La disciplina della proprietร  intellettuale รจ stata espressamente codificata nel c.d. Codice della proprietร  industriale. Con ciรฒ si intende un atto normativo della Repubblica Italiana emanato nella forma del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in base allโ€™articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Questa disciplina quelli che vengono definiti marchi e brevetti industriali.

Tali due elementi citati prevedono ciascuno proprie specifiche disposizioni, costituendo due diverse fattispecie. Conย brevettiย si intende uno strumento commerciale per le imprese. Eโ€™ un diritto esclusivo concesso per la protezione di unโ€™invenzione, un prodotto o un procedimento, che consente loro di proteggere i propriย investimentiย in ricerca e innovazione e di acquisire risorse economiche supplementari. Mentre Ilย marchio, invece, consiste un diritto esclusivo sullโ€™uso di un segno in relazione ai prodotti e servizi, che il titolare ha proceduto a registrare.

Vediamo ciรฒ che c’รจ da sapere sul punto.

Marchi e brevetti: cosa sono?

La principale questione che dobbiamo porci รจ cosa sono i marchi e i brevetti. Nel paragrafo introduttivo abbiamo fornito una breve definizione che รจ nostra premura sviluppare nel presente.

La tutela della proprietร  intellettuale รจ contemplata dal codice della proprietร  intellettuale. Introdotto nel 2005 ย ha riunito in un testo unico molte regole frammentarie, che sono state direttamente abrogate con lโ€™entrata in vigore della presente riforma. Il nuovo Codice ha segnato anche un cambiamento qualitativo, in quanto ha riordinato, aggiornato e semplificato la materia.

Marchi

In primo luogo possiamo definire cosa si intende per marchio. Questo rientra tra iย diritti di proprietร  intellettuale, disciplinati dal codice della proprietร  industriale (CPI). Esso รจ utilizzato in una attivitร  imprenditorialeย idoneo a identificare i prodotti o servizi resi da un’impresa sul mercato, per differenziarlo da analoghi prodotti e servizi, imputabili ad altri imprenditori.

Le funzioni, tuttavia, assolte dal marchio sono molteplici:

  • distintiva, esso serva a comunicare al consumatore circa lโ€™origine imprenditoriale del prodotto o servizio;
  • di qualitร , dal momento che, associando un determinato segno ad una impresa, il consumatore puรฒ collegare determinate qualitร  o caratteristiche a un prodotto o servizio sul mercato;
  • di comunicazione, con riferimento a ogni altra informazione che possa essere espressa dal segno distintivo utilizzato;
  • pubblicitaria, attirando i consumatori verso determinati prodotti o servizi;
  • di investimento; quando si tratta di un segno utilizzato con la funzione di accrescere la reputazione e lโ€™attrattiva di un imprenditore.

Il marchio puรฒ esser considerato legittimo solo se presenta specifiche caratteristiche, ossia deve:

  • essere nuovo;
  • avere capacitร  distintiva;
  • essere lecito.

Le fattispecie di marchio

Si รจ soliti procedere a distinguere diverse tipologie di marchio a seconda dell’uso che ne รจ posto in essere. In particolare, possiamo identificare:

  • marchio generale:  utilizzato da un imprenditore per tutti i suoi prodotti o servizi che puรฒ o meno coincidere con la ragione sociale dellโ€™impresa;
  • marchio speciale, che caratterizza specifici prodotti o servizi di un imprenditore.

Oltre alla precedente distinzione, possiamo altresรฌ distinguere tra:

  • marchi di fabbrica, apposti dall’imprenditore che produce un determinato prodotto;
  • marchi di commercio, apposti dall’imprenditore che vende determinati prodotti;
  • marchi di servizio, impiegati da fornitori di servizi.

Segni non registrabili come marchi

Non tutti i segni o nomi possono essere soggetti a registrazione come marchio industriali. E’ fatto divieto di registrazione per:

  • i ritratti di persone, i nomi diversi da quelli del richiedente, e i segni notori, se non รจ prestato il consenso ;
  • segni costituisti unicamente dalla forma o da una caratteristica imposta dalla natura del prodotto, oppure che รจ necessarie per ottenere un risultato tecnico, o ancora che dia valore sostanziale al prodotto;
  • gli stemmi e altri simboli che rivestono interesse pubblico, oltre a segni lesivi dellโ€™immagine o sella reputazione dellโ€™Italia;
  • le indicazioni geografiche.

I brevetti

I brevetti sono concessi per le invenzioni industriali e conferisce al suo titolare il diritto di utilizzare in via esclusiva l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato per venti anni, senza possibilitร  di rinnovo. 

 Il diritto costituto mediante registrazione del brevetto comporta, dunque, una serie di vantaggi economici annessi, che possiamo sinteticamente riassumere con:

  • concessione di licenze dโ€™uso o dallโ€™assegnazione del brevetto: il titolare di un brevetto puรฒ cederne lโ€™uso a terzi in cambio di un compenso pecuniario;
  • il brevetto puรฒ essere utilizzato al fine di concludere un nuovo e diverso accordo commerciale,
  • la concessione del brevetto puรฒ comportare lโ€™ingresso di nuove imprese sul mercato;
  • la proprietร  di brevetti, inoltre, รจ utilizzabile al fine di ottenere risorse finanziarie integrative in sede di produzione e commercializzazione.  

Il brevetto puรฒ avere ad oggetto qualsiasi tipologia di invenzione, sia essa un prodotto o anche un procedimento per la realizzazione di un bene o un servizio. Il brevetto puรฒ essere concesso se:

  • abbia ad oggetto idee innovative e frutto di attivitร  inventiva,
  • siano anche lecite e atte ad avere un’applicazione industriale,
  • esse possono essere oggetto di tutela brevettuale.

Invenzioni non brevettabili

Non tutte le invenzioni industriali sono brevettabili, infatti, al fine di ottenere la concessione di un brevetto รจ necessario che essa sia brevettabile. Quando puรฒ dirsi un’invenzione non brevettabile?

Possiamo brevemente, allora, elencare invenzioni non brevettabili:

  • idee, concetti, scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
  • regole di gioco, sistemi per la lotteria, metodi di insegnamento e piani di lavoro;
  • procedimenti della diagnostica, terapia e chirurgia, che vengono applicati al corpo umano o di animali;
  • varietร  vegetali, razze animali e processi essenzialmente biologici per l’ottenimento di animali e di piante. Tuttavia le invenzioni biotecnologiche sono invece brevettabili. Mentre le colture di nuove varietร  vegetali possono essere protette dalla legge sulla protezione delle varietร  vegetali;
  • creazioni estetiche che possono essere eventualmente protette come design o sono protette dal diritto dโ€™autore;
  • programmi di computer i quali sono protetti dal diritto dโ€™autore. Possono invece essere brevettabili le invenzioni correlate a programmi, come i comandi elettronici;
  • invenzioni la cui applicazione sarebbe contraria allโ€™ordine pubblico e al buon costume.

La registrazione dei marchi e brevetti

Lโ€™attivitร  di registrazione di marchi e brevetti, con riferimento a qualsiasi creazione intellettuale, รจ preceduta dalla valutazione di una serie di requisiti. Infatti ti consigliamo di ricorrere ad un esperto del settore al fine di procedere alla presente attivitร . In particolare, dovrai esaminare i seguenti punti:

  •  verificare che il marchio, brevetto, design e ecc. rispetti tutti i requisiti di legge;
  •  controllare la non presenza di un marchio registrato simile o uguale;
  •  essere certi che il marchio non abbia caratteristiche negative in Italia ma anche allโ€™estero.

Al fine di procedere alla registrazione esistono, invero molteplici metodo. Il metodo piรน celere di presentazione della richiesta รจ senzโ€™altro quello telematico. Attraverso una piattaforma online potrai realizzare integralmente la procedura senza avere particolari difficoltร  nella realizzazione.

Tuttavia, รจ opportuno segnalare che la scelta di ricorrere alla registrazione telematica potrebbe essere da un lato vantaggiosa, soprattutto da un punto di vista economico, ma comportare anche una serie di svantaggi, soprattutto in tema di garanzia e tutela.

Presentazione cartacea della richiesta di registrazione

Sentiamo di consigliarti di ricorrere alla presentazione della domanda di registrazione di un marchio sono in via cartacea direttamente presso una Camera di Commercio, oltre che attraverso il canale telematico.

Ai fini della registrazione รจ necessario che siano depositare i seguenti documenti:

  • la domanda di registrazione per marchio di impresa;
  • lโ€™esemplare del marchio, in foglio A4, in aggiunta alla riproduzione del marchio giร  applicata sulla domanda di registrazione;
  • la ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria;
  • la lettera dโ€™incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale, nel caso di domanda mediante lโ€™ausilio dellโ€™avvocato;
  • il documento di prioritร ;
  • lโ€™atto di delega, se necessario.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente รจ tenuto anche a pagare un’apposita tassa, mediante modello F24, che sarร  direttamente consegnato dall’ufficio marchi e brevetti presso la Camera del Commercio.

โ€“

Avviso importante:
Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute in questo sito. Il materiale offerto รจ destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Quanto letto non puรฒ in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che rimane indispensabile. Si prega di leggere i nostri Termini e condizioni e lโ€™informativa sulla privacy prima di utilizzare il sito. Tutto il materiale รจ soggetto alle leggi sul copyright. Fiscomania.com non accetta alcuna responsabilitร  in relazione allโ€™utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

Lascia una Risposta