Il reverse charge nella cessione di rottami

HomeIVA nei rapporti con l'esteroIl reverse charge nella cessione di rottami

La cessione di rottami e cascami è soggetta al meccanismo del "reverse charge", ai sensi dell’articolo 74, commi 7 e 8 del DPR n. 633/72. Di seguito le modalità di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile nel caso di acquisto o cessione di rottami, cascami e semilavorati ferrosi tra soggetti passivi Iva nel territorio nazionale.

Le operazioni di cessione, effettuate sul territorio nazionale, di rottami, cascami, avanzi, semi-lavorati non ferrosi e bancali di legno (pallet), se effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta, sono soggette ad IVA con il meccanismo dell’inversione contabile.
La normativa prevede che il soggetto cedente emetta fattura senza l'addebito di IVA. Questo, in quanto è a carico del soggetto cessionario l'obbligo di integrare la fattura con il meccanismo del reverse charge. Questo tipo di disposizione ha carattere antielusivo avendo l'obiettivo di contrastare le frodi in materia di IVA. Questo è quanto previsto dalla Direttiva n. 2006/69/CE.
La cessione di rottami con inversione contabile
La disciplina Iva riguardante la cessione di rottami (cascami, rottami, carta da macero, stracci, ecc.) è contenuta all'articolo 74, commi 7 e 8 del DPR n. 633/72. Secondo tale disposizione alla cessione di rottami deve essere applicato il meccanismo del "reverse charge". L'utilizzo dell'inversione contabile, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 43/E del 12 maggio 2008, deve essere applicata ai rottami, e a tutti i materiali qualificabili come tali, ossia come beni non più utilizzabili secondo la destinazione d’uso originaria. Vediamo tutte le informazioni utili per chi svolge questo tipo di attività.
Ambito oggettivo di applicazione: beni ai quali si applica la disciplina
L’Agenzia delle Entrate definisce come rottame un bene in assoluto non suscettibile di reimpiego, se non attraverso operazioni di lavorazione e trasformazione (tali operazioni devono, cioè, essere necessarie per il reimpiego). Più precisamente, il “reverse charge” deve essere applicato alle cessioni di rottami non ferrosi e semilavorati di metalli non ferrosi (articolo 74, comma 8, DPR n. 633/72), nonché a quelle di rottami ferrosi, semilavorati e altri materiali (comma 7) e, cioè, alle cessioni dei seguenti beni:

Rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, e dei relativi lavori;
Carta da macero e stracci;
Scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica;
Beni indicati ai punti precedenti ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura;
Semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie;
ferro-leghe;
prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili;
graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio;

Rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori;
Semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dic...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Territorialità IVA sul noleggio di auto all’estero

Noleggio auto all'estero a lungo termine con territorialità legata all'art. 7-ter del DPR n. 633/72. Per i noleggi a...

Trasferimento in Italia di beni mobili installati o montati: aspetti IVA

Il trasferimento di beni mobili installati o montati da altro Paese UE verso l'Italia è operazione non rilevante ai...

Servizi relativi a beni immobili situati all’estero: debitore IVA

I servizi relativi a beni immobili secondo la Direttiva 2006/112/CE e il DPR n. 633/72 sono imponibili IVA nel...

Sostituzione di beni in garanzia fuori campo IVA

La gestione ai fini IVA dell'invio di beni verso cliente extra-UE di beni in sostituzione per garanzia che devono...

Termine di emissione della fattura elettronica

La fattura elettronica immediata deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione imponibile Iva, ossia dal momento della cessione...

Come emettere fattura elettronica a cliente estero?

Qual è la corretta procedura da seguire per emettere una fattura elettronica verso un soggetto estero? Come emettere fattura...