- La sentenza: la Corte di giustizia tributaria di Roma (n. 15671/2025) obbliga l’Agenzia a ripristinare la rateazione anche dopo 8 rate non pagate;​
- Il principio: la decadenza automatica è illegittima se il mancato pagamento è involontario (malattia, emergenza, calamità );​
- Cosa cambia: chi è già decaduto può chiedere di nuovo la dilazione sugli stessi debiti presentando prove delle circostanze.
La Corte di giustizia tributaria di Roma ha depositato ieri la sentenza n. 15671/2025 che ribalta anni di prassi automatica dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: se hai saltato otto rate del piano di dilazione, ma non per tua scelta (malattia grave, ricovero, calamità naturale), la decadenza è illegittima. I giudici non solo hanno annullato l’intimazione di pagamento, ma hanno ordinato il ripristino del piano con ricalcolo delle rate arretrate. Questo significa che migliaia di contribuenti già dichiarati decaduti possono ora chiedere di riattivare la rateazione sugli stessi debiti, cosa finora vietata dalla normativa post-luglio 2022.
Indice degli argomenti
Cosa prevede la sentenza del 3 dicembre 2025
La decisione della Corte romana si fonda su un principio costituzionale: ragionevolezza e proporzionalità devono prevalere sull’applicazione meccanica della norma. Attualmente, chi salta otto rate (anche non consecutive) decade automaticamente dal piano e non può più chiedere una nuova dilazione per quegli specifici debiti. Questa regola, introdotta dopo il 16 luglio 2022, è stata pensata per velocizzare la riscossione ma ignora completamente la realtà dei contribuenti.​
I giudici richiamano lo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), che impone all’amministrazione di motivare ogni provvedimento valutando le circostanze concrete. Nel caso esaminato, il ricorrente aveva documentato una grave malattia oncologica con intervento chirurgico, ricovero prolungato e chemioterapia: circostanze che rendono impossibile, non solo difficile, rispettare le scadenze mensili. Equiparare questa situazione a un comportamento negligente è, secondo la Corte, giuridicamente inaccettabile.​
Chi ci guadagna e chi resta fuori
Possono beneficiare di questa sentenza tutti i contribuenti già decaduti da un piano di rateazione per aver saltato otto rate, a patto che il mancato pagamento sia riconducibile a cause documentabili come malattia grave, ricovero ospedaliero, calamità naturale riconosciuta dalla protezione civile o altri eventi imprevedibili e insuperabili. Rientrano nella tutela anche coloro che hanno già ricevuto un’intimazione di pagamento successiva alla decadenza e sono in grado di dimostrare, attraverso certificati medici originali, referti ospedalieri o atti pubblici, che l’inadempimento non dipendeva dalla propria volontà ma da circostanze oggettivamente impeditive. La sentenza si applica esclusivamente alle decadenze avvenute dopo il 16 luglio 2022, data in cui è entrata in vigore la norma restrittiva delle otto rate: chi ha saltato rate da quella data fino ad oggi può invocare questo precedente giurisprudenziale.​
Restano invece esclusi dalla protezione i contribuenti che hanno saltato le rate per semplice dimenticanza, disorganizzazione o difficoltà economica generica, situazioni che non configurano un caso di forza maggiore giuridicamente rilevante. Chi ha già provveduto a pagare integralmente il debito dopo la decadenza non può utilizzare questa sentenza per chiedere rimborsi retroattivi o il riconoscimento postumo della validità del piano originario. Infine, le situazioni di decadenza avvenute prima di luglio 2022 sono sottoposte a una normativa diversa e più tollerante (che prevedeva dieci rate di tolleranza anziché otto) e pertanto non necessitano di questa giurisprudenza per essere risolte, seguendo già un percorso amministrativo più favorevole al contribuente.
Simulazione: quanto tempo hai per agire
L’errore da non fare
Non confondere difficoltà economica con impossibilità involontaria. La sentenza protegge chi non poteva fisicamente pagare (malattia grave, calamità ), non chi ha scelto di destinare i soldi ad altre spese pur potendo adempiere. Se la tua situazione è “non avevo liquidità ma potevo organizzarmi diversamente“, questa giurisprudenza non ti tutela. L’errore più comune è presentare istanza senza documentazione probatoria solida: serve un nesso causale diretto e documentato tra l’evento (es. ricovero in terapia intensiva da X a Y) e le rate saltate nello stesso periodo. Un semplice certificato di malattia cronica generica non basta.
Istruzioni operative: cosa fare
Se ti riconosci in uno dei casi “chi ci guadagna“, segui questo protocollo:
Step 1 – Raccogli la documentazione: Certificati medici con date precise di ricovero/terapie, verbali protezione civile per calamità , atti che dimostrino l’impossibilità oggettiva di pagare (non la semplice difficoltà economica).​
Step 2 – Scrivi all’Agenzia Entrate-Riscossione: Invia una istanza di autotutela via PEC all’ufficio territoriale che ha emesso l’intimazione, chiedendo il ripristino del piano ai sensi della sentenza n. 15671/2025 della Corte di giustizia tributaria di Roma. Allega tutta la documentazione sanitaria o relativa all’evento di forza maggiore.​
Step 3 – Parallelo ricorso giudiziario: Se hai già ricevuto l’intimazione di pagamento e i termini per il ricorso sono ancora aperti (60 giorni), presenta ricorso alla Corte di giustizia tributaria citando espressamente questa sentenza come precedente. Il commercialista deve evidenziare che l’AdER ha violato i principi di ragionevolezza e proporzionalità costituzionali.​
Step 4 – Se ricevi diniego:Â In caso di risposta negativa dall’Agenzia o di silenzio oltre 90 giorni, il ricorso giudiziario diventa obbligatorio per evitare procedure esecutive (pignoramento conto corrente, fermo auto, ipoteca immobile).
Dopo aver letto questa sentenza, potrebbe interessarti capire se i tuoi debiti rientrano nella rottamazione quinquies in discussione in Parlamento: leggi la guida completa su quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies per valutare se conviene aspettare la nuova sanatoria o agire subito con il ripristino della rateazione.​
Se invece la tua rateazione era già stata rifiutata in origine dall’Agenzia per motivazioni economiche, consulta l’analisi su come ottenere la dilazione quando viene negata per conoscere i parametri ISEE e reddituali che AdER valuta prima di accettare piani superiori a 120mila euro.
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