La stabile organizzazione ai fini Iva è definita dall'art. 11 del Regolamento UE n. 282/2011, identifica un'organizzazione con "sufficiente grado di permanenza" e "struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici" che opera sul territorio per conto di un soggetto non residente. La sua rilevanza fiscale è circoscritta alle sole operazioni a cui partecipa direttamente, come stabilito dall'art. 192-bis della Direttiva 2006/112/CE e dall'art. 7 del DPR n. 633/72.
Il presente articolo esamina i criteri distintivi della stabile organizzazione, le condizioni per la sua qualificazione come debitore d'imposta, le modalità di applicazione del reverse charge nelle operazioni intracomunitarie e le prassi amministrative consolidate in materia.
Che cos'è la stabile organizzazione ai fini Iva
La definizione precisa di stabile organizzazione ai fini Iva è contenuta nell'art. 11 del Regolamento UE n. 282/2011, che stabilisce:
La stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'art. 10 del presente regolamento, caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione
Per determinare se una stabile organizzazione interviene effettivamente in un'operazione commerciale, l'art. 53 del Regolamento UE n. 282/2011 prevede che questa deve possedere:
Un grado sufficiente di permanenza;
Una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che le consentano di effettuare le cessioni di beni o prestazioni di servizi;
Questa si considera "non partecipante" a un'operazione a meno che i suoi mezzi tecnici o umani siano effettivamente utilizzati per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di beni o prestazione di servizi.
Quindi, ai fini Iva, la stabile organizzazione è rilevante come soggetto passivo d'imposta esclusivamente per le operazioni alle quali partecipa direttamente utilizzando i propri mezzi umani e tecnici.
Individuare correttamente la presenza di una branch consente di individuare nel corretto la rilevanza territoriale di prestazioni di servizi ricevute e rese dalla stessa.
La territorialità Iva
La territorialità dell'operazione di acquisto o di vendita effettuata da una società italiana con il soggetto passivo Iva estero muta a seconda che la stabile organizzazione Iva di tale soggetto partecipi o meno all’operazione. Ai fini della territorialità , questa, è considerata un soggetto stabilito ai fini Iva in uno Stato. Questo, a differenza di quanto accade in relazione ad un mero rappresentante fiscale o a una identificazione diretta. Tale affermazione ha notevoli implicazione nella determinazione della territorialità delle prestazioni di servizi.
Per le prestazioni B2B rese a soggetto passivo la territorialità è legata al Paese del committente. Tuttavia, qualora i servizi vengano prestati ad una s...
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