostegno economico, prevede anche percorsi di inserimento sociale e professionale per i beneficiari, mirando a un’integrazione più completa nella società e nel mondo del lavoro.
La durata del sostegno varia in base alla situazione individuale del richiedente e ai criteri stabiliti dalle autorità competenti.