L’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta permette alle imprese di liberare definitivamente queste poste con un’imposta sostitutiva del 10%, eliminando la tassazione futura sulla distribuzione ai soci.
L’art. 14 del D.Lgs. n. 192/24, il decreto di riforma di IRES e IRPEF, è rubricato “Affrancamento straordinario delle riserve”. Tale disposizione consente di affrancare (ai fini fiscali) le riserve in sospensione d’imposta (in tutto o in parte) presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023, che risultano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 10%.
Queste riserve, pur rappresentando patrimonio aziendale, non possono essere distribuite ai soci senza scontare la tassazione ordinaria. Questa limitazione blocca liquidità e limita la flessibilità gestionale dell’impresa. La soluzione offerta dal legislatore consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% che libera definitivamente queste riserve, trasformandole in riserve ordinarie distribuibili senza ulteriore tassazione.
| Aspetto | Dettagli |
|---|---|
| Riserve affrancabili | Saldi attivi di rivalutazione, riserve, fondi in sospensione d’imposta |
| Periodo di riferimento | Bilanci chiusi al 31 dicembre 2023 e residui al 31 dicembre 2024 |
| Imposta sostitutiva | 10% |
| Pagamento | In 4 rate, con prima rata entro il termine di pagamento del saldo imposte del periodo 2024 |
| Contabilità | Imposta indeducibile, riserva affrancata diventa riserva ordinaria |
| Distribuzione riserva | Tassazione ordinaria per i soci percettori dei dividendi |
Indice degli argomenti
Affrancamento di riserve in sospensione d’imposta
Le riserve in sospensione d’imposta sono componenti del patrimonio netto per le quali la tassazione è posticipata al momento della loro distribuzione ai soci o al verificarsi di specifiche condizioni previste dalla normativa fiscale. La relazione di accompagnamento al Decreto Ministeriale del 27 giugno 2025 fornisce chiarimenti puntuali sulle riserve affrancabili.
Rientrano nell’operazione le riserve da rivalutazione, incluse quelle per cui il riconoscimento fiscale si è avuto senza versamento di imposta sostitutiva, come nel caso della rivalutazione di cui all’articolo 6-bis del D.L. 23/2020 per i settori alberghiero e termale. Sono affrancabili anche le riserve da riallineamento ancora in sospensione e quelle derivanti da conferimenti agevolati ex legge n. 904/1977.
Un aspetto interessante riguarda le riserve già portate ad incremento del capitale sociale: anche queste possono essere affrancate, disinnescare la tassazione sulla società conseguente alla successiva riduzione del capitale stesso, come previsto dall’articolo 47, comma 6, del TUIR.
Le riserve da condono, derivanti dall’iscrizione in bilancio di attività precedentemente omesse (leggi 516/1982 e 413/1991), e i fondi da accantonamento di contributi ex articolo 55, comma 3, lettera b) del TUIR ante riforma sono parimenti affrancabili.
La caratteristica è che deve trattarsi di elementi “in sospensione d’imposta“, rilevati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e che residuano ancora al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
Gerarchia delle riserve e impatto fiscale
Una volta effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva, le riserve in sospensione perdono il loro vincolo fiscale e rientrano nella gerarchia delle riserve distribuibili, come stabilito dal comma 1 dell’articolo 47 del TUIR. Questo implica che, a partire dal 1° gennaio 2025, le riserve liberate potranno essere utilizzate senza vincoli retroattivi, garantendo maggiore flessibilità nella gestione del patrimonio netto.
Riserve escluse dall’affrancamento
La normativa esclude chiaramente alcune tipologie di riserve dall’operazione di affrancamento. Non possono essere affrancate le riserve derivanti da deduzioni extracontabili (ex quadro EC), le poste del patrimonio netto iscritte a fronte di rivalutazioni meramente contabili e le riserve non in sospensione fiscale.
Sono escluse le riserve da conferimento in doppia sospensione ex articolo 4 del D.Lgs. n. 358/1997, quelle da rinvio degli ammortamenti contabili di cui all’articolo 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020 e quelle vincolate per effetto della sospensione delle rettifiche per svalutare i titoli dell’attivo circolante.
Un limite temporale importante riguarda le riserve deliberate in distribuzione ai soci in data anteriore all’inizio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023: queste non sono affrancabili, anche se la materiale distribuzione deve ancora avvenire.
Profili contabili e imputazione dell’operazione
L’imputazione contabile dell’affrancamento dipende dalle scelte operate al momento dell’iscrizione originaria della riserva in sospensione. Il principio contabile OIC 25 (paragrafi 64 e 65) prevede che l’iscrizione di imposte differite possa non avvenire se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.
Se all’epoca della costituzione della riserva fu creato un fondo imposte differite, in occasione dell’affrancamento si storna il fondo e si iscrive in contropartita il debito per l’imposta sostitutiva del 10%. L’eccedenza è rilevata a conto economico alla voce “Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate“.
In mancanza del fondo imposte differite, secondo gli emendamenti ai principi contabili OIC (ancora in bozza), il debito per imposta sostitutiva è iscritto nello stato patrimoniale a fronte della riduzione della relativa riserva in sospensione d’imposta.
L’importo su cui si applica il 10% è quello iscritto in bilancio ad inizio periodo, al lordo dell’imposta da pagare. Questo principio è fondamentale: per “sbloccare” un importo di 1.000 euro, il debito sarà pari a 100 euro e non a 90, nonostante residuino materialmente per la distribuzione solo 900 euro.
Procedura di affrancamento e dichiarazione
L’opzione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi, rendendo fondamentale la compilazione del quadro RQ del modello Redditi 2025. I relativi importi si considerano formati nel periodo d’imposta per il quale è esercitata l’opzione.
La relazione al Decreto Ministeriale conferma che l’effetto dell’operazione retroagisce all’inizio del periodo d’imposta in corso, permettendo di affrancare anche riserve che, alla data di presentazione della dichiarazione, saranno già state distribuite, purché non già deliberate in distribuzione all’inizio del periodo d’imposta.
La compilazione del modello Redditi (rigo RQ29) richiede l’indicazione dell’imponibile, dell’imposta sostitutiva del 10% e della prima rata oggetto di versamento. L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, utilizzando il codice tributo 1867 (risoluzione n. 35/E/2025).
In presenza dell’indicazione in dichiarazione ma in assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva, quest’ultima dovrebbe essere riscossa mediante iscrizione a ruolo, senza inficiare gli effetti dell’affrancamento. Viceversa, il solo pagamento della prima rata non perfeziona l’affrancamento senza l’indicazione in dichiarazione.
Liquidazione dell’imposta
L’affrancamento avviene attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, pari al 10%. Quindi, ad esempio, una riserva in sospensione, distribuita nel corso del 2025, ma presente in bilancio 2023 e residua nel 2024, può beneficiare dell’affrancamento.
L’imposta sostitutiva del 10% deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. Tale imposta deve essere versata in 4 rate di pari importo. La prima ha scadenza entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta dell’affrancamento e le successive entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi connessi ai periodi di imposta successivi.
Aspetti operativi
L’affrancamento può essere parziale, riguardando tanto la scelta di una riserva piuttosto che un’altra, quanto l’opzione di un importo specifico nell’ambito di una stessa riserva di ammontare maggiore. Questa flessibilità permette una pianificazione fiscale mirata.
Le riserve affrancate non concorrono al reddito imponibile della società (o dei soci nelle società trasparenti) in caso di distribuzione, ma non spetta il credito d’imposta corrispondente previsto dall’articolo 13, comma 5, della legge 342/2000.
Per i soggetti non residenti, hanno rilievo le riserve e i fondi in sospensione rilevati nel rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione, anche se imputati al fondo di dotazione.
L’onere sostenuto per il pagamento dell’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi (articolo 99 del TUIR) e dell’IRAP, in quanto il costo non transita in una voce rilevante ai fini del tributo regionale.
La convenienza dell’affrancamento
Il vantaggio connesso all’affrancamento è legato alla possibilità di evitare la tassazione ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) e dell’IRAP, sulla società che distribuisce le riserve (o poste di patrimonio netto) in sospensione d’imposta. Ordinariamente, infatti, la distribuzione di queste riserve porterebbe ad una tassazione societaria del 24% e sui soci del 26% (complessivamente del 50%). Attraverso l’affrancamento non vi sarebbe più la quota di tassazione societaria, ma soltanto quella sui soci.
L’affrancamento genera vantaggi fiscali differenziati a seconda della tipologia di soggetto che lo pone in essere. Per le società di capitali, il saldo attivo di rivalutazione affrancato assume la natura di riserva di utili “libera”, distribuibile ai soci come dividendo soggetto alla ritenuta del 26% per le persone fisiche che detengono la partecipazione al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.
Il vantaggio è particolarmente marcato per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria. In questi casi, l’affrancamento esaurisce l’obbligazione tributaria sia in capo alla società che in capo ai soci, grazie al meccanismo della trasparenza fiscale ex articolo 5 del TUIR. Il successivo prelevamento da parte del socio non comporterà ulteriore tassazione.
Come chiarito nella relazione al decreto, l’affrancamento si traduce in un corrispondente incremento del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio, che verrà ridotto in occasione della successiva distribuzione della riserva, senza l’emersione di una base imponibile in capo al socio.
Una volta affrancata, la riserva soggiace alla presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR, secondo la quale si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitali. Questo aspetto può influenzare la pianificazione delle future distribuzioni.
Perfezionamento dell’affrancamento
In merito all’efficacia dell’affrancamento la norma non fornisce indicazioni. Soltanto la relazione illustrativa indica che l’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi che riguarda i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo. Sul punto, naturalmente, si attende un chiarimento utile.
Valutazione della convenienza economica
La convenienza dell’operazione dipende dalla strategia aziendale di medio-lungo termine. Se non si prevede un utilizzo delle riserve in sospensione a copertura perdite o il loro assorbimento patrimoniale a seguito di operazioni straordinarie, e anzi è immaginabile una distribuzione in tempi non lunghi (anche per liquidazione, trasformazione in società semplice, passaggio alla contabilità semplificata), l’opzione si presenta conveniente.
Il costo fiscale del 10% deve essere confrontato con l’aliquota fiscale ordinaria che graverebbe sulla distribuzione futura. Per una società di capitali con aliquota IRES del 24% più eventuale IRAP, il vantaggio è evidente. Per le società di persone, la convenienza dipende dall’aliquota marginale dei soci.
La flessibilità operativa acquisita attraverso l’affrancamento rappresenta un valore aggiunto significativo, permettendo di pianificare distribuzioni ai soci senza vincoli fiscali e di utilizzare le riserve per operazioni straordinarie senza limitazioni.