Accertamenti bancari 2026: come costruire la prova contraria

HomeFisco NazionaleAccertamenti bancari 2026: come costruire la prova contraria
Versamenti non giustificati, prelevamenti contestati, presunzioni bancarie rovesciate: la guida tecnica alla prova contraria negli accertamenti bancari, con l’analisi delle sentenze della Cassazione e le novità del nuovo Statuto del Contribuente. Tutto quello che devi sapere, e fare, prima che l’accertamento diventi definitivo.

Quando l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento basato sui movimenti bancari, il contribuente si trova davanti a un meccanismo che ribalta la logica ordinaria del processo: non è il Fisco a dover provare che hai evaso, ma sei tu a dover dimostrare che non hai evaso. Capire esattamente come funziona questa inversione è il primo passo per smontarla.

Accertamenti-bancari-come-costruire-prova-contraria-infografica

La presunzione bancaria: art. 32 DPR n. 600/73 e art. 51 DPR n. 633/72

L’art. 32, comma 1, n. 2 del DPR n. 600/73 (per le imposte dirette) e l’art. 51, comma 2, n. 2 del DPR n. 633/72 (per l’IVA) sono le norme gemelle che costituiscono la base legale degli accertamenti bancari. Esse consentono all’Amministrazione finanziaria di richiedere agli istituti di credito copia di qualsiasi documento relativo ai rapporti intrattenuti con il contribuente: conto corrente, depositi, cassette di sicurezza, carte di credito, operazioni extraconto.

La norma non si limita però ad autorizzare la raccolta dei dati: compie un salto ulteriore, attribuendo ai movimenti bancari il valore di presunzione legale relativa di ricavo o compenso. I versamenti non giustificati si presumono ricavi in nero; i prelevamenti non giustificati (per i soggetti a cui si applica la norma) si presumono acquisti “fuori fattura“, sintomo di una contabilità irregolare.

Attenzione: Per una trattazione completa del funzionamento delle indagini finanziarie e degli strumenti di accesso ai dati bancari da parte del Fisco, inclusa la Superanagrafe dei conti correnti, rimando all’articolo dedicato: Indagini finanziarie: come funzionano e come difendersi.

Presunzione legale relativa vs. assoluta: perché la distinzione è tutto

La presunzione bancaria è relativa (iuris tantum), non assoluta (iuris et de iure). Questa distinzione non è un tecnicismo: è il fondamento dell’intera strategia difensiva.

Una presunzione assoluta non ammette prova contraria: il fatto presunto si considera vero per legge, senza eccezioni. Una presunzione relativa, invece, può essere vinta dal contribuente fornendo la prova che i movimenti contestati hanno una causa diversa da quella ipotizzata dal Fisco. L’accertamento bancario è quindi attaccabile, ma farlo richiede metodo, documentazione e precisione analitica, non semplici dichiarazioni.

Il “salto logico” che l’Agenzia compie e che il contribuente deve smontare

Il meccanismo presuntivo si basa su un’inferenza che la Cassazione stessa ha più volte definito “grave, precisa e concordante” ai sensi dell’art. 2729 c.c.: il denaro è entrato sul conto, quindi è un ricavo non dichiarato.

Questo salto logico funziona solo se il contribuente non riesce a spezzare la catena causale. La difesa efficace non consiste nel contestare il potere del Fisco di utilizzare i dati bancari — potere che è fuori discussione — ma nel dimostrare, movimento per movimento, che la causa dei flussi di denaro è diversa e documentabile.

È qui che entra in gioco la giurisprudenza più recente della Cassazione, che ha progressivamente affinato i criteri di ammissibilità della prova contraria, distinguendo in modo netto tra categorie di contribuenti e tipologie di movimenti. Lo vedremo nelle sezioni successive.

La svolta della Corte Costituzionale n. 228/2014: prelevamenti e il doppio binario

Se esiste un prima e un dopo nella storia degli accertamenti bancari in Italia, quel confine è segnato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 24 settembre 2014. Una pronuncia che ha ridisegnato i confini del potere accertativo del Fisco nei confronti di una categoria intera di contribuenti, con effetti che la giurisprudenza di legittimità continua a elaborare ancora oggi.

Prima della sentenza: la presunzione simmetrica su versamenti e prelevamenti

Fino al 2014, la norma applicava la medesima presunzione in modo simmetrico a entrambe le direzioni del flusso bancario:

  • I versamenti non giustificati erano presunti ricavi o compensi non dichiarati.
  • I prelevamenti non giustificati erano presunti acquisti in nero, ovvero costi sostenuti per operazioni non registrate — indice di una contabilità parallela e di maggiori ricavi occulti.

Questa doppia presunzione colpiva indistintamente imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi. Il risultato pratico era devastante: ogni prelievo di contanti — per spese personali, regali, piccole transazioni quotidiane — poteva trasformarsi in materia imponibile se il contribuente non era in grado di documentarne analiticamente la destinazione.

Per i professionisti la situazione era strutturalmente iniqua. A differenza degli imprenditori, che operano con una contabilità d’impresa e hanno teoricamente la capacità di tracciare ogni acquisto, un avvocato, un medico o un architetto non acquista “beni” da rivendere. La logica del prelevamento come acquisto in nero — tipica del ciclo produttivo commerciale — non trova alcuna corrispondenza nella struttura dell’attività professionale.

La declaratoria di incostituzionalità: perché i prelevamenti dei professionisti non possono essere ricavi

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600/73 nella parte in cui estendeva la presunzione sui prelevamenti ai lavoratori autonomi, per violazione dell’art. 53 Cost. (principio di capacità contributiva) e dell’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza).

Il ragionamento della Corte è netto e merita di essere compreso nel suo nucleo logico:

“Per i lavoratori autonomi non è affatto detto che un prelevamento corrisponda a un costo non documentato inerente all’attività professionale. Il nesso tra prelevamento e compenso non dichiarato è arbitrario, in quanto il professionista non acquista beni da rivendere e la sua struttura di costo è radicalmente diversa da quella dell’imprenditore.”

In altre parole, la Corte ha riconosciuto che applicare ai professionisti la stessa logica presuntiva degli imprenditori significa tassare una capacità contributiva inesistente — e questo è incostituzionale.

L’eredità della sentenza: cosa è rimasto in piedi e cosa è caduto

La pronuncia del 2014 ha prodotto un effetto chirurgico, non demolitivo:

Cosa è caduto: La presunzione sui prelevamenti non è più applicabile ai lavoratori autonomi e professionisti. L’Agenzia delle Entrate non può più trasformare i prelievi di contanti di un professionista in ricavi occulti per il solo fatto che non sono documentati.

Cosa è rimasto in piedi:

  • La presunzione sui versamenti rimane integra per tutte le categorie, professionisti inclusi. Un versamento non giustificato è ancora, per legge, un compenso non dichiarato — e il professionista deve dimostrare il contrario.
  • La presunzione su entrambi i flussi (versamenti e prelevamenti) rimane integra per gli imprenditori individuali, per i quali la Corte non ha ritenuto sussistere la medesima irragionevolezza strutturale.

Il quadro in sintesi:

CategoriaPresunzione su versamentiPresunzione su prelevamenti
Imprenditore individualeRimaneRimane
Professionista / Lav. autonomoRimaneEliminata (C.Cost. 228/2014)
Contribuente privatoApplicazione limitataNon applicabile

Questa asimmetria è il cuore di tutta la strategia difensiva moderna negli accertamenti bancari. Come vedremo nella sezione successiva, però, la distinzione tra “imprenditore” e “professionista” non è sempre così netta nella pratica — e la Cassazione ha dovuto intervenire più volte a tracciare il confine.

Il doppio regime probatorio: imprenditori vs. professionisti

La sentenza n. 228/2014 ha creato un sistema a doppio binario. Ma nella pratica quotidiana del contenzioso tributario, il binario su cui si viaggia non è sempre immediatamente riconoscibile. La Cassazione ha dovuto intervenire con una serie di pronunce per definire con precisione dove finisce il regime dell’imprenditore e dove inizia quello, più favorevole, del professionista. Conoscere questi confini è spesso la differenza tra vincere e perdere un ricorso.

Imprenditori individuali: perché la presunzione sui prelevamenti sopravvive

Per l’imprenditore individuale, il legislatore ha mantenuto intatta la doppia presunzione su versamenti e prelevamenti. La ratio è coerente con la struttura dell’attività d’impresa: chi gestisce un ciclo produttivo o commerciale ha l’obbligo di tenere una contabilità analitica che tracci ogni acquisto, ogni costo, ogni entrata. Se un prelevamento non risulta registrato, l’inferenza che si tratti di un acquisto “fuori fattura” — funzionale a ricavi non dichiarati — ha una sua logica economica.

Questo significa che per l’imprenditore individuale l’onere probatorio è doppio e simmetrico:

  • Deve giustificare i versamenti non registrati, dimostrando che non si tratta di ricavi.
  • Deve giustificare i prelevamenti non registrati, dimostrando che non si tratta di acquisti in nero collegati a maggiori ricavi.

La Cassazione ha però temperato questa rigidità in un punto specifico: la presunzione non è automatica ma richiede comunque che l’Ufficio fornisca un minimo di elementi di raccordo tra il prelevamento e una specifica operazione non contabilizzata. Il Fisco non può limitarsi a elencare i movimenti: deve rendere plausibile il collegamento con maggiori ricavi.

Professionisti e lavoratori autonomi: lo standard probatorio alleggerito

Per i professionisti e lavoratori autonomi, dopo la C.Cost. 228/2014, il quadro è strutturalmente più favorevole — ma attenzione a non sovrastimare il vantaggio.

Cosa non può più fare il Fisco: Trasformare i prelevamenti di cassa in ricavi occulti. Un medico che preleva 3.000 euro al mese in contanti non può più vedersi accertare 36.000 euro annui di compensi non dichiarati per il solo fatto che non documenta la destinazione di quei prelievi.

Cosa può ancora fare il Fisco: Accertare sulla base dei versamenti non giustificati. Se lo stesso medico versa 5.000 euro di contanti sul conto senza che risulti una fattura corrispondente, quella somma si presume ancora un compenso non dichiarato. Su questo fronte, il professionista non beneficia di alcuna attenuazione: l’onere di provare la natura non reddituale del versamento è pieno e analitico.

La Cassazione ha inoltre chiarito — con la sentenza n. 15161/2024 — che il regime favorevole post-228/2014 si applica solo ai prelevamenti, non ad altre tipologie di movimenti anomali. I bonifici in entrata di importo significativo, ad esempio, restano pienamente soggetti alla presunzione di compenso, indipendentemente dalla categoria del contribuente.

La zona grigia: chi è “imprenditore” e chi è “professionista” secondo la Cassazione

Il confine tra imprenditore e professionista sembra netto sul piano teorico, ma nella pratica si incontra frequentemente una zona grigia che ha generato un contenzioso significativo.

I casi più ricorrenti affrontati dalla Cassazione:

Agenti di commercio e mediatori: La Corte ha oscillato nel tempo, ma l’orientamento prevalente li qualifica come lavoratori autonomi ai fini dell’accertamento bancario, con conseguente applicazione del regime favorevole sui prelevamenti. La struttura dell’attività — basata su prestazioni personali e non su un ciclo produttivo — prevale sulla qualificazione fiscale formale.

Artigiani: Classificati come imprenditori anche ai fini bancari. La presenza di una struttura organizzativa, sia pure minimale, e l’acquisto di beni strumentali e materie prime rendono applicabile la logica del prelevamento come acquisto in nero.

Freelance con partita IVA in regime forfettario: Questo è il caso più delicato e ancora parzialmente irrisolto. La Cassazione non ha ancora espresso un orientamento univoco. L’elemento dirimente sembra essere la natura dell’attività (intellettuale vs. commerciale) più che il regime fiscale adottato. Un grafico o un consulente in regime forfettario tende ad essere trattato come professionista; un e-commerce in forfettario rischia di essere assimilato all’imprenditore.

Il criterio guida emerso dalla giurisprudenza più recente è il seguente: si guarda alla struttura economica reale dell’attività, non alla sua qualificazione formale. Se l’attività comporta un ciclo di acquisto-trasformazione-vendita, anche in forma semplificata, si applicano le regole dell’imprenditore. Se l’attività è incentrata sulla prestazione personale e intellettuale, si applica il regime del professionista.

Cosa dice la Cassazione: le sentenze che devi conoscere

La giurisprudenza della Cassazione tributaria degli ultimi due anni ha compiuto un lavoro di progressiva razionalizzazione dei criteri di ammissibilità della prova contraria negli accertamenti bancari. Il filo conduttore è uno solo: la genericità non salva. Ma accanto a questo principio rigido, la Corte ha anche tracciato con maggiore precisione i confini di ciò che costituisce prova idonea — e questo è il dato che il difensore deve conoscere.

La prova contraria “analitica”: perché le giustificazioni generiche non bastano

Il principio è consolidato da oltre un decennio ma la Cassazione continua a ribadirlo con costanza perché i contribuenti — e talvolta anche i difensori — continuano a ignorarlo: la prova contraria deve essere analitica, non cumulativa.

Cosa significa in pratica? Non è sufficiente presentare una dichiarazione generica del tipo “quei versamenti erano risparmi accumulati” oppure “quei prelievi erano spese personali”. La Corte richiede che il contribuente ricostruisca, operazione per operazione, la causa giuridica ed economica di ogni movimento contestato, supportandola con documentazione.

L’orientamento consolidato — ribadito in numerose pronunce tra il 2022 e il 2024 — stabilisce che:

  • Le dichiarazioni testimoniali del contribuente o di familiari hanno valore probatorio estremamente limitato se non sono supportate da riscontri documentali.
  • Le giustificazioni cumulative (“quei 50 versamenti erano tutti rimborsi spese”) sono insufficienti: ogni versamento va giustificato singolarmente.
  • La plausibilità economica della spiegazione fornita è necessaria ma non sufficiente: occorre la prova, non la verosimiglianza.

Le sentenze pro-contribuente: quando la Cassazione ha dato ragione

Nonostante il rigore generale, la Corte ha accolto il ricorso del contribuente in una serie di situazioni ricorrenti che vale la pena sistematizzare.

I giroconti tra conti propri sono stati ritenuti prova idonea in modo pressoché uniforme. Se un contribuente dimostra documentalmente che un versamento sul conto corrente proviene da un proprio conto di risparmio o deposito, la presunzione è vinta. La Cassazione ha chiarito che il mero spostamento di denaro tra conti intestati allo stesso soggetto non genera materia imponibile.

I trasferimenti infrafamiliari documentati — bonifici da coniuge, genitori, figli — sono stati ritenuti idonei a vincere la presunzione quando supportati da estratti conto del soggetto erogante e da una causa giuridica plausibile (prestito, donazione, rimborso). La Corte ha però precisato che la mera dichiarazione del familiare non basta: serve il riscontro bancario del movimento speculare sull’altro conto.

I rimborsi spese documentati sono stati accolti quando il contribuente ha prodotto la nota spese, la delibera aziendale o il contratto che giustificava il rimborso, insieme alla corrispondenza bancaria.

Il realizzo di investimenti pregressi — vendita di titoli, riscatto di polizze, liquidazione di depositi vincolati — è stato ritenuto prova sufficiente quando documentato dagli estratti conto della banca o dalla compagnia assicurativa.

Le sentenze pro-Fisco: gli errori difensivi più comuni e come evitarli

La Cassazione ha confermato l’accertamento del Fisco — e quindi dato torto al contribuente — in modo altrettanto sistematico quando ricorrevano alcuni errori difensivi tipici.

Errore n. 1 — La difesa tardiva. Presentare documentazione giustificativa solo in sede di ricorso, senza averla prodotta in risposta al questionario o in contraddittorio, ha portato in diversi casi alla inammissibilità o alla svalutazione probatoria del documento. La Cassazione ha chiarito che il comportamento processuale complessivo del contribuente è rilevante: chi non collabora nella fase amministrativa perde credibilità nella fase giudiziale.

Errore n. 2 — La giustificazione parziale. Alcuni contribuenti hanno vinto sulla parte dei versamenti che riuscivano a documentare, ma hanno perso sull’intero importo contestato perché la difesa parziale è stata ritenuta insufficiente a scalfire la presunzione globale. La Corte ha confermato che la presunzione opera sull’intera massa dei movimenti contestati, e la prova contraria deve coprire ciascuno di essi.

Errore n. 3 — Il conto promiscuo non separato. L’imprenditore o professionista che utilizza il conto personale anche per operazioni professionali, senza tenere una separazione documentale minima, si trova in una posizione quasi indifendibile. La Cassazione ha ritenuto in più occasioni che la commistione tra sfera personale e professionale non attenua la presunzione, ma anzi la rafforza.

Errore n. 4 — Contestare il potere del Fisco invece della singola operazione. Difese basate su eccezioni procedurali generali (vizi di notifica, decadenza, difetto di motivazione dell’avviso) senza una contestazione analitica del merito hanno raramente avuto successo quando la presunzione bancaria era ben costruita. La difesa di merito — operazione per operazione — rimane la strategia più efficace.

Prove accolte vs. respinte dalla Cassazione:

Tipo di giustificazioneEsito prevalenteCondizione
Giroconto tra conti propriAccoltaServe estratto conto documentale
Trasferimento infrafamiliareAccoltaServe riscontro bancario speculare
Rimborso spese documentatoAccoltaServe nota spese + contratto
Realizzo investimentiAccoltaServe doc. bancaria/assicurativa
Dichiarazione generica oraleRespintaSempre insufficiente da sola
Giustificazione cumulativaRespintaServe analisi per singolo movimento
Difesa tardiva (solo in CTR)Respinta o svalutataProduce perdita di credibilità

Come costruire la prova contraria: il metodo operativo

Dopo aver compreso il quadro normativo e giurisprudenziale, il passaggio più critico è quello pratico: come si costruisce concretamente una difesa efficace? La risposta non sta in una singola mossa, ma in un metodo sistematico che deve partire il prima possibile — idealmente già in risposta al questionario bancario, non in sede di ricorso. Ogni giorno di ritardo nella raccolta documentale è un giorno di vantaggio ceduto all’Ufficio.

La mappatura analitica dei movimenti: il primo passo indispensabile

Il primo atto difensivo non è scrivere memorie o raccogliere documenti a caso: è costruire una mappa analitica di ogni movimento contestato. Questo lavoro, che nella pratica si traduce in un foglio di calcolo strutturato, deve contenere per ogni operazione:

  • Data e importo del movimento
  • Tipologia (versamento contanti, bonifico in entrata, prelievo, addebito)
  • Causale indicata sull’estratto conto (se presente)
  • Spiegazione proposta dal contribuente
  • Documentazione disponibile a supporto
  • Documentazione mancante e recuperabilità

Questo schema serve a tre scopi simultanei: fotografare la situazione reale, identificare i movimenti difendibili da quelli non difendibili, e costruire una strategia selettiva che massimizzi il risultato. Non tutti i movimenti sono uguali: concentrare le energie difensive su quelli di importo maggiore e trascurare i micro-movimenti è spesso la scelta tattica corretta, a condizione che il difensore sia consapevole di questa scelta.

La gerarchia documentale: cosa pesa di più davanti al giudice

Non tutta la documentazione ha lo stesso peso probatorio. Sulla base della giurisprudenza consolidata, è possibile identificare una gerarchia di efficacia:

Primo livello — Documenti bancari diretti: Estratti conto di altri istituti, conferme di bonifico, ricevute di versamento, documentazione di smobilizzo titoli o riscatto polizze. Sono le prove più forti perché provengono da terzi e sono oggettivamente verificabili. Un estratto conto che mostra il prelievo speculare sul conto del familiare che ha effettuato il trasferimento è praticamente inattaccabile.

Secondo livello — Documenti contrattuali e fiscali: Contratti di prestito, scritture private con data certa, atti notarili, dichiarazioni dei redditi di anni precedenti che mostrano la disponibilità di risparmi, F24 di imposte già pagate su quelle somme. Hanno buona efficacia ma richiedono un raccordo esplicito con il movimento bancario contestato.

Terzo livello — Documenti amministrativi interni: Note spese, delibere aziendali, fatture di acquisto, registri contabili. Efficaci se coerenti con la contabilità ufficiale, ma vulnerabili se il contribuente ha tenuto una contabilità disordinata.

Quarto livello — Dichiarazioni e testimonianze: Come ribadito dalla Cassazione, hanno valore residuale se non supportate da elementi oggettivi. Vanno usate per integrare e raccordare le prove documentali, non come prova autonoma.

I movimenti “strutturalmente innocui”: come riconoscerli e documentarli

Esistono categorie di movimenti che la giurisprudenza ha riconosciuto come strutturalmente non riconducibili a ricavi occulti, a condizione che siano correttamente documentati. Riconoscerli e isolarli permette di ridurre significativamente la base imponibile contestata.

Giroconti tra conti propri: Come già visto, sono la categoria più solida. La documentazione richiesta è minima: basta dimostrare che entrambi i conti sono intestati al medesimo soggetto e che i movimenti sono speculari per data e importo.

Prelievi per spese personali ricorrenti di importo fisiologico: La Cassazione ha riconosciuto che prelievi periodici di importo contenuto e costante — compatibili con il tenore di vita del contribuente — non richiedono una giustificazione analitica ma solo una dimostrazione di coerenza complessiva con la capacità reddituale dichiarata.

Entrate una tantum da eventi straordinari documentati: Eredità, donazioni, vincite, liquidazioni del TFR, indennizzi assicurativi. Ogni voce richiede il documento specifico (atto notarile, dichiarazione di successione, quietanza assicurativa), ma una volta prodotto, la presunzione su quelle somme è definitivamente vinta.

Rimborsi da terzi: Rimborsi spese da datori di lavoro o committenti, restituzione di prestiti effettuati, quote societarie liquidate. La chiave è dimostrare l’esistenza del credito pregresso che giustifica il rientro delle somme: un contratto, una email, un estratto conto che mostra il prestito originario.

Il nuovo statuto del contribuente e gli accertamenti bancari

La riforma fiscale avviata con la Legge delega n. 111/2023 e attuata attraverso una serie di decreti legislativi ha introdotto cambiamenti strutturali nel rapporto tra Fisco e contribuente. Per chi si trova ad affrontare un accertamento bancario nel 2025-2026, alcune di queste novità non sono dettagli procedurali: sono strumenti difensivi attivi che, se utilizzati correttamente, possono cambiare l’esito della vicenda già nella fase pre-contenziosa.

Il contraddittorio preventivo obbligatorio (D.Lgs. 219/2023): come cambia la difesa

Il D.Lgs. n. 219/2023, attuativo della delega fiscale, ha riformato in modo significativo lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), introducendo all’art. 6-bis il contraddittorio preventivo obbligatorio per tutti gli atti impositivi “autonomamente impugnabili“. La norma è entrata in vigore il 18 gennaio 2024 e si applica agli accertamenti notificati da quella data in poi.

Il meccanismo è il seguente: prima di emettere l’avviso di accertamento, l’Ufficio è tenuto a notificare al contribuente uno schema di atto con i rilievi che intende contestare, concedendo un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni scritte. L’Ufficio deve poi valutare le osservazioni e, se decide comunque di procedere, motivare espressamente perché le ha ritenute non accoglibili.

Per gli accertamenti bancari, questo cambia il quadro in modo rilevante:

  • Il contribuente ottiene una seconda finestra difensiva formale prima del contenzioso, distinta e aggiuntiva rispetto alla risposta al questionario.
  • Le osservazioni presentate in questa fase hanno un peso processuale: se l’Ufficio le ignora senza motivazione, l’atto è annullabile per vizio di motivazione rafforzata.
  • La fase di contraddittorio preventivo è il momento ideale per produrre la documentazione raccolta con il metodo analitico descritto nella sezione precedente, costruendo un fascicolo che — se il contenzioso prosegue — sarà già agli atti.

Attenzione: La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2219/2023, ha precisato che la violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo determina la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra che, in caso di regolare contraddittorio, avrebbe potuto produrre elementi idonei a modificare l’accertamento (c.d. prova di resistenza). Non è quindi una nullità automatica: va eccepita e supportata nel merito.

Come usare il contraddittorio per le contestazioni più deboli

Il contraddittorio preventivo non è solo un adempimento difensivo passivo: è un’opportunità strategica per smontare le contestazioni meno solide prima che diventino atto impositivo definitivo.

Le contestazioni più vulnerabili in questa fase sono:

I movimenti già presenti in contabilità. che l’Ufficio ha erroneamente classificato come non giustificati per una lettura incompleta della documentazione. Una risposta documentata in fase di contraddittorio li elimina definitivamente senza necessità di ricorso.

I giroconti e i movimenti infrafamiliari. che l’Ufficio ha contestato in assenza di riscontri: produrre in questa sede gli estratti conto speculari chiude la contestazione con un costo zero in termini di contenzioso.

Le somme già tassate in anni precedenti. che rientrano sul conto sotto forma di restituzione o utilizzo di risparmi: la dichiarazione dei redditi degli anni precedenti, prodotta con il raccordo esplicito, è una prova difficilmente contestabile.

L’obiettivo tattico è ridurre la base imponibile contestata al minimo indispensabile prima di entrare in contenzioso, concentrando il ricorso solo sui rilievi realmente controversi.

Prospettive: verso accertamenti più selettivi o più aggressivi?

Il quadro normativo del 2025-2026 presenta segnali contraddittori che vale la pena leggere con onestà.

Segnali di maggiore selettività: L’introduzione del contraddittorio obbligatorio, combinata con l’obbligo di motivazione rafforzata, aumenta il costo amministrativo di ogni accertamento per l’Ufficio. Questo dovrebbe — in teoria — spingere verso una maggiore selezione dei casi da accertare, privilegiando le situazioni con presunzioni solide e ben documentate.

Segnali di maggiore aggressività: Parallelamente, il potenziamento dell’Anagrafe dei rapporti finanziari e l’integrazione con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate stanno rendendo i controlli incrociati sempre più automatizzati ed efficaci. Il numero di contribuenti “segnalati” dagli algoritmi di rischio è in crescita costante, e la pressione sugli Uffici locali per la chiusura degli accertamenti rimane alta.

La lettura più realistica è che il sistema si sta muovendo verso una polarizzazione: meno accertamenti, ma più solidi. Per il contribuente che riceve un avviso di accertamento bancario nel 2025-2026, questo significa confrontarsi con un Ufficio che, nella maggior parte dei casi, ha già fatto una selezione e ritiene di avere un caso ben costruito. La risposta difensiva deve essere altrettanto solida.

Consulenza fiscale online

La presunzione bancaria diventa molto più difficile da vincere man mano che ci si avvicina alla scadenza dei termini. Ogni fase — dalla risposta al questionario al contraddittorio preventivo, fino all’eventuale ricorso — richiede una strategia specifica e una documentazione costruita con metodo.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento, un questionario bancario o uno schema di atto, non rispondere da solo e non affidarti a soluzioni generiche.

Con una consulenza online dedicata analizziamo insieme:

  • I movimenti contestati e la loro difendibilità concreta
  • La tua qualificazione corretta (imprenditore vs. professionista) e le conseguenze sull’onere probatorio
  • La documentazione già disponibile e quella da recuperare prima della risposta
  • La strategia ottimale tra contraddittorio preventivo, autotutela e ricorso

La consulenza si svolge in videochiamata, ed è operativa: al termine avrai un quadro chiaro della situazione e un piano d’azione concreto.

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    [cf7-simple-turnstile]

    Domande frequenti

    Cosa succede se non rispondo al questionario bancario dell’Agenzia delle Entrate?

    Il questionario bancario è un atto istruttorio formale: ignorarlo o rispondere in modo incompleto non fa sparire il problema, lo aggrava. Il mancato riscontro consente all’Ufficio di procedere all’accertamento utilizzando i dati in suo possesso senza contraddittorio, e il comportamento non collaborativo viene valutato negativamente dal giudice tributario in sede di contenzioso. È sempre preferibile rispondere — con metodo e documentazione — piuttosto che tacere.

    Quali prove sono effettivamente sufficienti per vincere la presunzione bancaria?

    La Cassazione richiede prove analitiche e documentali, non dichiarazioni generiche. Le più efficaci sono: estratti conto che dimostrano giroconti tra conti propri, documentazione bancaria del soggetto che ha effettuato un trasferimento (per i movimenti infrafamiliari), atti notarili o dichiarazioni di successione per somme derivanti da eredità o donazioni, documentazione di smobilizzo di investimenti o riscatto di polizze. La regola pratica è: ogni movimento contestato deve avere un documento che ne spiega la causa, non una spiegazione verbale.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
    Leggi anche

    Conto termico 3.0: come funziona e chi può accedere

    Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. È attivo anche...

    Tassazione premi olimpici 2026: guida

    Guida alla tassazione dei premi sportivi 2026: scopri come funziona la ritenuta del 20% e perché le medaglie di...

    Chi deve fare l’ISEE 2026?

    L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è uno strumento essenziale per valutare la condizione economica delle famiglie italiane. Ogni anno,...

    Bonus tende da sole 2026: come richiederlo?

    Possono beneficiare di questa detrazione coloro che abbiano sostituito o installato schermature solari che comportano un miglioramento energetico dell’immobile. Per beneficiare...

    Bonus partite IVA: fino a 18.000 mila euro per gli under 35

    Fino al 2 marzo è possibile fare domanda per beneficiare del bonus giovani imprenditori in settori strategici. Il bonus...

    Contributi INPS artigiani e commercianti 2026: aliquote e scadenze

    https://open.spotify.com/episode/36yfR6lL0utSdwlkbXWQlz?si=SmmvGoEoTpWlthjLFv9Wtw Per il 2026, il reddito minimale INPS per artigiani e commercianti aumenta a € 18.808 (+1,4% per inflazione). Di...