Le operazioni di cessione, effettuate sul territorio nazionale, di rottami, cascami, avanzi, semi-lavorati non ferrosi e bancali di legno (pallet), se effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta, sono soggette ad IVA con il meccanismo dell’inversione contabile.
La normativa prevede che il soggetto cedente emetta fattura senza l’addebito di IVA. Questo, in quanto è a carico del soggetto cessionario l’obbligo di integrare la fattura con il meccanismo del reverse charge. Questo tipo di disposizione ha carattere antielusivo avendo l’obiettivo di contrastare le frodi in materia di IVA. Questo è quanto previsto dalla Direttiva n. 2006/69/CE.
La cessione di rottami con inversione contabile
La disciplina Iva riguardante la cessione di rottami (cascami, rottami, carta da macero, stracci, ecc.) è contenuta all’articolo 74, commi 7 e 8 del DPR n. 633/72. Secondo tale disposizione alla cessione di rottami deve essere applicato il meccanismo del “reverse charge“. L’utilizzo dell’inversione contabile, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 43/E del 12 maggio 2008, deve essere applicata ai rottami, e a tutti i materiali qualificabili come tali, ossia come beni non più utilizzabili secondo la destinazione d’uso originaria. Vediamo tutte le informazioni utili per chi svolge questo tipo di attività.
Ambito oggettivo di applicazione: beni ai quali si applica la disciplina
L’Agenzia delle Entrate definisce come rottame un bene in assoluto non suscettibile di reimpiego, se non attraverso operazioni di lavorazione e trasformazione (tali operazioni devono, cioè, essere necessarie per il reimpiego). Più precisamente, il “reverse charge” deve essere applicato alle cessioni di rottami non ferrosi e semilavorati di metalli non ferrosi (articolo 74, comma 8, DPR n. 633/72), nonché a quelle di rottami ferrosi, semilavorati e altri materiali (comma 7) e, cioè, alle cessioni dei seguenti beni:
- Rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, e dei relativi lavori;
- Carta da macero e stracci;
- Scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica;
- Beni indicati ai punti precedenti ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura;
- Semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
- ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie;
- ferro-leghe;
- prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili;
- graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio;
- Rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori;
- Semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
- rame raffinato e leghe di rame, greggio;
- nichel greggio, anche in lega;
- alluminio greggio, anche in lega;
- piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega;
- zinco greggio, anche in lega;
- stagno greggio, anche in lega;
- filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella);
- filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella).
Ambito soggettivo di applicazione
Sono tenuti all’applicazione dell’Iva con l’inversione contabile gli operatori del settore del commercio di rottami e materiali di scarto. Si tratta delle seguenti categorie di soggetti:
- I raccoglitori e rivenditori di materiale di recupero che operano con sede fissa o in forma ambulante nel territorio nazionale;
- Le imprese che producono rottami quale sottoprodotto di una loro lavorazione;
- Le imprese che occasionalmente acquistano e vendono rottami ovvero commerciano semilavorati di metalli non ferrosi.
Al pagamento dell’Iva è tenuto il cessionario se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. In caso di cessioni effettuate nei confronti di privati, si applicano le regole ordinarie di assolvimento dell’imposta.
Le lavorazioni accessorie
Il meccanismo contabile in questione deve essere utilizzata, inoltre, anche con riferimento alle lavorazioni effettuate sui rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi e sugli altri materiali (espressamente richiamati nell’articolo 74, comma 7, del DPR n. 633/72), purché le stesse siano finalizzate ad ottenere un prodotto qualificabile sempre come rottame (es. ripulitura, selezione, ecc.), nonché alle prestazioni di trasporto accessorie alla cessione di rottami ed agli altri servizi accessori relativi alla trasformazione di rottami non ferrosi, sempre che queste ultime siano effettuate dal cedente o per suo conto e a sue spese.
Il “reverse charge“, inoltre, si applica in ordine alle cessioni effettuate da tutti gli operatori del settore (raccoglitori e rivenditori), a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano organizzati o meno con sede fissa e senza che rilevi, inoltre, il volume di affari del soggetto cedente.
Il meccanismo operativo del “reverse charge”
In caso di applicazione del meccanismo del ‘‘reverse charge’’, il fornitore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta e con l’indicazione, che lo esonera dall’applicazione dell’imposta, ‘‘inversione contabile’’, riportando, eventualmente, anche la relativa norma (articolo 74, comma 7 o 8 del DPR n. 633/72).
La fattura deve essere consegnata all’acquirente, il quale è tenuto ad integrare il documento emesso dal fornitore riportando sulla fattura l’aliquota prevista e la relativa imposta. L’acquirente provvede, inoltre, ad annotare il documento sul registro delle fatture emesse (articolo 23 DPR n. 633/72) o in quello dei corrispettivi (art. 24 DPR n. 633/72) entro il mese di ricevimento della fattura o anche successivamente, ma comunque prima dello scadere del termine di 15 giorni dal suddetto ricevimento e con riferimento al relativo mese di competenza.
La stessa fattura deve essere, anche annotata, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti (articolo 25 DPR n. 633/72). Attraverso la doppia registrazione, l’Iva non viene materialmente versata dall’acquirente e, nel caso in cui per quest’ultimo non vi siano limiti alla detrazione, l’operazione viene resa completamente neutra dal punto di vista contabile.
Nella fattura elettronica emessa tramite il Sistema di Interscambio deve essere inserito lo specifico codice “N6.1“.
Riepilogo: obblighi del cedente
Il soggetto che effettua la cessione di rottami è tenuto ad emettere fattura con le seguenti indicazioni.
- Secondo le disposizioni previste dall’art. 21 del DPR n. 633/72;
- Senza applicazione dell’IVA;
- Riportando l’indicazione “inversione contabile” ed eventualmente il riferimento alle disposizioni di cui all’art. 74 co. 7 e 8 del DPR n. 633/72.
Riepilogo: obblighi del cessionario
Il soggetto passivo IVA acquirente, è tenuto:
- Ad applicare l’imposta con il meccanismo del reverse charge mediante l’integrazione della fattura ricevuta dal fornitore nazionale, indicando sia l’aliquota che la relativa imposta, calcolata sul complessivo importo della base imponibile;
- Ad annotare la fattura, debitamente integrata:
- Nel registro di cui all’art. 23 o 24 del DPR n. 633/72, entro 15 giorni dal ricevimento della fattura e con riferimento al mese di ricevimento;
- Nel registro di cui all’art. 25 del DPR n. 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale IVA nella quale viene computata la detrazione.
Operazioni effettuate con soggetti esteri con obbligo di identificazione in Italia
Qualora la cessione sia rilevante in Italia (in quanto i rottami sono presenti nel territorio italiano), ma venga effettuata tra soggetti Iva non stabiliti, il debitore d’imposta rimane comunque il cessionario. Questo, indipendentemente dal fatto che il cedente abbia o meno la sede o la stabile organizzazione in Italia, ovvero sia ivi identificato ai fini dell’imposta. Anche in questa fattispecie, dunque, si applica il regime di cui all’art. 74 co. 7 e 8 del DPR n. 633/72, con la conseguenza che il cessionario è obbligato ad identificarsi ai fini Iva in Italia. Sul punto vedasi i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 28/E/2012 e la risposta ad interpello n. 11/E/2020.
Le esportazioni di rottami sono operazioni non imponibili Iva ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 633/72
Indicazioni in dichiarazione Iva
Il soggetto cedente è tenuto riportare nel campo 2 del rigo VE35 del quadro VE l’importo delle operazioni rese senza addebito d’imposta nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione, le quali per lo stesso costituiscono comunque volume di affari.
L’acquirente (cessionario), invece, deve indicare nell’apposito rigo del quadro VJ (VJ6) il totale dell’imponibile e dell’imposta concernente tali operazioni relativo all’anno di riferimento.
L’ammontare di tali acquisti deve essere, inoltre, riportato anche nel quadro VF, in corrispondenza della relativa aliquota. Nel caso in cui, poi, l’acquirente sia un consumatore privato, l’Iva si applicherà regolarmente (aliquota del 22%).