I patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare rappresentano una tra le più rilevanti novità che la Riforma del Diritto Societario del 2003 (D.LGS. n.6/2003) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico. Tali istituti, regolati dagli artt. 2447-bis e ss. cod. civ., si sostanziano in tecniche giuridiche che permettono di limitare il rischio d’impresa, in quanto consentono, nell’ambito di un’operazione economica ritenuta rischiosa (quale potrebbe essere l’apertura di un nuovo ramo d’azienda, il lancio di una nuova linea di prodotti per il cui successo si nutrono incertezze, o ancora la decisione di penetrare nuovi mercati che presentano elevate barriere all’entrata), di operare una netta separazione tra il patrimonio sociale e quello da destinare all’operazione medesima. Una parte del patrimonio, infatti, viene vincolata e destinata allo svolgimento di uno specifico affare e assoggettata ad una disciplina peculiare sotto il profilo della responsabilità patrimoniale. I patrimoni, pur restando separati, fanno capo sempre allo stesso soggetto, ma possono essere aggrediti unicamente dai rispettivi creditori. 

L’OIC 2, edito ad ottobre 2005, si occupa di fornire specifiche indicazioni relativamente al loro trattamento contabile, interpretando ed integrando quanto disposto dalle norme civilistiche.

Separazione Patrimoniale

La disciplina sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare è stata introdotta con il D.LGS. n. 6/2003 (recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla Legge Delega n. 366/2001), ed è attualmente contenuta negli artt. 2447-bis e ss. cod. civ. nell’ambito della disciplina civilistica sulle società per azioni.

La ratio legis che ha animato il legislatore della riforma nell’introdurre nel nostro ordinamento giuridico tali istituti, risiede nella possibilità concessa all’imprenditore di limitare il rischio d’impresa in relazione ad operazioni rispetto alle quali potrebbero esserci incertezze circa il loro esito, così evitando, a tal fine, di ricorrere alla pratica di costituire più società distinte e conseguentemente diminuire i relativi costi sostenuti dall’impresa.

Patrimoni e finanziamenti destinati possono essere costituiti, ad esempio, quando una società decida di aprire un nuovo ramo d’azienda, oppure di lanciare una linea innovativa di prodotti nell’ambito del mercato in cui generalmente opera, o ancora quando si scelga di penetrare mercati del tutto nuovi che presentano alte barriere all’entrata (come ad esempio la presenza di potenziali concorrenti altamente specializzati che operano in quei mercati da diverso tempo). In simili circostanze, in cui il rischio d’impresa potrebbe essere particolarmente elevato, l’imprenditore, al fine di limitare tale rischio, potrebbe operare una separazione del proprio patrimonio destinandolo unicamente all’operazione che intende intraprendere, evitando così di costituire allo scopo altre società. In sostanza, con la separazion...

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