Le microimprese devono prestare attenzione ai vincoli previsti per poter beneficiare delle semplificazioni ai fini della redazione del bilancio di esercizio e per non incorrere nei nuovi obblighi degli organi di controlli introdotti dalla Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il presente articolo ha l’obiettivo di analizzare il regime semplificato per la redazione del bilancio delle c.d. microimprese, disciplinato dall’art. 2435-ter c.c.
Indice degli Argomenti
- Il bilancio delle microimprese
- Il bilancio in forma abbreviata
- Riepilogo soglie per la redazione del bilancio semplificato, abbreviato ed ordinario
- La verifica per le società neo-costituite e per quelle in attività
- Soglie previste per la nomina dell’organo di controllo
- Tabella riepilogativa con gli schemi di bilancio da adottare per micro imprese, bilancio in forma semplificata ed ordinario
- Il bilancio consolidato
Il bilancio delle microimprese
Sono considerate microimprese le società di cui all’art. 2435-bis c.c.: le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, che nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti (art. 2435-ter co. 1 c.c.):
Limite | Importo € |
---|---|
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale | 220.000 |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 440.000 |
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio | 5 unità |
Il D.Lgs. n. 125/24, che ha recepito la direttiva 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità, ed ha modificato le soglie a partire dagli esercizi finanziari che hanno inizio dal 1° gennaio 2024.
Qualora per due esercizi consecutivi vengono superati due parametri scatta il bilancio semplificato. In questo caso occorre rispettare quanto previsto dal principio contabile OIC 29 che regola il passaggio dalla redazione di un tipo di bilancio ad un altro.
Le microimprese, proprio in funzione della loro dimensione ridotta beneficiano di notevoli semplificazioni nel bilancio:
- Semplificazioni dei dati da indicare nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico,
- Esonero dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione (se le informazioni previste dall’art. 2435-ter c.c. sono presenti in calce allo Stato Patrimoniale), ed esonero dal Rendiconto finanziario.
Il bilancio in forma abbreviata
L’art. 2435-bis, co. 1, c.c. riguarda le per cui le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le quali possono redigere il bilancio in forma abbreviata se, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti:
Limite | Importo € |
---|---|
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale | 5.000.000 |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 11.000.000 |
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio | 50 unità |
Riepilogo soglie per la redazione del bilancio semplificato, abbreviato ed ordinario
Nella seguente tabella, sono indicati i limiti dimensionali previsti per fruire delle semplificazioni relative alle microimprese:
Limiti dimensionali | Micro imprese | Bilancio abbreviato | Bilancio ordinario |
---|---|---|---|
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale | ≤ 220.000 euro | ≤ 5,5 milioni di euro | > 5,5 milioni di euro |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | ≤ 440.000 euro | ≤ 11 milioni di euro | > 11 milioni di euro |
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio | ≤ 5 unità | ≤ 50 unità | > 50 unità |
La determinazione delle varie soglie: dettaglio
Il totale dell’attivo dello Stato patrimoniale si determina sommando gli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D del medesimo attivo.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni corrispondono all’importo della voce A.1 del Conto economico. L’ammontare è, quindi, assunto al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi ex art. 2425-bis comma 1 c.c.
Il numero dei dipendenti si determina calcolando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio.
La verifica per le società neo-costituite e per quelle in attività
Per effettuare correttamente la verifica delle soglie per la redazione del Bilancio d’Esercizio distinguere le società neo-costituite dalle società già in attività.
In riferimento alle società di nuova costituzione, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato “nel primo esercizio” di attività. La facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata sussiste già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati. Pertanto, prendendo a riferimento il 2025, una società neo-costituita potrebbe redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal 2025 in caso di mancato superamento di almeno due delle soglie nello stesso esercizio. Naturalmente, la verifica può essere effettuata soltanto a posteriori. Inoltre, laddove il primo esercizio di attività sia inferiore (o superiore) a 12 mesi, in base al tenore letterale della norma, sembra potersi (doversi) escludere la necessità di ragguagliare ad anno i valori di riferimento.
In riferimento alle società già in attività, il superamento dei limiti dimensionali deve, invece, essere verificato “per due esercizi consecutivi”. Sotto questo profilo, sono sorti alcuni dubbi interpretativi. Ci si è chiesti, in particolare, quanti esercizi (in cui i limiti dimensionali non sono superati) siano necessari per applicare le semplificazioni previste dall’art 2435-bis c.c. Si tratta, cioè, di individuare quale sia l’esercizio a partire dal quale sono applicabili le semplificazioni in esame.
La dottrina prevalente (su tutti, circ. Assonime n. 9/2009) riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate. Pertanto, una società potrebbe applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2023, laddove almeno due delle soglie dimensionali previste non fossero state superate negli esercizi 2022 e 2023.
Il documento CNDCEC novembre 2012 ha suggerito, invece, un’interpretazione diversa dalla disposizione normativa. Secondo questa tesi sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata “a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”. Conseguentemente, una società potrebbe applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2023, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali previste negli esercizi 2021 e 2022.
Le stesse disposizioni valgono anche in caso di mancato superamento delle soglie per due esercizi consecutivi per la redazione del bilancio in forma semplificata.
Soglie previste per la nomina dell’organo di controllo
Vediamo, infine, quali sono le soglie legate all’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Quando si parla di soglie legate al bilancio occorre prestare attenzione anche al superamento dei limiti previsti per la nomina dell’organo di controllo recentemente modificati dal Codice della Crisi d’impresa. In particolare, le soglie da verificare per due esercizi consecutivi sono le seguenti.
Limite | Soglia |
---|---|
Totale Attivo | 4 milioni |
Totale ricavi di vendita e delle prestazioni | 4 milioni |
Numero di dipendenti totale | 20 unità |
In questo caso è sufficiente il superamento anche di un solo indice per due esercizi di fila. Per approfondire: SRL: condizioni per obbligo di nomina dell’organo di controllo.
Tabella riepilogativa con gli schemi di bilancio da adottare per micro imprese, bilancio in forma semplificata ed ordinario
Al fine di semplificare, per quanto possibile, la situazione abbiamo deciso di riportare di seguito il quadro delle regole relative agli schemi di bilancio da adottare a seconda del tipo di bilancio previsto per l’impresa. Vediamo tutte le casistiche che si possono presentare nella seguente tabella riepilogativa.
Tipologia di impresa | Conto Economico | Stato Patrimoniale | Nota Integrativa | Relazione gestione | Rendiconto finanziario |
---|---|---|---|---|---|
Micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) | SI | SI | Esonero | Esonero | NO |
Imprese con bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) | SI | SI | SI | Esonero | NO |
Imprese con bilancio ordinario (art. 2423 ss. c.c.) | SI | SI | SI | SI | SI |
Il bilancio consolidato
Per quanto riguarda, invece, i parametri di esonero dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato questi riguardano le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate non hanno superato due dei seguenti limiti:
Limite | Importo € |
---|---|
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale | 25.000.000 |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 50.000.000 |
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio | 250 unità |
L’analisi del superamento dei parametri indicati può essere condotta non solo su base consolidata, ma anche su base aggregata. In questo caso, si applica una maggiorazione del 20%, che innalza il limite dello stato patrimoniale a 30 milioni di euro e quello dei ricavi a 60 milioni di euro.