Quadro RW 2020: sanzioni scadenza 2025 o 2030 black list

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L’Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 31 dicembre 2025 per contestare le violazioni del quadro RW relative all’anno 2019, ma se hai attività in paradisi fiscali non dichiarate si applica il raddoppio dei termini di accertamento. Ecco perché e come verificare la tua posizione.

Il 31 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate decade dal potere di contestare le violazioni del quadro RW per il periodo di imposta 2019. Ed è vero, ma solo in parte. Esiste infatti una categoria di contribuenti per cui questa scadenza slitta di altri cinque anni, arrivando fino al 31 dicembre 2030. Si tratta di chi detiene investimenti o attività finanziarie in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, i cosiddetti paradisi fiscali, e non li ha dichiarati nel quadro RW. Il meccanismo del raddoppio dei termini, previsto dall’art. 12 del D.L. n. 78/2009, è ancora poco noto ma può avere conseguenze devastanti.

La violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale si consuma nell’anno in cui viene presentato il modello REDDITI contenente il quadro RW (o in cui avrebbe dovuto essere presentato). Per l’anno d’imposta 2019, quindi, la violazione è stata commessa nel 2020, quando è stato presentato (o avrebbe dovuto esserlo) il modello REDDITI 2020. Da qui decorrono i termini di decadenza per la contestazione delle sanzioni, che secondo l’art. 20 del D.Lgs. n. 472/97 coincidono con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. In assenza di attività in paradisi fiscali, la scadenza è quindi il 31 dicembre 2025. Ma quando scatta il raddoppio, i cinque anni diventano dieci, portando la scadenza al 31 dicembre 2030.

Leggi anche: Termini di accertamento fiscale: quali scadono al 31 dicembre.

Cosa prevede l’art. 12 del D.L. n. 78/09 sul raddoppio dei termini

L’art. 12 co. 2, 2-bis e 2-ter del D.L. n. 78/09 stabilisce un regime particolarmente severo per chi omette di dichiarare nel quadro RW investimenti e attività detenuti in paradisi fiscali. Le conseguenze sono molteplici e tutte gravose. In primo luogo, le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi di monitoraggio fiscale sono raddoppiate: se ordinariamente variano dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato secondo l’art. 5 comma 2 del D.L. n. 167/90, con il raddoppio diventano dal 6% al 30%.

Ma non è tutto. L’intero ammontare dell’investimento o dell’attività non dichiarati nel quadro RW si presume frutto di redditi non dichiarati in Italia. Attenzione: non il reddito che deriva dall’investimento (ad esempio gli interessi su un conto corrente o i dividendi da partecipazioni), ma il valore complessivo dell’attività posseduta. Se hai un conto corrente estero con 500.000 euro in un paradiso fiscale e non lo hai dichiarato, l’Agenzia presume che quei 500.000 euro siano redditi che non hai mai dichiarato in Italia. Su questo importo presunto si applicano poi le sanzioni relative al reddito non dichiarato. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, con il D.Lgs. n. 87/2024, la sanzione applicabile è del 120% dell’imposta dovuta e non versata.

Infine, il termine di decadenza per contestare le sanzioni da quadro RW passa da cinque a dieci anni. Per l’anno d’imposta 2019, quindi, entro il 31 dicembre 2030 l’Agenzia può ancora notificare atti di contestazione delle sanzioni se gli investimenti erano detenuti in paradisi fiscali.

Quali paesi sono considerati paradisi fiscali per il Quadro RW

Non esiste un’unica lista di paradisi fiscali valida per tutti gli scopi fiscali. Per quanto riguarda la presunzione di residenza delle persone fisiche che si trasferiscono all’estero, vale il DM 4 maggio 1999. Ma per il monitoraggio fiscale e il quadro RW, la lista rilevante è quella utilizzata per identificare i Paesi a regime fiscale privilegiato con cui non c’è adeguato scambio di informazioni. Questa lista comprende Stati come Emirati Arabi Uniti, Singapore, Hong Kong, Monaco, Liechtenstein, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Panama e molti altri territori offshore tradizionali.

È fondamentale sottolineare che la Svizzera, pur presente nella lista del DM 4 maggio 1999 fino al 2023, è stata esclusa dalla black list a partire dal 2024 a seguito della ratifica della convenzione sulla tassazione dei lavoratori transfrontalieri. Questo significa che per investimenti detenuti in Svizzera e non dichiarati nel quadro RW degli anni successivi, non opera più il raddoppio dei termini. Tuttavia, per gli anni precedenti al 2024, la Svizzera era considerata paradiso fiscale e quindi i termini raddoppiati continuano ad applicarsi alle violazioni relative a quegli anni.

La lista dei paradisi fiscali è in continua evoluzione. Alcuni Paesi escono dall’elenco quando sottoscrivono accordi per lo scambio automatico di informazioni fiscali con l’Italia o quando adeguano la propria legislazione agli standard internazionali di trasparenza. È quindi essenziale verificare quale fosse la situazione al momento della commissione della violazione, cioè nell’anno di presentazione della dichiarazione. Se nel 2020, quando hai presentato il modello REDDITI 2020 per l’anno d’imposta 2019, il Paese in cui detenevi l’attività era considerato paradiso fiscale, opera il raddoppio dei termini anche se successivamente quel Paese è uscito dalla black list.

Tabella di riepilogo sui termini di accertamento per violazioni da quadro RW

Anno Anno di commissione della violazionePaese no black listPaese black list
2015201631 dicembre 2021 (26 marzo 2022)31 dicembre 2026
2016201731 dicembre 2022 (26 marzo 2023)31 dicembre 2027
2017201831 dicembre 2023 (25 marzo 2024)31 dicembre 2028
2018201931 dicembre 2024 (26 marzo 2025)31 dicembre 2029
2019202031 dicembre 202531 dicembre 2030
2020202131 dicembre 202631 dicembre 2031
2021202231 dicembre 202731 dicembre 2032
2022202331 dicembre 202831 dicembre 2033

Come verificare se sei esposto al rischio contestazione

La prima domanda da porsi è: avevo investimenti o attività finanziarie all’estero nel 2019 che non ho dichiarato nel quadro RW del modello REDDITI 2020? Se la risposta è sì, devi verificare se tali attività erano detenute in Paesi considerati paradisi fiscali. Consulta la lista vigente nel 2020 per capire se i tuoi investimenti ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 12 del D.L. n. 78/2009.

In secondo luogo, controlla se hai ricevuto comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate negli ultimi mesi. Spesso l’Amministrazione invia richieste di chiarimenti o questionari prima di notificare formalmente l’atto di contestazione (schema di atto). Se hai ricevuto una richiesta di documentazione relativa a investimenti esteri, è probabile che l’Agenzia stia valutando se procedere con la contestazione. Il termine del 31 dicembre 2025 (o 2030 per le attività in paradisi fiscali) è infatti il termine ultimo per la notifica dell’atto di contestazione: se non arriva nulla entro quella data, l’Agenzia decade dal potere di contestare.

Un altro elemento da considerare è la presenza di segnalazioni tramite CRS (Common Reporting Standard), il sistema di scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati. Se il Paese in cui detenevi l’investimento ha aderito al CRS e ha trasmesso all’Italia i dati relativi ai tuoi conti o attività, l’Agenzia ne è probabilmente già a conoscenza. In questi casi, il rischio di contestazione è più elevato. Anche per i paradisi fiscali che non aderiscono al CRS, tuttavia, esistono altri canali attraverso cui l’Amministrazione può venire a conoscenza delle attività estere: ravvedimento spontaneo di altri contribuenti, indagini della Guardia di Finanza, collaborazione internazionale su casi specifici, etc.

Differenza tra sanzioni RW e accertamento sui redditi presunti

È importante distinguere tra la contestazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e l’accertamento delle imposte sui redditi presunti derivanti dalla presunzione dell’art. 12 del D.L. n. 78/2009. Si tratta di due procedimenti distinti, con termini di decadenza diversi.

Per quanto riguarda le sanzioni da quadro RW, come abbiamo visto, il termine di decadenza è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, raddoppiato a dieci anni in caso di attività in paradisi fiscali. Questo termine vale sia che il contribuente abbia presentato la dichiarazione (con un quadro RW infedele o omesso), sia che non l’abbia presentata affatto. In entrambi i casi, la violazione si consuma al momento in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, e da lì decorre il termine unico di decadenza.

Accertamento delle imposte sui redditi presunti

Per l’accertamento delle imposte sui redditi presunti secondo l’art. 12 del D.L. n. 78/2009, invece, i termini seguono le regole ordinarie dell’accertamento, anch’essi raddoppiati. Nel caso di dichiarazione presentata con quadro RW omesso o infedele, il termine ordinario di accertamento per l’anno d’imposta 2019 sarebbe stato il 31 dicembre 2025 (entro il quinto anno dalla presentazione della dichiarazione secondo l’art. 43 del DPR n. 600/73 come modificato dalla L. 208/2015). Con il raddoppio per paradisi fiscali, questo termine slitta al 31 dicembre 2030. Per l’anno d’imposta 2015, invece, a causa della “fattispecie a cavallo” della riforma della L. 208/2015, il termine raddoppiato è già scaduto il 26 marzo 2025 (con l’applicazione della proroga di 85 giorni del DL 18/2020).

Nel caso di dichiarazione omessa, i termini sono ancora più lunghi. L’art. 43 del DPR n. 600/73 prevede che il termine di accertamento per le dichiarazioni omesse sia il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (sistema post L. 208/2015). Con il raddoppio per paradisi fiscali, questo termine diventa di quattordici anni. Per l’anno d’imposta 2014, con dichiarazione omessa e investimenti in paradisi fiscali, il termine ordinario del 31 dicembre 2022 si estende quindi al 31 dicembre 2025 proprio quest’anno.

Cosa fare se hai attività non dichiarate in paradisi fiscali

Se ti trovi nella situazione di avere attività in paradisi fiscali non dichiarate nel quadro RW per l’anno 2019 o anni precedenti ancora “aperti“, hai sostanzialmente tre opzioni:

L’attesa: la prima è non fare nulla e sperare che l’Agenzia non contesti entro i termini. Questa strategia è la più rischiosa perché, se arriva la contestazione, ti troverai a dover pagare sanzioni pesantissime (dal 6% al 30% del valore non dichiarato per il quadro RW, più le sanzioni raddoppiate sui redditi presunti), oltre agli interessi e alle imposte. Inoltre, non avrai possibilità di ridurre le sanzioni attraverso il ravvedimento operoso, che va fatto prima di qualsiasi attività di controllo.

Il ravvedimento operoso: consente di regolarizzare spontaneamente la posizione pagando sanzioni ridotte. Per il quadro RW il ravvedimento può essere fatto finché l’Agenzia non notifica l’atto di contestazione o non inizia accessi, ispezioni o verifiche. Se effettui il ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione della dichiarazione, la sanzione si riduce a 258 euro (importo fisso). Se fai il ravvedimento oltre i 90 giorni, paghi la sanzione ordinaria ridotta a seconda di quando intervieni.

La collaborazione: la terza opzione, se l’Agenzia ti ha già inviato una richiesta di chiarimenti o un questionario ma non ancora l’atto di contestazione formale, è quella di fornire tutti gli elementi per dimostrare che gli investimenti non erano in paradisi fiscali, oppure che erano già stati dichiarati, oppure che rientravano in esenzioni previste dalla legge. In alcuni casi è possibile dimostrare che l’attività, pur essendo situata formalmente in un paradiso fiscale, beneficiava di un regime particolare che la escludeva dall’obbligo di monitoraggio. Tuttavia, questa difesa richiede una documentazione puntuale e un’assistenza professionale qualificata.

Nota operativa ed esperienza professionale

Nella mia pratica quotidiana come commercialista specializzato in fiscalità internazionale, ho visto molti contribuenti sottovalutare il rischio connesso al mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale per attività detenute in paradisi fiscali. La convinzione più comune è: “Se il Paese non scambia informazioni con l’Italia, come può l’Agenzia saperlo?” In realtà, le modalità attraverso cui l’Amministrazione viene a conoscenza di questi investimenti sono molteplici e in costante aumento.

Il CRS, entrato pienamente a regime negli ultimi anni, ha portato alla trasmissione automatica di milioni di dati finanziari all’Italia. Anche Paesi tradizionalmente “offshore” come Singapore, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti hanno aderito al CRS e trasmettono regolarmente informazioni. Sebbene questi Stati rimangano nella black list per altri aspetti (come il livello di tassazione o la presenza di regimi speciali), lo scambio di informazioni c’è. Questo significa che l’Agenzia riceve i dati, incrocia con le dichiarazioni presentate, e se non trova corrispondenza nel quadro RW procede con le contestazioni.

Un altro canale di emersione delle attività estere è costituito dalle indagini su altri soggetti. Se un professionista o un intermediario finanziario estero finisce sotto inchiesta, i dati dei clienti italiani possono emergere e venire trasmessi all’Italia. Ho visto contestazioni arrivare a distanza di anni proprio a seguito di questi canali indiretti. Per questo motivo, quando un cliente mi chiede “Quanto è probabile che l’Agenzia scopra i miei investimenti in [paradiso fiscale]?“, la mia risposta è sempre: “Molto più probabile di quanto tu pensi, e le conseguenze sono troppo gravi per rischiare.”

Il raddoppio dei termini per le attività in paradisi fiscali è particolarmente insidioso perché sposta molto avanti nel tempo la “finestra di rischio“. Mentre per un conto corrente in Francia o Germania il contribuente può considerarsi al sicuro dopo il 31 dicembre 2025 per l’anno 2019, chi ha un conto alle Cayman o un trust a Jersey deve aspettare fino al 2030. Cinque anni in più durante i quali l’Agenzia può acquisire informazioni, incrociare dati, e decidere di contestare. Dal punto di vista psicologico, è difficile per il contribuente convivere con questa incertezza per così tanto tempo.

Intervenire sempre prima con ravvedimento operoso

Infine, è importante ricordare che il ravvedimento operoso, pur comportando il pagamento di sanzioni ridotte, resta sempre preferibile rispetto all’attesa della contestazione. Ho clienti che nel 2022-2023 hanno regolarizzato situazioni relative agli anni 2015-2019 proprio per evitare il rischio di contestazioni fino al 2030. Il costo del ravvedimento, per quanto significativo, è comunque una frazione rispetto alle sanzioni piene che si applicherebbero in caso di accertamento, e soprattutto elimina l’incertezza e consente di dormire sonni tranquilli. Quando valuto con il cliente se procedere con il ravvedimento, faccio sempre un’analisi costi-benefici considerando non solo l’aspetto economico ma anche quello della serenità personale e della gestione del rischio nel medio-lungo periodo.

Inoltre, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 si può intervenire con ravvedimento anche in caso di dichiarazione omessa, rendendo favorevole e conveniente intervenire anche nei casi in cui la dichiarazione non è stata presentata nei termini.

Hai bisogno di assistenza su attività estere non dichiarate?

Le violazioni del quadro RW per attività detenute in paradisi fiscali comportano conseguenze particolarmente severe: sanzioni raddoppiate dal 6% al 30%, presunzione di redditi non dichiarati sull’intero valore dell’investimento, e termini di decadenza estesi fino al 2030. Un errore nella valutazione della tua esposizione o un ritardo nell’intervento può costarti decine di migliaia di euro.

Mi occupo da anni di fiscalità internazionale e ho gestito centinaia di casi di regolarizzazione di attività estere. Posso aiutarti a:

  • Verificare se i tuoi investimenti rientrano nelle categorie a rischio raddoppio termini.
  • Valutare la tua esposizione alle sanzioni e calcolare l’importo esatto.
  • Predisporre la strategia di ravvedimento operoso più conveniente.
  • Gestire eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
  • Assisterti in caso di contestazione già notificata.

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.


    Riferimenti normativi

    • Art. 5 comma 2 del DL 167/90
    • Art. 20 del DLgs. 472/97
    • Art. 12 commi 2, 2-bis e 2-ter del DL 78/2009
    • Art. 43 del DPR 600/73
    • Art. 67 comma 1 del DL 18/2020
    • Art. 22 del DLgs. 81/2025
    • DM 4 maggio 1999
    • DM 21 novembre 2001
    • Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2020
    • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 82/E del 24 dicembre 2020
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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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