Impatriati autonomi: contributi sull’imponibile IRPEF

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La Circolare INPS n. 52 del 7 giugno 2023 chiarisce che per i lavoratori impatriati che svolgono attività professionale o di impresa in forma individuale la base imponibile contributiva corrisponde a quella fiscale (IRPEF).

Con l’approssimarsi del termine di versamento di imposte e contributi legati alla dichiarazione dei redditi può essere importante andare a riprendere i chiarimenti dell’INPS in merito ai lavoratori impatriati. Infatti, i lavoratori impatriati che operano con partita IVA hanno la possibilità di calcolare la quota di contributi previdenziali INPS sulla base dell’imponibile fiscale ridotto in virtù dell’agevolazione. Di fatto, quindi, il calcolo dei contributi dovuti è ridotto in quanto l’agevolazione consente la riduzione della base imponibile anche ai fini previdenziali.

Il reddito imponibile per il lavoro autonomo e di impresa da considerare per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’INPS dagli iscritti che possono usufruire nel regime degli impatriati, è il medesimo individuato ai fini IRPEF

I chiarimenti della Circolare n. 52 del 7 giugno 2023 dell’INPS

Sulla questione dubbia sopra riassunta è intervenuta (per la prima volta) l’INPS con la pubblicazione della Circolare n. 52 del 7 giugno 2023. Si tratta della Circolare dove, annualmente, l’istituto riepiloga le modalità di determinazione delle basi imponibili per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (sezione I) e dai professionisti iscritti alla Gestione separata (sezione II). Questo, relativamente, alla compilazione del quadro RR del modello Redditi P.F.

Nel caso in cui sia stata barrata la casella “impatriati” nei quadri RF e/o RG, la base imponibile è quella calcolata ai fini IRPEF.

Per quanto di nostro interesse il documento chiarisce che, nel caso in cui nel quadro RF (relativo ai professionisti) e RG (relativo ad artigiani e commercianti) sia stata barrata la casella relativa all’applicazione dell’agevolazione per i lavoratori impatriati in Italia (“Impatriati – art. 16 D.Lgs. n. 147/2015”), la base imponibile contributivaè la stessa individuata ai fini IRPEF“. Questo significa che non vi sono basi imponibili differenziate tra tassazione e contribuzione per gli impatriati e che, di fatto, questa agevolazione è sia fiscale che previdenziale. Aspetto, questo, mai stato chiarito in assenza di espressa presa di posizione da parte dell’INPS. Pertanto, con questa circolare dovrebbe essere chiarita la posizione dell’istituto sull’agevolazione per il rientro in Italia dei lavoratori.

Può essere utile ricordare, infine, che i versamento del saldo e degli acconti legati ai contributi previdenziali indicati in dichiarazione deve essere effettuato entro la scadenza prevista per il pagamento delle imposte sui redditi.

Per approfondire: “Lavoratori impatriati vs regime forfettario“.

Mancata armonizzazione per i contributi INPS per i lavoratori dipendenti impatriati

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti impatriati, tuttavia, non vi è alcuno specifico chiarimento da parte dell’INPS. Questo, in relazione alle modalità di determinazione della base imponibile ai fini contributivi.

I sostituti di imposta, ovvero i datori di lavoro che ricevono dal dipendente l’autocertificazione per l’applicazione del regime impatriati, sono chiamati a derogare al principio contenuto nel D.Lgs. n. 314/97 legata all’armonizzazione delle basi imponibili ai fini fiscali e previdenziali.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti, l’agevolazione del regime impatriati deve ritenersi limitata ai soli fini fiscali mentre ai fini previdenziali i contributi sono richiesti sull’intero reddito. Tuttavia, questa situazione determina un diverso trattamento tra lavoratori autonomo e dipendenti.

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