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Detrazione box auto 2025, cosa sapere e come ottenerla

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Se hai acquistato o costruito un box auto o un garage hai diritto alla detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l’abitazione principale, in dichiarazione dei redditi. L’importo rientra all’interno del bonus ristrutturazione. Per poter beneficiare della detrazione fiscale il box auto deve essere stato realizzato “ex novo” e deve essere pertinenza dell’abitazione. La detrazione non spetta nel caso di cambio di destinazione d’uso, successivamente ai lavori di ristrutturazione.

All’interno del modello 730 la spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione di un box o posto auto va inserita nel quadro Erighi da E41 a E43.

Cos’è la detrazione box auto

Per l’acquisto o la costruzione del box auto, di pertinenza di immobili residenziali (anche di condomini), è possibile fruire, a determinate condizioni, del bonus ristrutturazioni. La misura della detrazione Irpef è pari al 50% su un massimo di spesa di 96.000 euro per le spese sostenute sulle abitazioni principali con un massimale di 96.000 euro. Tuttavia, se il box è pertinenziale ad una seconda casa, l’aliquota si riduce al 36%.

Tuttavia, a partire dal 2026, l’aliquota scenderà al 36% per il biennio 2026-2027​.

Il rimborso avverrà in 10 rate annuali di pari importo.

Il bonus spetta unicamente per l’acquisto di box nuovi ed è applicabile anche per l’acquisto di una pluralità di box asserviti a un solo immobile. La detrazione non spetta nel caso di cambio di destinazione d’uso, successiva ai lavori di ristrutturazione. Le spese devono essere provate dall’attestazione rilasciata dal costruzione. La detrazione, come viene chiarito anche dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 6 del 19 settembre 2018, spetta solo per le nuove costruzioni.

Il ‘bonus’ vale anche per box interrati, fuori terra, posti auto coperti o scoperti e garage. 

La detrazione sull’acquisto del box è una delle pochissime detrazioni che si salva dalla stretta del decreto Agevolazioni fiscali, in vigore dal 30 marzo 2024: pertanto, a specifiche condizioni, per tale detrazione è possibile continuare ad optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Rientra a pieno titolo all’interno degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

La normativa

Il riferimento normativo principale lo troviamo all’articolo 16-bis del DPR 917/1986, introdotto dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c) consolidando un orientamento di prassi già formatosi in materia. Tale disposizione ha confermato non solo l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale prevedendo che “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi […….] relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”.

A partire dal 2012 si sono susseguiti vari interventi normativi che hanno messo mano alla previsione, ampliando sia la misura della detrazione, elevandola al 50%,che il limite di spesa massima agevolabile portandolo a 96.000 euro. La legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) conferma tali condizioni fino al 31 Dicembre 2024.

Requisiti detrazione fiscale box auto

Per poter godere della detrazione occorre rispettare precisi requisiti che possono essere così riassunti:

  • La proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
  • Un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa di proprietà del contribuente oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;
  • I costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori e non ammissibili al beneficio fiscale, documentati dall’impresa costruttrice anche se concessionaria del diritto di superficie sull’area pubblica.

Il principio di pertinenza

Come precisato uno dei requisiti fondamentali per usufruire dell’acquisto box auto detrazione è rappresentato dal principio di pertinenza: il box auto va inteso come destinato in modo durevole a servizio o ad ornamento e deve essere situato in prossimità o in vicinanza dell’abitazione.

La distanza massima consentita è di 1,3 km; superata tale metratura non si può più parlare di pertinenza e quindi viene meno una delle condizioni per godere del beneficio fiscale.

Documentazione da conservare

Una volta aver rispettato i requisiti suindicati, per poter portare nel modello 730 la detrazione fiscale box auto occorre essere in possesso di una serie di documenti che attestino le spese compiute e rispettino le condizioni per poter godere dello sconto Irpef del 50 per cento:

  • Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato, dal quale si evinca la pertinenzialità;
  • Dichiarazione del costruttore, con indicazione dei costi di costruzione;
  • Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
  • Nei casi in cui sia prevista, la ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che doveva essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui era stato effettuato il pagamento.

Beneficiari detrazione acquisto box auto

Va precisato che l’intestatario del bonifico deve essere il beneficiario della detrazione. In linea generale è il proprietario o il titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box. La detrazione può però spettare anche a un familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa. In questo caso nella fattura deve essere annotata la percentuale di spesa sostenuta.

Chiarimenti in merito erano stati forniti dalla circolare n.17/E del 26 giugno 2023 che espressamente ha stabilito che “possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

Possiamo quindi elencare schematicamente, ma in maniera completa, tutti i possibili beneficiari:

  • Il proprietario o il nudo proprietario;
  • Il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • L’inquilino o il comodatario;
  • I soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • Gli imprenditori individuali per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
  • I soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • I familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
  • Il convivente di fatto;
  • Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • Il promissario acquirente.

Metodo di pagamento

Ai fini del godimento della detrazione acquisto box auto è obbligatorio procedere al pagamento mediante un metodo tracciato ed è preferibile effettuare il saldo tramite il cosiddetto “bonifico parlante”.

Sempre la stessa circolare 17/E del 26 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate chiariva però anche che è possibile beneficiare della detrazione per l’acquisto del box/posto auto pertinenziale anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico bancario, a patto che:

  • Nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box/posto auto pertinenziale;
  • Il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di costruzione del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito.
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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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