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Amministratore e dipendente di società: è possibile?

Fisco NazionaleDiritto societarioAmministratore e dipendente di società: è possibile?

È possibile essere amministratore e dipendente della stessa società? L'INPS con il messaggio n 3359/19 ammette tale possibilità, ma esclusivamente rispettando determinate condizioni.

Sono frequenti i casi in cui una società annovera tra i propri dipendenti (solitamente inquadrati come dirigenti) tra i membri dell’organo amministrativo. Si tratta di un fatto assai tipico, specialmente nelle società di piccole dimensioni, ove uno dei componenti del consiglio di amministrazione o l’amministratore unici presti anche la propria attività di lavoratore dipendente presso la società.

Tale fattispecie può derivare dai più svariati motivi, quali la possibile assenza di compenso per l’esercizio dell’attività di amministratore o le particolari competenze tecniche o capacità specifiche del soggetto, che rendono necessaria o imprescindibile la sua attività lavorativa all’interno della società per lo sviluppo o l’esistenza della stesa.

Vediamo, in questo articolo di chiarire meglio gli aspetti che riguardano questa particolare fattispecie di amministratore e dipendente di società. Fattispecie che, a seguito di diverse sentenze della giurisprudenza, è stata accolta anche dall’INPS, ma con il rispetto di alcuni requisiti. Vediamoli.

Profili di incompatibilità tra amministratore e dipendente di società

La fattispecie legata alla contemporanea attività di amministratore e dipendente della stessa società può generare profili di incompatibilità sotto diversi aspetti:

  • Conflitto di interesse. Può esserci un potenziale conflitto di interesse in ambito societario. Questo è ravvisabile qualora le delibere del CdA riguardino la forza lavoro;
  • Profilo giuslavoristico. Può esserci un potenziale conflitto in merito al disconoscimento:
    • Del rapporto lavorativo di tipo subordinato (qualora venga accertata la mancanza di eterodirezione) e,
    • Di esercizio del potere disciplinare da parte di un soggetto terzo, distinto dalla figura del consigliere delegato;
  • Rischio previdenziale. Può esserci il rischio di disconoscimento della contribuzione previdenziale versata in qualità di lavoratore dipendente, qualora non sia provata la subordinazione;
  • Rischio fiscale. Può esserci l’indeducibilità dei costi relativi a compensi amministratori che si trovano in posizione potenzialmente ambivalente.

Orientamenti interpretativi per l’amministratore dipendente

Come detto, è assai frequente nelle realtà di piccole dimensioni il fatto che il componente dell’organo direzionale, monocratico o meno, rivesta anche la qualifica di socio della società medesima.

Per ottenere il riconoscimento della possibilità per questi soggetti di rivestire le due distinte posizioni di lavoratore dipendente e componente dell’organo di amministrazione all’interno della stessa società, sono stati necessari numerosi contenziosi con:

Sostanzialmente, con il messaggio 17 settembre 2019 n 3359 l’INPS è intervenuta facendo chiarezza su questa fattispecie. L’istituto previdenziale ha, sostanzialmente:

  • Riconosciuto l’esistenza di tale duplice figura di amministratore e dipendente, ed
  • Evidenziato le condizioni necessarie per il riconoscimento di questa fattispecie ai fini previdenziali.

Soggetti interessati dai chiarimenti INPS sull’amministratore dipendente

Risultano essere interessati dai chiarimenti forniti dall’INPS tutte le persone fisiche che ricoprono una o entrambe le seguenti figure all’interno della società di capitali presso cui svolgono la propria attività di lavoro dipendente:

  • Componente del consiglio di amministrazione con o senza deleghe od amministratore unico;
  • Socio, anche unico.

I chiarimenti forniti dall’INPS con il citato messaggio n 3359/2019 non trovano applicazione per i soggetti che non rivestono contemporaneamente la qualifica di socio/amministratore e lavoratore dipendente della società.

Evoluzione giurisprudenziale sull’amministratore dipendente

La possibilità della valida instaurazione di un rapporto di lavoro con soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno della medesima società di capitali per cui lavorano è stato oggetto di molteplici interventi della Suprema Corte di cassazione. Si tratta di interventi che hanno, a mano a mano, portato ad ampliare l’ambito entro cui tale possibilità è stata riconosciuta.

In particolare, si evidenzia il principio, fatto proprio anche dall’INPS, secondo cui l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato. Questo quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale ricoperta, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.

Si è quindi giunti al concetto secondo cui ricoprire una carica nel consiglio d’amministrazione, ivi inclusa quella di presidente, non risulta, di per sé, incompatibile con la possibilità di stipulare con la società medesima per cui si svolge il compito d’amministratore un valido contratto di lavoro subordinato.

A tale principio non osta, inoltre, nemmeno l’eventualità in cui tale soggetto sia insignito del potere di rappresentanza della società stessa. Questo, considerato che tale potere non comporta l’automatica attribuzione dei diversi poteri deliberativi della società rappresentata.

Da un concetto di preclusione basato sul solo fatto di ricoprire una carica nell’organo amministrativo si è, quindi, passati ad uno basato sulla verifica dei rapporti intercorrenti con il consiglio di amministrazione. Questo, al fine di verificare l’esistenza, limitatamente al rapporto di lavoro dipendente, di un effettivo vincolo di subordinazione al potere direttivo nello svolgimento della stessa.

Amministratore e dipendente di società: i requisiti richiesti dall’INPS

Nel suo messaggio, l’INPS ricorda che affinché possa essere riconosciuta l’esistenza di due rapporti distinti è necessario che l’attività di lavoro dipendente sia caratterizzata dai seguenti requisiti:

  • Principio di effettività del rapporto. Principio in considerazione del quale il rapporto giuridico formalizzato e le modalità tramite cui lo stesso sia stato formalizzato costituiscono solamente un elemento cui fare riferimento nella valutazione complessiva dell’oggetto effettivo della prestazione convenuta;
  • Effettivo svolgimento dell’attività;
  • Oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti alla carica sociale rivestita. Ossia, deve trattarsi di attività non ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle eventuali deleghe ricevute;
  • Effettiva subordinazione. Nonostante la carica sociale rivestita al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società, deve esserci subordinazione nello svolgimento dell’attività da dipendente. Per questo, deve essere comprovato, da parte del soggetto che intende farne valere l’esistenza, il vincolo di subordinazione con idonea documentazione da cui la stessa emerga in modo certo.

Adeguata documentazione al vincolo di subordinazione del rapporto di lavoro

In merito all’obbligo di fornire adeguata documentazione comprovante il vincolo di subordinazione nel messaggio n 3359/2019, l’INPS evidenzia che ai fini dell’accertamento del rapporto di lavoro dipendente si tiene conto anche dell’esistenza di ulteriori elementi sintomatici della subordinazione quali:

  • La periodicità e predeterminazione della retribuzione del rapporto di lavoro dipendente;
  • Un orario contrattuale di lavoro;
  • L’inquadramento all’interno di un’organizzazione aziendale;
  • La assenza di una seppur minima organizzazione imprenditoriale;
  • L’assenza di rischio in capo al lavoratore;
  • La distinzione tra gli importi erogati a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari;
  • La necessità che la costituzione e gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili a una volontà della società distinta dal soggetto titolare della carica.

Quali conseguenze se non ci sono i requisiti per operare come dipendente?

In conclusione, occorre domandarsi quali siano le conseguenze nel caso in cui non siano riscontrabili i requisiti sopra elencati per operare come amministratore e dipendente.

Ebbene, non si può non evidenziare che il mancato riconoscimento della posizione di lavoratore dipendente, per mancanza dei requisiti sopra evidenziati, comporta il rifiuto da parte dell’INPS di erogare la relativa prestazione pensionistica.

A questo, si deve aggiungere il fatto che:

  • Sebbene a fronte di tale rifiuto il soggetto matura il diritto a chiedere la restituzione degli importi previdenziali versati connessi alla posizione di lavoro dipendente, l’INPS;
  • Per contro, matura la facoltà di attrarre tali redditi alla posizione previdenziale relativa all’attività di amministratore.

Da tale attrazione discende la conseguente richiesta di versamento dei maggiori contributi omessi, nonché delle relative sanzioni ed interessi per l’omesso versamento.

Ove, invece, le condizioni esposte vengano rispettate, le due posizioni previdenziali rimangono tra loro distinte, indipendenti ed autonome. Questo, con il conseguente diritto a percepire la connessa prestazione previdenziale da entrambe le gestioni previdenziali.

Amministratore e dipendente: ipotesi e condizioni di fattibilità

A seguito delle molteplici casistiche che si possono realizzare in capo al soggetto interessato in qualità di amministratore, dipendente e/o socio è utile proporre un prospetto schematico.

Vediamo di seguito l’elenco delle ipotesi considerate preminenti nella prassi e le relative condizioni/possibilità di vedersi astrattamente riconosciuta (dovendosi, poi, verificare la sussistenza delle relative condizioni precedentemente evidenziate) la compatibilità con il rapporto di lavoro dipendente.

Membro del consiglio di amministrazione e dipendente

La compatibilità è astrattamente riconosciuta anche ove il soggetto interessato sia Presidente del consiglio d’amministrazione, quindi, insignito della rappresentanza legale della società.

Amministratore unico e dipendente

La compatibilità è negata in partenza. Questo, in quanto risulta evidente l’impossibilità di rispettare il vincolo della subordinazione, in quanto lo stesso soggetto risulta detentore di poteri di controllo, comando, disciplina e della facoltà di esprimere, da solo, la volontà della società.

Amministratore delegato e dipendente

La compatibilità dipende dalla tipologia e dalla portata delle deleghe ricevute. In particolare:

In ipotesi di delega parziale la compatibilità astratta è riconosciuta, ma risulta fondamentale verificare che la portata della delega conferita non mini il requisito della subordinazione, quale sarebbe il caso, ad esempio in cui la delega concernesse l’assunzione/gestione del personale e/o la vigilanza/disciplina.

Socio unico e dipendente

La compatibilità viene negata a prescindere, in quanto la concentrazione dell’intera proprietà della società in un solo soggetto porta ad escludere l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive dell’organo di amministrazione.

Socio “sovrano

Nell’ipotesi in cui un socio assuma di fatto l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, la compatibilità viene negata in partenza. Questo, in quanto, al pari del socio unico o dell’amministratore unico, non si potrebbe più ipotizzare l’esistenza di una volontà sociale distinta a quella del socio.

Conclusioni

La possibilità di operare come amministratore e contemporaneamente essere anche lavoratore dipendente della società si rivela spesso richiesta di molti imprenditori. Nelle realtà di piccole dimensioni, infatti, l’imprenditore spesso si chiede se possa “auto-assumersi” come dipendente.

Tutte queste ipotesi devono essere scartate in partenza, soprattutto quando l’amministratore è socio unico. In questi casi, infatti, viene a mancare il vincolo di subordinazione che caratterizza l’attività di lavoro dipendente.

Concretamente, invece, la possibilità di operare come amministratore e contemporaneamente essere assunto come dipendente è concretamente fattibile nelle realtà medio grandi. In questi casi, infatti, ove vi sia un consiglio di amministrazione composto da vari componenti, un consigliere (in alcuni casi anche con deleghe operative) può essere assunto dalla società stessa. Questo, magari perché vi sono alcuni requisiti o caratteristiche dell’attività svolta per la società che possono essere inquadrati come attività eterodeterminata. L’INPS, con il messaggio 3359/19 si è aperto a questa possibilità.

Infatti, ove sia dimostrabile la concreta attività di lavoro dipendente svolta, attraverso la documentazione richiesta dall’istituto il soggetto amministratore e dipendente ha il diritto di vedersi corrispondere entrambe le gestioni previdenziali al momento del pensionamento. Sia la contribuzione legata al lavoro dipendente, sia quella prevista per gli eventuali compensi amministratore percepiti nel suo incarico.

In caso contrario, invece, ove la documentazione non sia in grado di provare l’effettiva attività di lavoro dipendente svolta, l’INPS attrae i compensi percepiti come dipendente alla stregua di compensi amministratore. Conseguenza di tutto questo è l’applicazione dei contributi dovuti alla gestione separata. Il tutto, con applicazione di sanzioni e di interessi legati al ritardato pagamento.

Il consiglio che posso darti è quello di prestare la massima attenzione se intendi seguire la strada di essere assunto nella tua società.

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