Acquiescenza parziale per la definizione delle controversie

HomeFisco NazionaleRiscossione dei tributiAcquiescenza parziale per la definizione delle controversie

Le nuove possibilità di definizione parziale delle controversie fiscali che cambiano le strategie di difesa tributaria.
Le recenti modifiche normative in materia tributaria hanno introdotto importanti novità per la definizione delle pendenze fiscali, aprendo nuove strategie di difesa per contribuenti e imprese. Il Disegno di Legge con misure di semplificazione per le imprese, approvato dal Consiglio dei Ministri, rivoluziona l'approccio all'acquiescenza fiscale, estendendola agli avvisi di liquidazione e introducendo la possibilità di adesione parziale. Queste modifiche, una volta approvate definitivamente, saranno applicabili "a regime" e rappresentano un cambio di paradigma nelle strategie di gestione delle controversie tributarie.
Le principali novità dell'acquiescenza parziale
Il Governo ha deciso di approvare, in modo stabile alcune modifiche sull'applicazione dell'istituto dell'acquiescenza parziale. Si tratta delle seguenti.
Estensione agli avvisi di liquidazione
La prima significativa innovazione riguarda l'estensione dell'acquiescenza agli avvisi di liquidazione. Fino ad oggi, secondo la prassi degli uffici, per le imposte indirette diverse dall'IVA solo gli accertamenti potevano formare oggetto di adesione e acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 218/97.
Questa limitazione aveva una conferma normativa indiretta nell'articolo 15, comma 2-bis.1 del D.Lgs. n. 218/97, che indicava specificamente quali avvisi di liquidazione potevano rientrare nell'acquiescenza, lasciando intendere che per gli altri questo istituto fosse precluso.
La nuova normativa supera questa distinzione, riconoscendo che gli avvisi di liquidazione hanno, salvo rare ipotesi, natura accertativa e non solo liquidatoria. Basti pensare al caso della prima casa, al disconoscimento di agevolazioni o alla riqualificazione degli atti, dove viene accertata una maggiore imposta a tutti gli effetti.
Acquiescenza in forma parziale
La seconda grande novità è l'introduzione dell'acquiescenza parziale. Secondo la nuova disciplina, la rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione può essere parziale, ma solo se riferita a singole violazioni dotate di rilevanza autonoma contestate nel medesimo atto.
Questo significa che il contribuente può scegliere di contestare solo alcune parti dell'accertamento, mantenendo il diritto di difesa per le violazioni che ritiene infondate.
I benefici della riduzione delle sanzioni
Per i contribuenti sottoposti a controllo la possibilità di sfruttare l'acquiescenza negli avvisi di liquidazione e la possibilità di definire solo alcune parti dell'accertamento, presentano un indubbio vantaggio. Infatti, in entrambe queste casistiche il contribuente ha la possibilità di sfruttare alcuni vantaggi.
Sanzioni ridotte al terzo
Il meccanismo premiante dell'acquiescenza comporta la riduzione delle sanzioni al terzo dell'importo irrogato. Questa riduzione si applica alle sanzioni previste dagli articoli 70 e 71 del DPR n. 131/86 (...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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