Sanzioni fiscali pecuniarie e accessorie: guida

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Il D.Lgs. 472/1997 (art. 2) disciplina un sistema sanzionatorio a due livelli: accanto alla sanzione principale (pecuniaria), può scattare una sanzione accessoria (art. 21) che colpisce direttamente la capacità operativa dell’impresa. La buona notizia è che queste misure sono prevedibili e, soprattutto, evitabili con una corretta pianificazione fiscale e il supporto di consulenza specializzata.

Inoltre, la normativa, a tutela del credito erariale prevede che, in caso di violazioni amministrative, possono essere previste anche specifiche misure cautelari quando ha fondato timore di perdere la garanzia del credito.

Classificazione delle sanzioni tributarie

Le sanzioni tributarie possono essere classificate come riportato nella tabella seguente. In questo contributo ci concentreremo sulle prime due categorie di sanzioni.

TipologiaDescrizioneCaratteristicheRiferimento normativo
Sanzioni pecuniariePagamento di una somma di denaroNon producono interessiArt. 1 D.Lgs. 472/1997
Sanzioni accessorieInterdizioni e sospensioniDurata massima 6 mesiArt. 23 D.Lgs. 472/1997
Sanzioni penaliPer violazioni gravi con doloReclusione e multaD.Lgs. 74/2000

La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro che può essere:

  • Fissa: quando la legge prevede la misura della sanzione in un determinato importo;
  • Variabile: quando la legge prevede la sanzione tra un minimo ed un massimo.

Le sanzioni pecuniarie, inoltre, possono essere proporzionali all’imposta o maggiore imposta dovuta (o non versata) ovvero espresse in misura pecuniaria non proporzionale.

Sono previste sanzioni proporzionate al tributo in caso di infedele od omessa dichiarazione ovvero mancata o infedele fatturazione e/o registrazione di operazioni soggette ad imposta e per le violazioni degli obblighi di versamento. Sono previste, invece, sanzioni non proporzionate al tributo, di tipo fisso o variabile, per la violazione di obblighi strumentali o per la violazioni formali.

Tranne i casi espressamente previsti dalla Legge (es. violazioni do omesso o tardivo versamento), le sanzioni pecuniarie possono essere definite mediante il pagamento in misura ridotta, previa accettazione della violazione contestata (es. acquiescenza, accertamento con adesione, etc).

Nessun interesse sulle sanzioni

La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi ex art. 2, co. 3 del D.Lgs. n. 472/97.

Tabella: principali sanzioni pecuniarie

ViolazioneSanzione post-riformaTributi interessati
Infedele dichiarazione70% fisso dell’impostaIRPEF, IRES, IVA, IRAP
Omessa dichiarazione IVA120% fisso dell’impostaIVA
Omesso versamento25% dell’impostaTutti i tributi
Compensazioni indebite70% fisso del creditoTutti i tributi
Omessa dichiarazione redditi240% con minimo 500€IRPEF, IRES

Le sanzioni accessorie

Le sanzioni accessorie tributarie rappresentano un livello punitivo aggiuntivo rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie. Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 180/E del 1998, queste misure non comportano esborsi economici diretti, ma limitazioni operative che possono risultare ancora più dannose di una multa.

Il presupposto fondamentale è l’applicazione di una sanzione principale: senza questa, non può scattare alcuna sanzione accessoria. Si tratta del principio di pregiudizialità sancito dall’art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 472/97. L’art. 21 dello stesso decreto individua (tassativamente) le seguenti sono sanzioni accessorie:

  • Interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali ed enti con personalità giuridica, pubblici e privati. Questa misura si applica a società di capitali ed enti con personalità giuridica, sia pubblici che privati. L’impatto sulla continuità gestionale può essere devastante, specialmente nelle PMI dove spesso gli amministratori sono anche i soci di riferimento;
  • Interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture. Considerando che molte aziende italiane hanno rapporti consolidati con la Pubblica Amministrazione, questa sanzione può tradursi in perdite di fatturato significative;
  • Interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione. Può bloccare completamente l’operatività aziendale, specialmente nei settori regolamentati come trasporti, edilizia, commercio al dettaglio;
  • Sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa. può colpire professionisti e imprese in settori non strettamente vincolati ad autorizzazioni specifiche, ma comunque con effetti paralizzanti sull’attività.

L’applicazione delle sanzioni accessorie non è automatica ma deve essere prevista dalle singole norme sanzionatrici. Queste sanzioni sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo. Le singole leggi possono anche prevede sanzioni accessorie specifiche, per alcune tipologie di illeciti.

Tipo di interdizioneDurataSoggetti colpitiCondizioni di applicazione
Cariche amministrativeFino a 6 mesiAmministratori, sindaci, revisoriViolazioni gravi
Gare pubblicheFino a 6 mesiImprese e professionistiSu disposizione dell’ufficio
Licenze e autorizzazioniFino a 6 mesiTitolari di attivitàCasi espressamente previsti
Attività professionaleFino a 6 mesiLiberi professionistiViolazioni specifiche

Momento di efficacia

Le sanzioni accessorie diventano operative solo quando il provvedimento di irrogazione delle sanzioni principali diventa definitivo. Questo accade quando scade il termine per l’impugnazione o quando la sentenza passa in giudicato.

Vincolo di pregiudizialità

Esiste un chiaro vincolo di pregiudizialità: l’annullamento della sanzione principale comporta automaticamente il venir meno della sanzione accessoria. Tuttavia, è possibile impugnare selettivamente solo le sanzioni accessorie, senza necessariamente contestare quelle principali.

Sanzioni accessorie per imposte dirette e IVA

Quando è applicata una sanzione amministrativa superiore a 50.000 euro si applica, a seconda dei casi, una delle sanzioni accessorie previste dall’art. 21 del D.Lgs. n. 472/97, per una periodo da 3 a 6 mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a 12 mesi, se la sanzione irrogata è superiore a 100.000 euro (art. 12, co. 1, D.Lgs. n. 471/97).

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 quando è irrogata una sanzione amministrativa nei confronti di soggetti “recidivi” (art. 7 co. 3 del D.Lgs. n. 472/97) le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà (art. 12, co. 1-bis D.Lgs. n. 471/97).

Quando è irrogata una sanzione per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà.

Gestione del rischio recidiva fiscale

La recidiva fiscale aggrava sensibilmente le conseguenze sanzionatorie. Dal 1° settembre 2024, i contribuenti recidivi vedono dimezzate le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, passando da 50.000 a 25.000 euro per le sanzioni base e da 100.000 a 50.000 euro per l’estensione a dodici mesi. Questa misura richiede una strategia preventiva strutturata, basata su sistemi di controllo interno robusti e monitoraggio continuo della compliance.

Regime speciale per non aderenti al cooperative compliance

Una novità significativa riguarda i soggetti decaduti o non aderenti al regime di adempimento collaborativo (Cooperative Compliance). Per questi contribuenti, le soglie si riducono alla metà: 25.000 euro per l’applicazione base e 50.000 euro per l’estensione a dodici mesi.

Questa differenziazione premia di fatto le imprese che adottano comportamenti collaborativi con l’Amministrazione finanziaria, in linea con i principi della tax compliance.

Sanzioni accessorie sulla certificazione dei corrispettivi

L’art. 12, co. da 2 a 2-quinquies del D.Lgs.. n. 471/97 prevede una sanzione che consiste nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, per le violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale o per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi telematici.

Professionisti

L’art. 12, co. 2-sexies e 2-septies del D.Lgs. n. 471/97 prevede che nei confronti dei professionisti, iscritti in albi o a ordini professionali che violano l’obbligo di emissione del documento che certifica i corrispettivi, si applica la sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine, per un periodo da 3 giorni ad 1 mese, quando sono state contestate, nel corso di 5 anni, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi in giorni diversi. In caso di recidiva la sospensione è prevista per un periodo da 15 giorni a 6 mesi. Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Misuratori fiscali

Nel caso in cui venga accertata l’omessa installazione dei misuratori fiscali è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da 15 giorni a 2 mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da 2 a 6 mesi. La sanzione si applica anche alla manomissione o alternazione degli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’importanza della definizione agevolata

La definizione agevolata delle sanzioni impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie (ex art. 16, co. 3 del D.Lgs. n. 472/97). L’amministrazione finanziaria ha precisato che tale disposizione deve intendersi riferita anche alla definizione agevolata prevista dall’art. 17, co. 2 del D.Lgs. n. 472/97, con la conseguenza che anche tale ipotesi definitoria comporta l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento con il quale le sanzioni accessorie sono state eventualmente applicate (Circolare n. 180/E/98). La definizione agevolata consente di chiudere il contenzioso versando solo una parte delle sanzioni dovute, eliminando il rischio di interdizioni future. Questa opzione risulta particolarmente strategica quando l’azienda ha già ricevuto un atto di contestazione ma il procedimento non si è ancora concluso definitivamente.

Ravvedimento operoso e riduzione delle sanzioni

Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre l’impatto delle sanzioni fiscali. Previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni commesse, beneficiando di una significativa riduzione delle sanzioni pecuniarie. Quando si procede con il ravvedimento operoso, le sanzioni accessorie non trovano applicazione, rendendo questo strumento particolarmente strategico per le imprese che rischiano interdizioni operative. La tempestività nell’attivarsi è cruciale: più precoce è l’intervento, maggiore sarà il beneficio economico ottenibile.

Consulenza fiscale online

Le sanzioni accessorie tributarie rappresentano uno strumento punitivo di estrema efficacia nelle mani dell’Amministrazione finanziaria. La loro natura interdittiva può causare danni economici superiori alle stesse sanzioni pecuniarie, rendendo fondamentale un approccio preventivo.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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